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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20960/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di responsabilità tributaria e sanzionatoria nei confronti di Talia Rocco e Limido Bruno per aver agito come soci/amministratori di fatto di un gruppo di cooperative (Fly Job/Expo Job) costituito quale schermo per eludere obblighi fiscali e di somministrazione di lavoro. Il ricorso principale (Talia) contestava: 1) l'utilizzo, a fondamento della qualifica di amministratore di fatto, delle dichiarazioni rese da Limido in interrogatorio penale (presunta violazione del divieto di prova testimoniale ex art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992); 2) la errata qualificazione come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c. senza adeguata indicazione dei caratteri di sistematicità e continuità e senza applicazione dell'esimente di cui all'art. 7 d.l. 269/2003. Limido contestava la qualificazione come socio/ amministratore di fatto sostenendo di essere solo un procacciatore d'affari. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale contro la parte della sentenza che aveva annullato le sanzioni nei confronti di Paulon Silvio, sostenendo carenza motivazionale e errata applicazione delle norme sul concorso nelle violazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. In sintesi: - È stata respinta l'istanza di sospensione del processo; è stata dichiarata inammissibile documentazione depositata tardivamente dopo l'udienza. - Sul piano probatorio, la Corte ha affermato che le dichiarazioni raccolte nell'ambito di attività amministrativa o penale possono acquisire valore indiziario e documentale nel processo tributario (quindi il ricorso contro l'uso delle dichiarazioni del Limido è infondato). - Le impugnazioni che miravano sostanzialmente ad una rivalutazione dei fatti e delle prove (es. contestazione della sussistenza dei caratteri di continuità e sistematicità richiesti per l'amministratore di fatto) sono state dichiarate inammissibili perché configurerebbero un terzo grado di merito. - È stata confermata la qualificazione di Talia Rocco e Limido Bruno come soci/amministratori di fatto e la responsabilità personale nei confronti delle pretese tributarie e delle sanzioni, giacché la cooperativa era stata accertata come fittizia e utilizzata come schermo per vantaggi personali (applicabilità dell'art. 9 d.lgs. 472/1997). - Non è stato ritenuto applicabile l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 a favore dei presunti amministratori di fatto, essendo l'ente utilizzato come schermo a vantaggio personale. - Quanto a Paulon Silvio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che lo escludeva dal concorso nelle violazioni per mancanza di elementi che dimostrassero un apporto causale oltre la mera consulenza fiscale. - Spese: condanna di Talia e Limido al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia (liquidate: € 7.000,00 per Talia e € 10.000,00 per Limido oltre oneri); condanna dell'Agenzia a rifondere le spese a Paulon (compenso € 10.000,00 più accessori).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7 comma 4

    divieto di prova testimoniale

    La Corte precisa che il divieto riguarda la diretta assunzione testimonial e da parte del giudice tributario; non impedisce l'utilizzo, come elementi indiziari o documentali, di dichiarazioni raccolte dagli organi amministrativi o nel procedimento penale e inserite in atti valutabili dal giudice tributario.

  • cod. civ., art. 2639

    Criteri per la configurazione dell'amministratore di fatto: l'ingerenza nella gestione deve dimostrarsi con caratteri di sistematicità e continuità. La valutazione compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se basata su congrua motivazione.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 9

    Prevede la responsabilità personale dei partecipanti alle violazioni fiscali; applicata per ritenere i soci/amministratori di fatto responsabili quando l'ente è stato usato come schermo.

  • d.l. n. 269 del 2003, art. 7

    Norma eccezionale che, nelle ipotesi in cui la violazione sia commessa nell'interesse della società con personalità giuridica, attribuisce la sanzione alla società; la Corte precisa che la norma non opera se l'ente è artificiosamente costituito e usato per il vantaggio personale del rappresentante/amministratore (quindi non applicabile quando l'ente è un mero schermo).

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63

    Consente l'utilizzo, nel processo tributario, del materiale probatorio acquisito nel procedimento penale; la Corte conferma la piena rilevanza di tali elementi nel giudizio tributario.

  • cod. proc. civ., art. 295

    Regola la sospensione del giudizio per riunione o altri motivi; la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione proposta perché il procedimento di legittimità non ammette interruzioni dopo l'instaurazione del giudizio di cassazione.

  • cod. proc. civ., art. 372

    Limita il deposito di atti e documenti nuovi nel giudizio di cassazione: documenti non prodotti nei precedenti gradi sono inammissibili salvo casi specifici. La Corte ha escluso documenti depositati telematicamente dopo l'udienza.

  • cod. proc. civ., art. 360

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili come motivi di diritto le doglianze che in realtà miravano a una rivalutazione del merito probatorio.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato in relazione ai presunti vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito (anche in ordine all'esclusione di Paulon) superasse il minimo costituzionale richiesto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni raccolte in procedimenti penali o da organi amministrativi possono avere valore indiziario e documentale e quindi essere utilizzate dal giudice tributario, salvo che si tratti di prova testimoniale assunta direttamente dal giudice tributario in violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992.
  • La Cassazione non ammette che il ricorso per nullità o erronea applicazione della legge sia in realtà un tentativo di riesame dei fatti e delle prove: i motivi che richiedono una rivalutazione del merito sono inammissibili in cassazione.
  • La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi che dimostrino ingerenza nella gestione con caratteri di sistematicità e continuità; la valutazione di tali elementi compete al giudice di merito e dev'essere adeguatamente motivata per reggere al sindacato di legittimità.
  • L'eccezione prevista dall'art. 7 del d.l. 269/2003, che attribuisce la sanzione alla società, non opera quando l'ente è artificiosamente costituito e utilizzato come schermo a vantaggio esclusivo delle persone fisiche: in questi casi tornano applicabili le regole di responsabilità personale (art. 9 d.lgs. 472/1997).
  • La documentazione prodotta dopo l'udienza di cassazione è in genere inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; quindi è fondamentale produrre nel merito tutte le prove e memorie nei termini di legge e prima dell'udienza.
  • Quando si contesta l'uso di atti penali nel giudizio tributario, va distinto l'uso come prova 'diretta' (vietata se testimonial acquisita dal giudice tributario) dall'uso come documentazione o prova indiretta/indiziaria acquisita da altri organi: la seconda forma è ammessa e valutabile.

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