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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21061/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva dall’attività di consulenza fiscale prestata in modo continuativo a favore di una notaia dal 1999 al 2015. La professionista sosteneva che, dal 2004, alcune prestazioni fossero state affidate a soggetti esterni e documentate con fatture soggette a IVA, ma che tali importi fossero stati indicati nella propria contabilità come spese anticipate ed esclusi da imposizione ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 633/1972. In seguito a verifica della Guardia di Finanza, tali costi venivano invece ritenuti imponibili, con incidenza sulla base imponibile e sul reddito; seguivano processo verbale di constatazione, avviso di accertamento e, per annualità successive, ravvedimento operoso, per un importo complessivo di euro 56.524,35. La cliente attribuiva l’errore al consulente fiscale e ne chiedeva il risarcimento, pari alle somme versate all’Amministrazione finanziaria. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: i primi tre e il quinto-septimo contestavano, in sintesi, l’erronea gestione della consulenza tecnica d’ufficio, la preclusione all’esame di documentazione rilevante, la nullità della CTU, l’erronea applicazione dei criteri sulla diligenza del professionista e l’omesso esame di fatti decisivi; il quarto motivo censurava la ritenuta genericità dell’appello quanto ai documenti da esaminare. I primi e terzi motivi venivano ritenuti infondati, mentre gli altri erano accolti per violazione dei principi sulla CTU contabile, sull’onere di motivazione e sulla valutazione della responsabilità professionale del consulente fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo; ha invece respinto il primo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del consulente fiscale sulla base di una CTU ritenuta viziata da mancato esame di documentazione rilevante e da un’impostazione che confondeva le preclusioni probatorie delle parti con i poteri officiosi del consulente tecnico, specie in materia contabile. Ha invece escluso che la scelta del CTU presso l’albo del tribunale comportasse invalidità della nomina o nullità deducibile fuori dalla ricusazione.

Norme richiamate

  • art. 22 disp. att. c.p.c.

    nel testo in vigore fino al 28 febbraio 2023

    la norma non impone un vincolo cogente di nomina del CTU tra gli iscritti del circondario né commina nullità per la nomina difforme; la scelta resta affidata al prudente apprezzamento del giudice

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come criterio generale di riparto dell’onere della prova; non può essere utilizzato per comprimere i poteri officiosi del CTU nei limiti riconosciuti dalla disciplina processuale

  • art. 198, comma 2, c.p.c.

    in materia contabile il CTU può acquisire e esaminare documentazione necessaria a rispondere ai quesiti, anche se non prodotta dalle parti, nei limiti del contraddittorio e senza essere vincolato dalle preclusioni probatorie delle parti

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    nel testo in vigore antecedentemente al 28 febbraio 2023

    regola le preclusioni delle parti, ma non limita in modo automatico l’attività del CTU quando siano necessari documenti per rispondere al quesito del giudice

  • art. 342, comma 1, n. 2, c.p.c.

    nel testo vigente fino al 28 febbraio 2023

    la Corte ha ritenuto erroneo il rilievo di genericità dell’appello, poiché le indicazioni sui documenti e sulla loro rilevanza risultavano già contenute nell’atto di gravame

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta responsabilità professionale per inadempimento

  • art. 1176 c.c., comma 2

    la diligenza qualificata del professionista impone anche controllo e verifica adeguati nell’ambito dell’incarico fiscale ricevuto

  • art. 61 c.p.c.

    la nomina del consulente tecnico è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 192 c.p.c.

    l’eventuale difetto di imparzialità del CTU va fatto valere con ricusazione nel termine di legge, altrimenti resta preclusa la contestazione successiva

  • art. 15 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base della pretesa fiscale della parte attrice, che aveva qualificato talune spese come anticipazioni escluse da IVA

Massime di principio

  • Nella consulenza tecnica contabile il consulente nominato dal giudice può acquisire ed esaminare la documentazione necessaria per rispondere ai quesiti, anche se tale documentazione non sia stata tempestivamente prodotta dalle parti, quando ciò sia funzionale all’accertamento dei fatti rilevanti e nel rispetto del contraddittorio.
  • Le preclusioni probatorie che gravano sulle parti non si trasferiscono automaticamente sul CTU; il giudice non può rigettare la richiesta di esame di documenti rilevanti invocando in modo astratto l’intempestività della produzione, se quei documenti servono a completare la risposta peritale.
  • La responsabilità del professionista incaricato di una consulenza fiscale va valutata con riferimento alla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., comprensiva del dovere di controllo e verifica coerente con l’incarico ricevuto e con le informazioni disponibili.
  • Quando il cliente si affida stabilmente a un consulente fiscale per la redazione e supervisione della dichiarazione dei redditi, il giudizio sull’inadempimento non può limitarsi alla sola condotta formale del cliente, ma deve considerare se il professionista avesse l’obbligo di rilevare o correggere errori fiscalmente rilevanti.
  • La mancata nomina del CTU tra gli iscritti del circondario non determina di per sé nullità della consulenza, perché la scelta dell’ausiliario è rimessa al prudente apprezzamento del giudice; l’eventuale incompatibilità del consulente deve essere fatta valere con ricusazione nei termini di legge.
  • Una motivazione che escluda la responsabilità professionale sulla base di una CTU che non ha potuto esaminare documenti espressamente rilevanti per i quesiti posti risulta viziata se non affronta in modo coerente il nesso tra documentazione, incarico professionale e valutazione dell’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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