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Ordinanza

Ordinanza n. 1420/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento - del Provvedimento Autorizzativo Unico n. -OMISSIS- del 20/11/2025, emesso dallo SUAP del Comune di -OMISSIS-, con cui è stata autorizzata l’apertura di una media struttura di vendita; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202502606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento Autorizzativo Unico del SUAP comunale che autorizza l'apertura di una media struttura di vendita

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Una società ha impugnato il Provvedimento Autorizzativo Unico con cui lo SUAP del Comune ha autorizzato l'apertura di una media struttura di vendita, chiedendo altresì l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che il complesso immobiliare nel quale si trova il locale interessato dall'autorizzazione era stato oggetto di un atto di vendita dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 64 l.f., dal Tribunale civile, con conseguente condanna della società acquirente alla restituzione degli immobili alla curatela. La decisione civile è stata confermata dalla Corte d'Appello, ma non risultava ancora passata in giudicato. Il giudizio amministrativo è stato quindi considerato dipendente, quanto alla legittimazione e all'attualità dell'interesse a ricorrere, dall'esito definitivo del giudizio civile.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello civile. Ha ritenuto non configurabile una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., poiché non ricorreva un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la sospensione per evitare un contrasto tra giudicati. Tuttavia, in forza dell'ampio rinvio dell'art. 79 c.p.a. alla disciplina civilistica della sospensione, ha applicato la sospensione facoltativa prevista dall'art. 337 c.p.c., ravvisando un rapporto di dipendenza tra il giudizio civile e quello amministrativo sotto il profilo della legittimazione e dell'attualità dell'interesse a ricorrere. Il giudice ha valorizzato il principio secondo cui l'acquisizione del bene alla massa attiva attribuisce al curatore un potere esclusivo di apprensione e amministrazione del bene, anche processuale, mentre il terzo acquirente riacquista giuridicamente il bene soltanto in caso di chiusura della procedura senza liquidazione o di formale rinuncia alla liquidazione. La sospensione è stata disposta per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela, senza esame nel merito dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Il rinvio ai casi di sospensione disciplinati dal codice di procedura civile comprende l'intero sistema civilistico, inclusa la sospensione facoltativa.

  • art. 295 c.p.c.

    Disciplina la sospensione necessaria, finalizzata a prevenire il contrasto tra giudicati; il TAR ha ritenuto che non ricorressero i relativi presupposti.

  • art. 337 c.p.c.

    che non ha lo scopo di prevenire il contrasto di giudicati (come l’art. 295 c.p.c.), ma soltanto quello di prevenire lo svolgimento di attività processuale che potrebbe poi perdere ogni utilità

    Consente la sospensione facoltativa quando la definizione di altro giudizio può incidere sull'utilità dell'attività processuale da svolgere, anche senza una sospensione necessaria.

  • art. 64 l.f.

    La declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita ha comportato la condanna alla restituzione degli immobili alla curatela.

  • art. 31 l.fall.

    Attribuisce al curatore l'amministrazione del patrimonio del fallito, compresi i beni sopravvenuti.

  • art. 42, commi 1 e 2, l.fall.

    È richiamato quale fondamento dell'apprensione dei beni alla massa attiva e dell'esclusività dei poteri del curatore.

  • art. 43, comma 1, l.fall.

    È richiamato per l'esercizio esclusivo da parte del curatore dei poteri processuali relativi ai beni acquisiti alla massa.

  • artt. 66 ss. l.fall.

    Sono richiamati, unitamente all'art. 64 l.fall., per individuare gli effetti delle pronunce di revoca o inefficacia degli atti dispositivi.

  • art. 2740 c.c.

    È richiamato in relazione alla funzione di garanzia generale dei creditori svolta dal patrimonio del debitore.

Massime di principio

  • Il rinvio dell'art. 79 c.p.a. ai casi di sospensione disciplinati dal codice di procedura civile comprende anche la sospensione facoltativa prevista dall'art. 337 c.p.c., oltre alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
  • La sospensione facoltativa del processo amministrativo può essere disposta quando un altro giudizio, pur non integrando una causa di sospensione necessaria, incide sulla legittimazione o sull'attualità dell'interesse a ricorrere e il suo esito può rendere inutili le attività processuali da svolgere.
  • Quando un bene è stato acquisito alla massa attiva della procedura concorsuale a seguito della declaratoria definitiva di inefficacia o revoca dell'atto di trasferimento, il potere di apprensione, amministrazione e gestione del bene spetta in via esclusiva al curatore, anche sul piano processuale.
  • Il terzo acquirente di un bene il cui atto di acquisto sia stato dichiarato inefficace non riacquista giuridicamente la disponibilità del bene per il solo effetto della pronuncia, ma soltanto se la procedura concorsuale si chiude senza liquidazione del bene oppure se il curatore rinuncia formalmente alla sua liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaGiudizio di ottemperanza
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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