Ordinanza n. 3979/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del verbale di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di demolizione di lavori edili abusivi, Prot. n. 9/V-2025 (emesso dal Dipartimento IV - Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile, Settore IV-Polizia Edilizia del Città di Palestrina in data 26 febbraio 2026 e notificato a mani in pari dati al ricorrente), nonché dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi, Registro Generale n. 182 del 14 ottobre 2025 (emessa dal Comune di Palestrina), nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di demolizione e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o destinatario dell’ingiunzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dell’inadempienza all’ingiunzione di demolizione e l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, deducendo, per quanto emerge dall’ordinanza cautelare, profili relativi alla validità della notificazione dell’ordinanza di demolizione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Il giudice ha rilevato che, allo stato degli atti, non risultavano elementi sufficienti per ritenere pienamente conforme la notificazione alle indicazioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di notificazione ai destinatari irreperibili o di residenza, dimora o domicilio sconosciuti. La pronuncia non anticipa la decisione sui restanti motivi, che restano impregiudicati per la fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente un profilo di fumus boni iuris in relazione alla possibile irregolarità della notificazione dell’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. La cautela è stata concessa senza pregiudicare la valutazione definitiva nel merito. Per l’effetto, sono stati sospesi i provvedimenti impugnati. È stata fissata l’udienza pubblica del 13 gennaio 2027 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 143 c.p.c.
La validità della notificazione dell’ordinanza di demolizione è stata valutata alla luce delle condizioni e delle formalità richieste per la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, secondo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dubbia conformità della notificazione di un provvedimento amministrativo alle formalità previste dall’art. 143 c.p.c., quando tale profilo possa incidere sulla conoscenza legale dell’atto e sulla sua efficacia nei confronti del destinatario, è idonea a integrare il fumus boni iuris necessario alla sospensione dell’atto, salva ogni valutazione definitiva nel giudizio di merito.
- La sospensione cautelare di un provvedimento repressivo edilizio può essere disposta quando, allo stato degli atti, non risultino adeguatamente dimostrate la regolarità e la piena conformità della notificazione dell’atto presupposto, senza che ciò comporti una decisione definitiva sulla legittimità sostanziale dell’abuso o dell’ordine di demolizione.
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