Sentenza n. 9594/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI Sulla Sentenza emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - n. 7358/2024 pubbl. il 21/06/2024 RG n. 9978/2023 - (GdL Dott.ssa Emili), ritualmente notificata in data 24.06.2024 ED ORA DIVENUTA DEFINITIVA con il quale il Tribunale di Roma Sez. Lavoro testé statuiva: “Accerta e dichiara il diritto di Cosenza Milena ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art 1 comma 121 della Legge 13.07.2015 n.107, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per l’importo annuale di €500,00 e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.030,00 per compensi oltre spese generali (15%), IVA e CPA”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 7358/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile definitiva che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo annuale di 500 euro, e aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta o corretta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione, rilevando che il Ministero non aveva fornito chiarimenti in ordine all'esecuzione della sentenza. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha affermato che il diritto riconosciuto dal titolo e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio è qualificato e deciso come giudizio di ottemperanza, con ordine all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nomina preventiva del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento del titolo giudiziale e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla sua esecuzione, la pretesa può essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del titolo giudiziale definitivo senza riesaminare o sindacare i presupposti del diritto già accertato nel giudizio di cognizione.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di inutile decorso del termine.
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