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Sentenza

Sentenza del 27/06/2019 n. 17249 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio deducendo la violazione dell'art. 1372 c.c., del D.Lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 2, della L. n. 220/2010 e dell'art. 2645 c.c. Il Comune sosteneva che la cessione della posizione di locatario nel contratto di leasing immobiliare, contenuta in una scrittura privata non autenticata, non registrata e non trascritta, non fosse opponibile all'Amministrazione tributaria per l'anno 2006. Secondo il Comune, l'originaria utilizzatrice risultava ancora soggetto passivo ICI sulla base dei pubblici registri e avrebbe dovuto dimostrare con un atto avente data certa il trasferimento della posizione contrattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'Amministrazione tributaria deve essere considerata terza rispetto alla scrittura privata di cessione del leasing e che la data di tale scrittura, non autenticata e non registrata, non era opponibile al Comune per il periodo d'imposta 2006. Il successivo richiamo della cessione in un atto pubblico del 19 febbraio 2007 ha reso certa la data della scrittura soltanto da tale momento, non retroattivamente. Pertanto, per l'ICI 2006, la cessione non poteva essere utilizzata per escludere la responsabilità fiscale di C. s.r.l.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 3, comma 2

    Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    Nel leasing immobiliare il soggetto passivo dell'ICI è il locatario/utilizzatore. Il trasferimento di tale posizione deve essere dimostrato in modo opponibile all'Amministrazione.

  • Art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata non autenticata non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno della registrazione o dal verificarsi di altri fatti idonei a dimostrare con certezza l'anteriorità del documento.

    Una scrittura privata non autenticata e non registrata non ha data certa nei confronti dei terzi, inclusa l'Amministrazione finanziaria. La data diventa opponibile dal momento in cui il documento è richiamato in un atto pubblico o si verifica altro fatto legalmente idoneo.

  • Art. 1372 c.c.

    Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

    La cessione del contratto può produrre effetti tra cedente e cessionario, ma non necessariamente nei confronti dell'Amministrazione tributaria, che può contestarne l'opponibilità se non adeguatamente documentata.

  • Art. 2645 c.c.

    La Corte richiama la disciplina della trascrizione e dell'opponibilità ai terzi, evidenziando che gli atti non resi conoscibili attraverso le formalità pubblicitarie previste possono non essere opponibili ai soggetti estranei al negozio.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione è stato ritenuto ammissibile perché esponeva in modo chiaro i fatti, lo svolgimento del processo e le specifiche censure giuridiche rivolte alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nei rapporti tributari, l'Amministrazione può considerarsi terza rispetto ai contratti privati che incidono sull'individuazione del soggetto passivo d'imposta.
  • Quando i pubblici registri indicano un determinato soggetto come obbligato al pagamento, spetta a quest'ultimo fornire la prova contraria con documenti aventi data certa e opponibili all'Amministrazione.
  • Una scrittura privata non autenticata e non registrata può essere valida tra le parti, ma non è automaticamente opponibile al Fisco per dimostrare che il trasferimento è avvenuto prima della data in cui il documento ha acquisito certezza.
  • Il richiamo della scrittura privata in un successivo atto pubblico può attribuirle data certa, ma normalmente soltanto dalla data dell'atto pubblico e non retroattivamente.
  • Per trasferimenti di contratti di leasing o di altre posizioni rilevanti ai fini fiscali, è prudente utilizzare forme documentali idonee a garantire data certa, come autenticazione, registrazione, atto pubblico o altri strumenti legalmente riconosciuti.
  • La validità civilistica del contratto tra le parti non coincide necessariamente con la sua efficacia probatoria e fiscale nei confronti dell'Amministrazione.

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