Sentenza del 13/12/2019 n. 32866 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 250/2007, con cui erano stati assegnati due lotti di beni nell'ambito di una divisione giudiziale. Il contribuente lamentava carenza di motivazione dell'avviso, applicazione dell'imposta sui trasferimenti anziché dell'aliquota dell'1% prevista per la registrazione delle sentenze, nonché l'utilizzo da parte dell'Agenzia di documenti asseritamente acquisiti o alterati senza contraddittorio. Nel giudizio di revocazione aveva invocato l'acquisizione successiva di documenti decisivi, il dolo dell'Agenzia e un errore di fatto del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i documenti prodotti dall'Agenzia fossero già presenti nel fascicolo d'appello e quindi nella disponibilità del contribuente, anche se non materialmente allegati alla copia delle controdeduzioni a lui trasmessa. Il contribuente avrebbe dovuto esaminarli e contestarne tempestivamente l'autenticità o la conformità all'originale, mediante formale disconoscimento nel giudizio di merito. La mancata contestazione comporta il riconoscimento della conformità della copia ai sensi dell'art. 215 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso sia il dolo revocatorio, non ravvisabile in una difesa semplicemente contraddittoria o fondata su più argomentazioni, sia l'errore di fatto, poiché la questione documentale era stata esaminata e decisa dalla CTR. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34
La norma è stata richiamata dal contribuente con riferimento alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro relativa alla divisione giudiziale.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte I, art. 8, comma 1, lett. c)
L'Agenzia delle Entrate ha indicato tale disposizione come base normativa per l'applicazione dell'aliquota dell'1% sulla registrazione del provvedimento giudiziario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, 24, 54 e 58
Le disposizioni regolano il deposito e la produzione dei documenti nel processo tributario. I documenti nuovi possono essere prodotti in appello e devono essere indicati e depositati presso la cancelleria; non è necessario che siano materialmente allegati alla copia notificata alla controparte.
Codice civile, art. 2719
La conformità delle copie fotografiche o fotostatiche agli originali deve essere contestata dalla parte interessata; in mancanza di tempestivo disconoscimento, la copia può essere utilizzata come prova.
Codice di procedura civile, artt. 214 e 215
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere formale e tempestivo, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento. Il giudice non può sostituirsi alla parte nel compiere tale contestazione.
Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, nn. 1 e 3
I motivi di revocazione sono tassativi. Il ritrovamento di documenti decisivi richiede che la parte non abbia potuto produrli senza propria colpa; il dolo revocatorio richiede invece un'attività fraudolenta idonea a sviare il giudice.
Codice di procedura civile, art. 112
Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR aveva esaminato la questione documentale e aveva spiegato le ragioni della propria decisione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Il motivo relativo all'error in procedendo e alla violazione dell'art. 112 c.p.c. è stato ritenuto infondato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i documenti depositati dalla controparte in cancelleria e indicati negli atti difensivi si considerano nella disponibilità della parte, anche se non sono stati materialmente trasmessi insieme alla copia dell'atto.
- La conformità di una copia all'originale deve essere contestata tempestivamente e in modo formale nel giudizio in cui il documento è prodotto; una contestazione tardiva non può normalmente essere introdotta per la prima volta con la revocazione o in cassazione.
- La revocazione per documenti decisivi è ammessa solo quando la parte dimostri di non aver potuto conoscere o produrre quei documenti, senza propria colpa, prima della decisione. La mancata verifica degli atti già depositati costituisce ordinariamente una scelta o negligenza difensiva.
- Il dolo revocatorio non coincide con una difesa incoerente, contraddittoria o basata su più ricostruzioni. Occorrono artifici o raggiri deliberati, causalmente idonei a impedire al giudice di accertare la verità.
- L'errore di fatto revocatorio non ricorre quando il giudice ha esaminato la questione e ha scelto una ricostruzione probatoria diversa da quella sostenuta dalla parte: in tal caso si tratta di una valutazione controversa, non di una svista percettiva.
- Quando viene contestata la falsità o alterazione di un documento, la falsità deve essere ritualmente accertata e la contestazione deve essere sollevata nel processo originario; non è sufficiente allegarla successivamente nel giudizio di revocazione.
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