Sentenza del 28/06/2019 n. 17507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento relativa all'ICI per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004. Il contribuente sosteneva che gli avvisi di accertamento, quali atti prodromici necessari, non fossero stati validamente notificati: la consegna era avvenuta a una persona diversa dal destinatario, il padre, e presso un indirizzo diverso dalla sua residenza. La CTR aveva ritenuto che la successiva notifica della cartella, effettuata entro i termini, avesse sanato le irregolarità. Il contribuente ha impugnato tale decisione deducendo la violazione delle norme sulle notificazioni e dei termini e presupposti previsti per la riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, cassato la sentenza della CTR del Lazio e deciso direttamente nel merito accogliendo l'originario ricorso contro la cartella. Ha stabilito che la notifica degli avvisi di accertamento era nulla per violazione delle regole sulla persona destinataria e sul luogo della notificazione. La nullità non poteva essere sanata dalla successiva notifica della cartella, poiché la sanatoria per raggiungimento dello scopo richiede, in linea generale, che il contribuente abbia tempestivamente impugnato l'atto nullo, dimostrando di averne avuto conoscenza; nel caso concreto, la mancata impugnazione degli avvisi attestava l'assenza di conoscenza del loro contenuto. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre Roma Capitale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 500 euro oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
Artt. 138 e 139 c.p.c.
Le notificazioni debbono avvenire in mani proprie del destinatario nella casa di abitazione o dove ha sede l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Le norme impongono il rispetto delle regole relative sia alla persona cui consegnare l'atto sia al luogo della notificazione. La consegna a un soggetto diverso dal destinatario e presso un indirizzo non riconducibile alla sua abitazione o attività può determinare la nullità della notifica.
Art. 160 c.p.c.
Sancisce la nullità della notificazione nei casi di mancata osservanza delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnato l'atto.
La violazione delle modalità previste per la consegna dell'atto comporta la nullità della notificazione, salvo il raggiungimento dello scopo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
Le regole del codice di procedura civile sulle notificazioni sono richiamate, per quanto compatibili, anche per gli atti tributari.
Art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006
La notifica della cartella presuppone la notifica al contribuente, anche a mezzo posta con avviso di ricevimento, di un apposito avviso motivato.
Per procedere validamente alla riscossione è necessario che l'avviso di accertamento sia stato previamente e validamente notificato. La nullità della notifica dell'atto presupposto può riflettersi sulla validità della successiva cartella.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto. Secondo la decisione, tale sanatoria si verifica quando il contribuente propone tempestivamente ricorso contro l'atto, mostrando di averne avuto effettiva conoscenza.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento si fonda su un avviso di accertamento, occorre verificare anzitutto che l'atto presupposto sia stato validamente notificato.
- La notifica deve rispettare sia il luogo previsto dalla legge sia la persona legittimata a ricevere l'atto; la consegna a un familiare o a un terzo presso un indirizzo diverso non è automaticamente valida.
- La successiva notifica della cartella non sana automaticamente la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, soprattutto se il contribuente non ha avuto conoscenza effettiva del contenuto dell'avviso.
- La proposizione tempestiva di un ricorso contro l'atto notificato irregolarmente può sanare la nullità per raggiungimento dello scopo, perché dimostra che il destinatario ne ha conosciuto il contenuto.
- In assenza di una valida notifica dell'atto presupposto, la cartella fondata su quell'atto può essere annullata, anche se notificata entro i termini.
- In casi analoghi è necessario contestare specificamente la notifica, indicando destinatario, indirizzo, data, modalità di consegna e documentazione disponibile, come relata o avviso di ricevimento.
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