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Circolare

Circolare numero 99 del 9-5-2001

Istruzioni operative per il conguaglio dell’incentivo previsto dall’art. 5, c.1 del DM 21/5/98 a favore delle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa che hanno ricollocato lavoratori ex LSU con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ulteriori precisazioni in materia di incentivi previsti dal D.lgs. n. 81/2000.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione pratica dell’incentivo previsto dall’art. 5, comma 1, del DM 21 maggio 1998 a favore delle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa che abbiano ricollocato a tempo indeterminato lavoratori appartenenti al bacino LSU. Definisce i destinatari, le condizioni di ammissibilità, la misura del beneficio, le modalità di domanda, conguaglio e compensazione, la codifica aziendale e le istruzioni contabili. Contiene inoltre chiarimenti sugli incentivi introdotti dal D.Lgs. 81/2000, subordinandone la fruizione alla previa disponibilità di risorse nel Fondo per l’occupazione.

Istruzioni per l’erogazione dell’incentivo alle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa per la ricollocazione dei lavoratori LSU

Incentivo alle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa per la ricollocazione di lavoratori LSU

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’attuazione dell’art. 5, comma 1, del DM 21 maggio 1998, che riconosce un incentivo alle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa per la ricollocazione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili. Il beneficio è gestito dall’INPS mediante conguaglio contributivo ed è oggetto di specifiche regole documentali, di contabilizzazione e di controllo.

Ambito soggettivo e destinatari

I destinatari dell’agevolazione sono le agenzie di promozione di lavoro e d’impresa individuate dal DM 24 febbraio 1998, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 468/1997. La circolare richiama espressamente le agenzie già indicate nel decreto ministeriale e quelle ulteriormente elencate nel medesimo provvedimento.

Condizioni per l’accesso al beneficio

Per ottenere l’incentivo, l’agenzia deve presentare domanda alla Sede INPS territorialmente competente allegando:

  • elenco nominativo dei lavoratori ricollocati, con dati anagrafici;
  • indicazione del datore di lavoro che ha effettuato l’assunzione;
  • dichiarazione relativa alla specifica attività svolta per la ricollocazione;
  • data di assunzione del lavoratore;
  • dichiarazione del datore di lavoro attestante l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato per il tramite dell’attività dell’agenzia.

La circolare precisa che il beneficio è riconoscibile per le ricollocazioni intervenute dal 20 giugno 1998, data di entrata in vigore del DM 21 maggio 1998, al 21 aprile 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2000.

Verifiche da parte dell’INPS

Le Sedi INPS, prima di autorizzare la fruizione del beneficio, devono verificare che:

  • i lavoratori ricollocati appartenessero al bacino di cui all’art. 12 del D.Lgs. 468/1997 e successive modificazioni;
  • a seguito dell’assunzione, gli stessi abbiano cessato di percepire l’assegno LSU.

Per tali controlli le sedi possono avvalersi anche dei dati contenuti nell’archivio dei pagamenti dell’assegno LSU.

Misura dell’incentivo e tipologia di assunzione

Il beneficio è pari a 3 milioni di lire per ciascun lavoratore ricollocato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La circolare precisa inoltre il trattamento delle assunzioni part-time:

  • se il contratto è a tempo parziale e indeterminato con orario settimanale pari o superiore a 30 ore, l’incentivo spetta in misura intera;
  • se l’orario è inferiore a 30 ore settimanali medie, anche su base annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente in rapporto alle ore rispetto al tempo pieno.

Modalità di erogazione e conguaglio

L’incentivo è erogato in unica soluzione tramite conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dalle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa. L’accesso al conguaglio è quindi subordinato all’autorizzazione della Sede INPS, che attribuisce il beneficio nella misura spettante dopo le verifiche prescritte.

Codifica aziendale e compilazione del DM10/2

Le posizioni delle aziende ammesse al beneficio sono contrassegnate con il codice di autorizzazione "6T", che assume il significato di posizione relativa ad agenzia di promozione di lavoro e d’impresa avente titolo al beneficio ex art. 5, comma 1, del DM 21 maggio 1998.

Ai fini della compilazione del modello DM10/2, le aziende autorizzate devono esporre l’importo dell’incentivo in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura "contr. Art 5, c. 1, DM 21/5/98" e dal codice di nuova istituzione "L630".

Rimborso, compensazione e limiti alla fruizione

I crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere rimborsati solo se il contribuente ne abbia fatto apposita richiesta nella denuncia stessa. La denuncia a credito deve essere presentata direttamente alla Sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge.

In alternativa, nell’ambito della riscossione unificata di tributi e contributi di cui al D.Lgs. 241/1997, le somme possono essere portate in compensazione sul modello F24 secondo le ordinarie modalità, a condizione che non sia stato richiesto il rimborso.

La circolare richiama inoltre l’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dal 1° gennaio 2001 fissa in 1 miliardo di lire per ciascun anno solare il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili.

Chiarimenti sugli incentivi del D.Lgs. 81/2000

La circolare interviene anche sui benefici introdotti dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, richiamando le istruzioni già fornite con la circolare n. 188 del 15 novembre 2000. In particolare, vengono richiamati:

  • il contributo per spese notarili relative alla costituzione di imprese o cooperative, art. 7, comma 11;
  • l’incentivo alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, art. 7, comma 13;
  • l’incentivo alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, art. 7, comma 14.

Per tali agevolazioni la concessione è subordinata alla previa disponibilità delle risorse nel Fondo per l’occupazione. I soggetti interessati devono presentare formale richiesta alla Sede INPS competente, con ogni elemento utile alla quantificazione delle risorse necessarie. Le sedi regionali devono coordinare e monitorare le attività sul territorio e comunicare gli esiti alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive. I criteri applicativi saranno definiti con successiva circolare.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli incentivi esposti con il codice L630 è istituito il conto GAW 32/38, descritto come contributo di cui all’art. 5, comma 1, del D.I. 21 maggio 1998 a favore delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa per la ricollocazione di lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili, conguagliato con il sistema di denuncia di cui al DM 5 febbraio 1969.

Per la movimentazione del conto in caso di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, vengono richiamate le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".

Punti principali

Destinatari del beneficio

Possono accedere all’incentivo le agenzie di promozione di lavoro e d’impresa individuate dagli articoli 1 e 2 del DM 24 febbraio 1998, attuativo dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 468/1997.

Condizioni di accesso e documentazione

Le agenzie devono presentare domanda alla Sede INPS competente allegando l’elenco nominativo dei lavoratori ricollocati con dati anagrafici, indicazione del datore di lavoro e dichiarazione sull’attività svolta per la ricollocazione. La documentazione deve contenere anche la data di assunzione e una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’assunzione a tempo indeterminato tramite l’attività dell’agenzia. L’incentivo riguarda le ricollocazioni intervenute dal 20 giugno 1998 al 21 aprile 2000.

Misura dell’incentivo e tipologia contrattuale

L’incentivo è pari a 3 milioni di lire per ogni lavoratore del bacino LSU ricollocato con contratto a tempo indeterminato. In caso di part-time indeterminato con orario pari o superiore a 30 ore settimanali, il beneficio spetta per intero; sotto le 30 ore settimanali, è ridotto proporzionalmente.

Modalità di erogazione e controlli

Il beneficio è erogato in unica soluzione mediante conguaglio sui contributi dovuti dalle agenzie. Le sedi INPS verificano che i lavoratori appartenessero al bacino LSU e abbiano cessato di percepire l’assegno dopo l’assunzione, avvalendosi anche dell’archivio dei pagamenti dell’assegno LSU.

Codifica aziendale e compilazione DM10/2

Le posizioni delle aziende ammesse al beneficio sono identificate con il codice di autorizzazione 6T. In DM10/2 l’importo va indicato nel quadro D con la dicitura "contr. Art 5, c. 1, DM 21/5/98" e il codice di nuova istituzione L630.

Compensazione, rimborso e limiti

I crediti possono essere rimborsati solo se richiesto nella denuncia; la denuncia a credito va presentata alla Sede INPS competente entro le scadenze di legge. In alternativa, le somme possono essere compensate con F24 secondo le regole della riscossione unificata, purché non sia stato richiesto il rimborso. Dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d’imposta e contributi compensabili è fissato a 1 miliardo di lire per anno solare.

Ulteriori chiarimenti sugli incentivi del D.Lgs. 81/2000

Per i benefici previsti dall’art. 7, commi 11, 13 e 14 del D.Lgs. 81/2000, la circolare precisa che la fruizione è subordinata alla preventiva allocazione delle risorse nel Fondo per l’occupazione. Gli interessati devono presentare formale richiesta alla Sede INPS competente con gli elementi utili alla quantificazione delle risorse; le sedi regionali devono coordinare e monitorare le attività e trasmettere gli esiti alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive. I criteri operativi saranno forniti con successiva circolare.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli incentivi con codice L630 è istituito il conto GAW 32/38. Per le registrazioni contabili manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente 1 e del codice documento 95.

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