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Sentenza

Sentenza del 03/07/2017 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposte e Tasse - Agevolazioni - Credito d'imposta ex artt. 7, comma 10, l. 388 del 2000 e 63 l. 289 del 2002 - Lavoratori svantaggiati - Regola del de minimis - Applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto legittimo l’avviso di recupero relativo alla parte di credito d’imposta fruita oltre la soglia massima consentita. Il superamento del limite di 100.000 euro comporta quindi il recupero dell’eccedenza, anche se il credito deriva da un’agevolazione fiscale prevista dalla normativa nazionale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il credito d’imposta previsto dagli articoli 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 e 63 della legge n. 289 del 2002, riconosciuto per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate. Il contribuente sosteneva, in sostanza, di poter cumulare tale beneficio con ulteriori agevolazioni. La Corte ha invece ritenuto applicabile il limite comunitario degli aiuti di importanza minore, secondo la regola del de minimis, stabilendo che il cumulo è consentito soltanto entro la soglia complessiva di 100.000 euro.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 7, comma 10

    Prevede il credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori disoccupati in determinate aree svantaggiate. Il beneficio deve essere coordinato con i limiti derivanti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 63

    Consente il riconoscimento del credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate e ne ammette il cumulo con altri benefici entro il limite complessivo previsto dalla regola del de minimis.

  • Regola comunitaria del de minimis

    Gli aiuti pubblici cumulabili non possono superare la soglia massima stabilita dalla disciplina europea applicabile. L’importo eccedente non può essere legittimamente conservato dal contribuente e può essere recuperato dall’Amministrazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali nazionali devono essere applicate nel rispetto dei limiti europei sugli aiuti di Stato, compresa la regola del de minimis.
  • Il cumulo tra più incentivi è possibile solo verificando il valore complessivo dei benefici ottenuti e il rispetto della soglia massima applicabile.
  • Il superamento della soglia non rende necessariamente illegittima l’intera agevolazione, ma legittima il recupero della parte eccedente, salvo diversa previsione normativa.
  • Prima di utilizzare un credito d’imposta o altro incentivo è necessario verificare gli aiuti già ricevuti dalla stessa impresa e il periodo di riferimento previsto dalla disciplina de minimis.
  • La fruizione del beneficio in misura superiore al limite consentito può comportare un avviso di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche quando il credito sia stato originariamente previsto dalla legge nazionale.

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