Sentenza del 30/09/2019 n. 24263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato per cassazione la decisione favorevole alla contribuente, sostenendo che la richiesta di rimborso dell'accisa, pari a Euro 17.107,90, fosse tardiva perché presentata il 23 maggio 2011, oltre due anni dal pagamento dell'imposta relativo alle forniture effettuate tra giugno 2008 e gennaio 2009. L'Agenzia invocava il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 504/1995, art. 14, e contestava l'applicazione del termine previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Kuwait Petroleum sosteneva invece che il diritto al rimborso fosse sorto solo con le attestazioni rilasciate dall'Ente militare il 18 e 19 aprile 2011, necessarie per provare l'effettiva destinazione dei prodotti agli usi esenti nell'ambito della convenzione CONSIP.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato il riconoscimento del diritto della contribuente al rimborso. Ha stabilito che, per le forniture di prodotti petroliferi alle Forze Armate nazionali effettuate con imposta già assolta, l'attestazione dell'Ente militare circa l'utilizzo esclusivo per fini istituzionali consentiti ha natura costitutiva del beneficio, perché determina sia l'esistenza del diritto sia il suo ammontare. Di conseguenza, il termine biennale non decorre dal pagamento originario dell'accisa, ma dal rilascio dell'attestazione, momento in cui il diritto al beneficio diviene esercitabile. L'istanza presentata il 23 maggio 2011, dopo le attestazioni del 18 e 19 aprile 2011, è stata quindi ritenuta tempestiva. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, Testo Unico delle Accise, art. 14, comma 2
"Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento"
Nel testo vigente all'epoca dei fatti, la disposizione si applicava al rimborso di accise indebitamente pagate nell'ambito dell'originaria obbligazione tributaria, ma non al diverso diritto a un'agevolazione il cui presupposto costitutivo si verifica successivamente.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 17, comma 1, lett. c
"I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati... alle Forze armate... con esclusione delle Forze armate nazionali"
La norma, dopo la modifica del 2007, non prevedeva più l'esenzione generalizzata per le Forze Armate nazionali, ma rinviava al regime specifico di agevolazioni previsto dalla Tabella A.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 24
"Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata"
Consente il riconoscimento dell'agevolazione tramite rimborso dell'accisa già assolta, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
D.Lgs. n. 504/1995, art. 67
"Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili"
In assenza di uno specifico decreto attuativo, sono rimaste applicabili le disposizioni regolamentari e amministrative precedenti compatibili con il Testo Unico.
D.M. 12 dicembre 1996, n. 689
Disciplina in via generale le modalità di rimborso delle accise, compreso l'accredito d'imposta per prodotti energetici impiegati in usi esenti o soggetti ad aliquota ridotta.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
"La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"
È stata applicata la regola residuale secondo cui, quando il presupposto per la restituzione è successivo al pagamento, il termine decorre dalla data successiva in cui tale presupposto si realizza.
D.L. n. 193/2016, art. 4-ter, convertito dalla L. n. 225/2016
"Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato"
La modifica legislativa ha successivamente esplicitato che il termine può decorrere dalla data in cui il diritto al rimborso diviene esercitabile, confermando l'impostazione adottata dalla Corte.
D.Lgs. n. 504/1995, Tabella A, n. 16-bis
Prevede aliquote agevolate o esenzioni per specifici prodotti energetici destinati alle Forze Armate nazionali, in relazione agli usi consentiti.
Massime di principio
- Quando il rimborso non deriva da un'imposta originariamente indebita, ma dal successivo riconoscimento di un'agevolazione autonoma, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si perfezionano i requisiti costitutivi del beneficio, non necessariamente dal pagamento dell'imposta.
- Se una certificazione o attestazione dell'autorità competente è necessaria per dimostrare la destinazione agevolata dei beni, essa può costituire il presupposto da cui nasce il diritto al rimborso e da cui decorre il termine per presentare l'istanza.
- Il rinvio a una norma che disciplina la procedura di rimborso non implica automaticamente l'applicazione di ogni altra regola contenuta nella stessa norma, compresa quella relativa alla decorrenza del termine dalla data del pagamento.
- È essenziale distinguere tra rimborso di un versamento indebito, soggetto al termine decorrente dal pagamento, e restituzione conseguente a un'agevolazione, per la quale il termine può decorrere dal momento in cui il diritto diventa concretamente esercitabile.
- In casi analoghi è opportuno conservare la documentazione relativa agli acquisti, alla quantità e qualità dei prodotti, al pagamento dell'accisa e all'attestazione dell'uso agevolato, presentando l'istanza entro due anni dal rilascio dell'attestazione o, comunque, dal momento in cui il beneficio risulta dimostrabile ed esercitabile.
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