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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06741/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un estratto di ruolo relativo a riscossione coattiva. Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la decisione di primo grado per tardivo deposito dell'atto di citazione in appello oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., pur essendo la notificazione avvenuta entro il termine. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la parte soccombente ha denunciato violazione degli artt. 327, 426, 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 150/2011, sostenendo che, poiché l'opposizione era stata introdotta seguendo il rito ordinario, il rito si sarebbe consolidato e l'appello avrebbe dovuto ritenersi validamente introdotto con citazione, senza rilevanza del tardivo deposito in cancelleria. La Corte, tuttavia, ha ritenuto decisivo lo ius superveniens: dopo l'intervento dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è ammessa solo in presenza di uno dei pregiudizi tassativamente indicati dalla norma, che nel caso concreto non erano stati né allegati né provati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo. Ha ritenuto assorbita ogni questione sulla tempestività dell'appello, poiché la sopravvenuta disciplina ha limitato l'ammissibilità dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli previsti dalla legge; tale prova non è stata fornita né risultava dagli accertamenti di merito. Sono state inoltre dichiarate irripetibili le spese maturate nel giudizio di merito ed è stato posto a carico della parte ricorrente l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito per il termine lungo di impugnazione, ma la Corte lo assorbe per effetto della sopravvenuta inammissibilità dell'opposizione diretta all'estratto di ruolo

  • art. 426 c.p.c.

    menzionato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del mutamento di rito

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato nel motivo quale norma sulle opposizioni esecutive

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nel motivo quale norma sulle opposizioni agli atti esecutivi

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011

    invocato per sostenere la stabilizzazione del rito scelto in primo grado e la conseguente forma dell'appello

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    norma sopravvenuta che, secondo la Corte, rende in linea di principio non impugnabile l'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta solo nei casi tassativi di pregiudizio specificamente previsti

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come uno dei casi di pregiudizio per la partecipazione a gare pubbliche che può giustificare l'impugnazione diretta

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come ipotesi di pregiudizio derivante dalla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni

  • art. 27 L. n. 689/1981

    richiamato per evidenziare che la disciplina riguarda anche la riscossione coattiva di sanzioni amministrative

  • art. 206 cod. strada

    richiamato per estendere la disciplina anche alle sanzioni del codice della strada

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come mezzo per produrre in cassazione la documentazione necessaria a dimostrare l'interesse ad agire sopravvenuto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; l'impugnazione diretta è ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica: può essere inciso da norme sopravvenute e deve sussistere fino al momento della decisione, anche nel giudizio di legittimità.
  • Quando l'ammissibilità dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è subordinata alla prova di un pregiudizio tipizzato, tale pregiudizio deve essere specificamente allegato e dimostrato dalla parte che agisce.
  • In cassazione, l'eventuale sopravvenienza rilevante ai fini dell'interesse ad agire deve essere documentata nei modi processuali consentiti; se sono necessari accertamenti di fatto, la verifica va compiuta nel giudizio di rinvio.
  • Se manca la prova del pregiudizio previsto dalla disciplina sopravvenuta, l'opposizione all'estratto di ruolo va dichiarata inammissibile, con assorbimento delle questioni processuali ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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