Cassazione Penale, Ordinanza n. 12470/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Con unico motivo ha dedotto vizi di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di comportamenti concreti integranti colpa grave, ritenuti ostativi all'indennizzo. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza impugnata. Dagli atti risultava infatti notificazione via PEC in data 11 luglio 2025 e deposito del ricorso via PEC in data 28 luglio 2025, dunque oltre il termine di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che l'impugnazione era tardiva rispetto al termine di quindici giorni previsto per il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza sulla riparazione per ingiusta detenzione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
norma che disciplina la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avverso la cui ordinanza è stata proposta l'impugnazione
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione dell'ordinanza
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi evidenti
art. 610, comma 5, c.p.p.
richiamato per la declaratoria di inammissibilità senza formalità e per le conseguenze economiche
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha introdotto, dal 3 agosto 2018, il meccanismo di inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione si applicano le regole del codice di rito penale, incluso il termine ordinario di impugnazione decorrente dalla notificazione del provvedimento.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza è inammissibile, con possibilità per la Corte di dichiararne l'inammissibilità senza formalità quando la tardività emerga ictu oculi dagli atti.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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