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Ordinanza

Ordinanza n. 2448/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: in parte qua, della determinazione del Direttore generale n. 343 del 2 dicembre 2025 di indizione della “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di miscele nutrizionali per via enterale per le aziende sanitarie della Regione Campania”, e dei relativi allegati, in particolare il Bando, il Progetto di gara, il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, l'Elenco lotti e lo Schema di Accordo Quadro; nonché di ogni altro atto ad essa inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche se allo stato non conosciuto, relativo alla procedura suddetta, ivi compresa la nota prot. So.Re.Sa. SpA 0014051-2025 del 22/07/2025, non conosciuta ma richiamata nella determina n. 343/2025, con cui è stato proposto l'elenco dei lotti, poi definitivamente approvato e messo in gara; e per la condanna all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'annullamento degli atti impugnati, con espressa riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno ingiustamente subito; quanto ai motivi aggiunti depositati il 19/3/2026: della nota prot. So.Re.Sa. 0003536-2026 del 3 marzo 2026, recante “procedura aperta per l’affidamento della fornitura di miscele nutrizionali per via enterale Riscontro Vs Istanza di accesso agli atti acquisita al prot. So. Re. Sa 001557-2026 del 02/02/2026”, a firma del RUP, che ha rigettato l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; e per l'accertamento del diritto di accedere integralmente alla documentazione – concernente la definizione dei lotti della gara indetta con determina del direttore generale di So.Re.Sa. n. 343 del 2 dicembre 2025 – di cui all'istanza del 2 febbraio 2026; con la conseguente condanna della So.Re.Sa. s.p.a. ad ostendere alla ricorrente la documentazione de qua.

Giustizia amministrativa202600358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione istruttoria relativa alla definizione delle caratteristiche dei prodotti e alla suddivisione dei lotti della gara, limitatamente al lotto 49

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato gli atti di indizione della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di miscele nutrizionali per via enterale per le aziende sanitarie della Regione Campania, deducendo che la lex specialis contenesse, da un lato, specifiche tecniche eccessivamente puntuali, tali da identificare un solo prodotto presente sul mercato, e, dall’altro, indicazioni generiche, non idonee a consentire l’individuazione certa dei requisiti minimi obbligatori e la formulazione dell’offerta. Nel corso del giudizio ha presentato un’istanza di accesso documentale alla So.Re.Sa., chiedendo copia degli atti e documenti relativi alla definizione del capitolato tecnico, delle caratteristiche dei prodotti, della rilevazione dei fabbisogni e della suddivisione dei lotti, inclusi note, comunicazioni, schede e verbali del gruppo di esperti. A seguito del diniego dell’amministrazione, ha proposto con motivi aggiunti un’istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., deducendo la necessità della documentazione per ricostruire l’iter istruttorio e per esercitare adeguatamente la propria difesa nel giudizio già instaurato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza incidentale di accesso, riservando al definitivo ogni altra questione relativa all’impugnazione degli atti di gara. Ha ritenuto che la richiesta fosse sufficientemente motivata sia quanto ai documenti richiesti sia quanto alla loro strumentalità rispetto alla tutela giudiziale delle ragioni della ricorrente. Il diniego del RUP non è stato ritenuto idoneo a paralizzare l’accesso, poiché non ricorreva un intento di controllo generalizzato sull’attività amministrativa. La richiesta è stata interpretata e circoscritta alla documentazione pertinente al lotto 49, al quale la ricorrente aveva partecipato, o comunque agli atti suscettibili di incidere sulla delimitazione e sulle sorti di tale lotto. Il TAR ha inoltre ritenuto determinabile l’oggetto della richiesta, anche se riferita a documenti dei cui estremi la ricorrente non poteva avere conoscenza, trattandosi di atti individuabili e detenuti, ove formati, dalla stazione appaltante senza necessità di elaborazione di dati. Ha escluso che l’amministrazione possa sindacare la concreta rilevanza degli atti richiesti ai fini della difesa in giudizio quando l’interessato abbia manifestato tale esigenza. È stato ordinato alla So.Re.Sa. di rilasciare, ove formata e detenuta, la documentazione richiesta entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase incidentale sono state riservate al definitivo e la trattazione del ricorso principale è stata rinviata all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza incidentale di accesso

    Consente di proporre nel giudizio amministrativo la domanda incidentale relativa all’accesso ai documenti; nel caso concreto la domanda è stata accolta in quanto strumentale alla difesa nel giudizio già instaurato.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    domanda di accesso documentale

    La domanda di accesso deve riferirsi a documenti determinati o almeno determinabili e deve essere sorretta da un interesse concreto, attuale e strumentale alla tutela di una posizione giuridica; non può tradursi in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.

Massime di principio

  • L’accesso documentale richiesto per esigenze di difesa in un giudizio già instaurato deve essere valutato in rapporto all’oggetto concreto della controversia e può essere accolto quando la documentazione richiesta sia funzionale alla ricostruzione dell’attività istruttoria rilevante per le censure dedotte.
  • Una richiesta di accesso è sufficientemente determinata o determinabile anche quando non individui gli estremi puntuali di ciascun documento, purché descriva con chiarezza la categoria di atti, l’attività amministrativa cui si riferiscono e il periodo o procedimento di riferimento, senza imporre all’amministrazione un’attività di elaborazione di dati.
  • Quando il richiedente manifesta l’esigenza di utilizzare i documenti per la propria difesa in giudizio, l’amministrazione non può subordinare l’ostensione a una propria valutazione sulla concreta incidenza o rilevanza probatoria degli atti richiesti nella controversia.
  • L’accesso difensivo non può essere qualificato come controllo generalizzato sull’attività amministrativa se la richiesta, interpretata alla luce del giudizio pendente, è circoscritta ai documenti pertinenti alla posizione sostanziale e al lotto di gara direttamente interessati dal ricorrente.
  • L’accoglimento dell’accesso può essere limitato ai documenti pertinenti alla specifica posizione del richiedente e a quelli suscettibili di incidere sull’oggetto della controversia, anche quando l’istanza originaria sia formulata in termini più ampi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAccesso agli atti di garaAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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