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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02622/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'avvocata per il recupero di somme asseritamente dovute da una controparte, in relazione alle spese vive anticipate e ai compensi maturati in una procedura esecutiva avviata per il recupero coattivo delle spese di un precedente giudizio. La destinataria del decreto propose opposizione, accolta dal giudice di pace. In appello, il Tribunale dichiarò però improcedibile l'opposizione ritenendo tardiva la costituzione dell'opponente, perché avvenuta oltre dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione. Con il ricorso per cassazione la soccombente dedusse, da un lato, la violazione degli artt. 165, 319 e 647 c.p.c., sostenendo che nel giudizio davanti al giudice di pace la costituzione dell'attore/opponente segue la disciplina speciale dell'art. 319 c.p.c. vigente ratione temporis e non il termine di dieci giorni dell'art. 165 c.p.c.; dall'altro, denunciò nullità della sentenza per error in procedendo, in quanto la declaratoria di improcedibilità era fondata su un errato regime dei termini di costituzione. La controricorrente eccepì inoltre l'inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l'esposizione dei fatti e delle ragioni di censura. Ha poi accolto entrambi i motivi, chiarendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace trova applicazione, per la costituzione delle parti, la disciplina speciale dell'art. 319 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2022, che consente la costituzione fino all'udienza di comparizione mediante deposito o presentazione dei documenti indicati dalla norma. La Corte ha ritenuto errato applicare l'art. 165 c.p.c. come regola generale e, conseguentemente, illegittima la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, affinché riesamini l'appello nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 165 c.p.c.

    non si applica al giudizio davanti al giudice di pace in presenza della disciplina speciale dell'art. 319 c.p.c. vigente ratione temporis; non può fondare la declaratoria di improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato solo come parte della disciplina derogata nel giudizio davanti al giudice di pace

  • art. 319 c.p.c.

    "in deroga a quanto stabilito dagli artt. 165 e 166 cod. proc. civ."

    nel testo vigente anteriormente alla riforma del 2022 consente alle parti di costituirsi depositando o presentando i documenti indicati fino all'udienza, secondo la forma semplificata propria del giudizio davanti al giudice di pace

  • art. 645, comma 2, c.p.c.

    l'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma ciò non esclude l'applicazione delle regole speciali sul termine di costituzione proprie del rito davanti al giudice di pace

  • art. 647, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal giudice d'appello per ritenere improcedibile l'opposizione, ma la Corte ne esclude l'applicazione automatica nel caso concreto in combinazione con il termine di costituzione dell'art. 165 c.p.c.

  • art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità per carenza di esposizione dei fatti è stata respinta perché il ricorso conteneva gli elementi indispensabili per comprendere origine, oggetto e svolgimento della lite

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa in proprio dell'avvocata resistente

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace, la costituzione delle parti è regolata dalla disciplina speciale dell'art. 319 c.p.c. vigente ratione temporis, che deroga ai termini dell'art. 165 c.p.c.; non è quindi corretta la declaratoria di improcedibilità fondata sulla tardiva costituzione oltre dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo.
  • L'opposizione a decreto ingiuntivo, pur svolgendosi secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, deve essere letta in coordinamento con le regole speciali del rito concretamente applicabile, senza trasformare una disciplina di favore per la semplificazione del rito in un termine decadenziale non previsto.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti è sufficiente quando consente di comprendere origine della controversia, oggetto del giudizio, svolgimento processuale e rispettive posizioni delle parti; l'inammissibilità non può essere dichiarata se tali elementi risultano chiaramente desumibili dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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