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Circolare

Circolare numero 96 del 2-5-2001

Il D.M. 22/12/2000, emanato ai sensi dell'art. 8, c. 2 della legge 29.12.1990 n. 407, ha fissato nella misura del 17,9% la media nazionale 1999 del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. In conseguenza, le imprese che abbiano assunto, nel corso dell’anno 2000, lavoratori con contratto di formazione negli ambiti circoscrizionali per i quali detto rapporto sia superiore al 17,9% potranno usufruire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee, della contribuzione ridotta, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19/1/1955, n. 25.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la pubblicazione del D.M. 22 dicembre 2000 che individua, per l’anno 2000, le circoscrizioni territoriali con un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale del 17,9%. Tali circoscrizioni sono rilevanti per l’applicazione della contribuzione agevolata prevista per i contratti di formazione e lavoro, con quota datoriale pari a quella degli apprendisti, nei limiti e alle condizioni richieste dalla disciplina nazionale e comunitaria. Vengono elencate le aree interessate, richiamate le esclusioni per i territori del Mezzogiorno, chiarito l’ambito soggettivo di applicazione e indicati i termini operativi per il recupero delle differenze contributive versate in eccesso.

Determinazione per l’anno 2000 delle circoscrizioni con rapporto iscritti/popolazione superiore alla media nazionale ai fini della contribuzione agevolata ex art. 8, c. 2, l. n. 407/1990

Determinazione delle circoscrizioni agevolate per il 2000

La circolare richiama la pubblicazione in G.U. del D.M. 22 dicembre 2000, con cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha individuato, per l’anno 2000, gli ambiti territoriali circoscrizionali in cui il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro è superiore alla media nazionale. Tale media è stata determinata nella misura del 17,9% per l’anno 1999 dalla Direzione Generale per l’Osservatorio del mercato del lavoro.

Finalità e fondamento normativo

Il decreto è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990, che prevede, per le imprese operanti nelle circoscrizioni con rapporto superiore alla media nazionale, la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni. La disciplina opera nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria richiamata dal Ministero.

Soggetti beneficiari e condizioni per l’accesso

La circolare precisa che la misura riguarda le imprese, diverse da quelle artigiane e da quelle operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978. Il diritto alla piena agevolazione è subordinato anche al possesso delle condizioni stabilite dalla Commissione UE con decisione dell’11 maggio 1999, recepite dal Ministero del Lavoro, relative a età, titolo di studio o stato di disoccupazione. Per tali criteri viene richiamata la circolare n. 85 del 9 aprile 2001.

Circoscrizioni individuate dal decreto

Il provvedimento elenca le circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale e che, pertanto, consentono l’accesso all’agevolazione contributiva. Tra quelle riportate figurano, a titolo esemplificativo, La Spezia; Codigoro e Riccione; Città di Castello, Foligno, Terni, Orvieto; Fano; Roma e varie circoscrizioni del Lazio, tra cui Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia.

La circolare precisa che non vengono elencate le circoscrizioni totalmente comprese nei territori del Mezzogiorno, poiché escluse dall’ambito applicativo della disposizione. Per Pomezia, Colleferro e Rieti, che risultano solo parzialmente ricomprese nei territori del T.U. n. 218/1978, si rinvia alle istruzioni della circolare n. 162 del 1° agosto 1996.

Ambito applicativo nei contratti di formazione e lavoro

Viene ribadito che il beneficio del cosiddetto "contributo apprendisti" spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro. Per le assunzioni con decorrenza nell’anno 2000, l’agevolazione si applica per l’intera durata del contratto, anche se il rapporto si protrae oltre l’anno e si conclude in un periodo in cui la situazione occupazionale non sia più la stessa.

Per i contratti di formazione di tipologia B, nei quali i benefici contributivi sono subordinati alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ai fini della fruizione dell’agevolazione ex art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990, occorre far riferimento alla data di assunzione del lavoratore e non a quella della trasformazione.

Istruzioni operative e recupero delle differenze contributive

Per gli aspetti operativi la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 43 del 23 febbraio 1996 e con la circolare n. 198 del 25 settembre 1997. È inoltre precisato che il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi trascorsi può avvenire mediante una delle denunce DM10/2, entro il termine di scadenza del giorno 16 degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.

Importi del contributo apprendisti richiamati in nota

La nota finale riporta gli importi del contributo fisso dovuto per gli apprendisti dal 1° gennaio 2000 e dal 2001, precisando che, a seguito della soppressione dei contributi Tbc, Asili nido ed Enaoli operata dall’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998, tali importi non comprendono più la contribuzione Tbc. Gli importi indicati sono: per il 2000, lire 4.890 senza INAIL e lire 5.070 con INAIL; per il 2001, lire 5.010 senza INAIL e lire 5.190 con INAIL.

Punti principali

Pubblicazione del decreto e valore della media nazionale

La G.U. n. 20 del 25 gennaio 2001 ha pubblicato il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il decreto fissa per l’anno 2000 le circoscrizioni con rapporto iscritti/popolazione superiore alla media nazionale, individuata nel 17,9% per l’anno 1999 dalla Direzione Generale per l’Osservatorio del mercato del lavoro.

Rilevanza ai fini dell’agevolazione contributiva

Il superamento della media nazionale rileva per l’applicazione della contribuzione ridotta prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990: la quota contributiva a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. L’agevolazione opera per le imprese diverse da quelle artigiane e da quelle operanti nei territori del Mezzogiorno ex D.P.R. n. 218/1978.

Ambito soggettivo e condizioni di accesso

La piena agevolazione è subordinata anche al rispetto delle condizioni individuate dalla Commissione UE con decisione dell’11 maggio 1999, recepite dal Ministero del Lavoro, relative a età, titolo di studio o stato di disoccupazione. Per tali criteri la circolare rinvia alla circolare n. 85 del 9 aprile 2001.

Circoscrizioni interessate

Sono indicate le circoscrizioni con rapporto superiore alla media nazionale, tra cui: La Spezia; in Emilia-Romagna Codigoro e Riccione; in Umbria Città di Castello, Foligno, Terni, Orvieto; nelle Marche Fano; nel Lazio Roma e numerose circoscrizioni tra cui Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Monterotondo, Pomezia, Tivoli, Rieti, Poggio Mirteto, Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia. La circolare precisa che sono omesse le circoscrizioni totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del T.U. n. 218/1978.

Casi particolari: circoscrizioni parzialmente comprese nel Mezzogiorno

Per Pomezia, Colleferro e Rieti, che sono solo parzialmente ricomprese nei territori del T.U. n. 218/1978, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 162 del 1° agosto 1996.

Limite soggettivo dell’agevolazione per i contratti di formazione e lavoro

L’agevolazione del contributo apprendisti spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro. Per le assunzioni con decorrenza nell’anno 2000, il beneficio spetta per tutta la durata del contratto, anche se questo prosegue oltre l’anno in cui permane la situazione occupazionale favorevole.

Contratti di formazione di tipologia B

Per i contratti di formazione di tipologia B, per i quali i benefici contributivi si applicano subordinatamente alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ai fini del beneficio ex art. 8, comma 2, l. n. 407/1990 occorre fare riferimento alla data di assunzione e non a quella della trasformazione del rapporto.

Istruzioni operative e recupero contributi

Per la generalità delle aziende si rinvia alle circolari n. 43 del 23 febbraio 1996 e n. 198 del 25 settembre 1997. Il recupero delle differenze contributive versate in eccesso per i mesi già decorsi può essere effettuato con una delle denunce DM10/2 entro il termine di scadenza del giorno 16 degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Importi del contributo apprendisti richiamati in nota

La nota riporta gli importi settimanali del contributo apprendisti dal 1° gennaio 2000 e dal 2001, al netto dei contributi Tbc, Asili nido ed Enaoli soppressi dall’art. 3, comma 1, l. n. 448/1998: per il 2000, lire 4.890 senza INAIL e lire 5.070 con INAIL; per il 2001, lire 5.010 senza INAIL e lire 5.190 con INAIL.

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