Sentenza del 01/02/2019 n. 3068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava, con sette motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo tra l'altro l'omessa pronuncia su diverse doglianze, l'irregolare o mancata notificazione delle cartelle, la tardiva costituzione e la carenza di potere rappresentativo di Equitalia, la mancata produzione degli originali, la prescrizione dei crediti e l'illegittima applicazione di interessi, compensi e altre maggiorazioni nei piani di rateazione. Sosteneva inoltre di avere avuto conoscenza dei debiti soltanto il 13 ottobre 2010, quando aveva richiesto gli estratti di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per la formazione di un giudicato interno. La sentenza di primo grado aveva accertato che il contribuente aveva avuto piena conoscenza dei ruoli e delle cartelle già prima della richiesta dei piani di rateazione del 5 dicembre 2008 e dell'11 novembre 2009, anche in ragione del precedente pignoramento e della necessità di conoscere i debiti per ottenere la rateazione. Tale accertamento fattuale non era stato specificamente censurato in appello. Di conseguenza, il ricorso introduttivo, proposto nel 2010 contro gli estratti di ruolo, era tardivo rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La tardività precludeva anche le contestazioni relative a interessi e maggiorazioni dei piani di rateazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
L'impugnazione degli atti tributari deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'atto. Nel caso concreto, la conoscenza dei ruoli e delle cartelle era anteriore alla proposizione del ricorso e, secondo la Corte, poteva comunque essere fatta decorrere dalle richieste di rateazione.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Le relative censure, tuttavia, non possono superare una preclusione processuale già maturata, come l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione.
Art. 2697 c.c.
Riguarda l'onere della prova. La Corte non ha esaminato nel merito le contestazioni sulla prova delle notifiche, poiché il giudicato interno sulla conoscenza della pretesa rendeva comunque tardivo il ricorso.
Articoli 139, 140 e 291 c.p.c.
Disciplinano, rispettivamente, modalità di notificazione, notificazione in caso di irreperibilità e rinnovazione della notificazione. Le relative contestazioni sono rimaste assorbite dalla tardività del ricorso.
Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La Corte non ha dovuto stabilire in via definitiva la validità di ogni singola notificazione, poiché la conoscenza effettiva dei debiti e la successiva rateazione avevano comunque reso tardiva l'impugnazione.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Riguarda la costituzione in giudizio dell'ente resistente. Le contestazioni sulla tardiva costituzione di Equitalia non sono state esaminate nel merito per effetto della preclusione derivante dalla tardività dell'azione.
Art. 96 c.p.c.
Prevede la responsabilità aggravata per lite temeraria. La richiesta di condanna di Equitalia non è stata accolta, anche perché il ricorso del contribuente è stato rigettato.
Art. 53 Cost.
Stabilisce il principio di capacità contributiva. Nel caso concreto non è stata ritenuta utile a superare la preclusione processuale derivante dalla tardività dell'impugnazione.
Art. 21 del D.P.R. n. 602 del 1973
È stato richiamato in relazione agli interessi applicabili sulle somme iscritte a ruolo e oggetto di rateazione. Le contestazioni sulle maggiorazioni non sono state esaminate nel merito perché proposte tardivamente.
Art. 2 del D.Lgs. n. 472 del 1997
È stato invocato dal contribuente per contestare l'applicazione di interessi sulle sanzioni. La Corte non ha esaminato la questione sostanziale, ritenendo preclusa l'impugnazione.
Art. 83 c.p.c.
Disciplina la procura alle liti. La contestazione relativa ai poteri del funzionario di Equitalia non è stata accolta né esaminata nel merito per la tardività del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta e l'ottenimento di una rateazione, soprattutto se preceduti da pignoramento o accompagnati dalla conoscenza dettagliata dei debiti, possono costituire elementi decisivi per dimostrare la conoscenza effettiva dei ruoli e delle cartelle.
- Anche quando si sostiene che la cartella non sia stata notificata, l'impugnazione dell'estratto di ruolo deve essere proposta entro il termine di legge decorrente dalla conoscenza effettiva della pretesa, non necessariamente dalla successiva acquisizione materiale dell'estratto.
- Le contestazioni sulla mancata o irregolare notificazione devono essere formulate tempestivamente e in modo specifico già nei precedenti gradi di giudizio; se un accertamento decisivo non viene censurato in appello, può formarsi un giudicato interno non più superabile in cassazione.
- La rateazione non comporta automaticamente rinuncia a contestare la pretesa tributaria, gli interessi o gli accessori, ma tali contestazioni devono essere proposte nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- Quando l'impugnazione è dichiarata tardiva, il giudice può non esaminare nel merito le questioni relative a notifiche, prescrizione, interessi, compensi di riscossione, procura o costituzione dell'agente della riscossione.
- Per evitare preclusioni, è opportuno contestare distintamente e tempestivamente ogni profilo: decorrenza del termine, validità della notificazione, prescrizione, calcolo degli interessi e legittimità degli accessori.
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