Circolare numero 100 del 9-5-2001
Ulteriori precisazioni e chiarimenti ministeriali in ordine alla contribuzione dovute dalle aziende rientranti nella sfera di applicazione dei decreti ministeriali n. 157 e n. 158/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà istituiti per il personale del credito e del credito cooperativo, ribadendo che conta la disciplina contrattuale applicata al rapporto di lavoro e non l’oggetto dell’attività o l’inquadramento previdenziale. Viene precisato che, per alcune aziende che applicano il contratto del credito ma sono inquadrate in settori già soggetti a CIGS e mobilità, non opera una doppia contribuzione: tali imprese restano soggette al solo obbligo per CIG e DS ordinaria, mentre sono sospese dal regime di CIGS e mobilità. Infine, sono indicati gli adempimenti operativi, la codifica delle aziende e il trattamento di eventuali versamenti non dovuti.
Obbligo contributivo e adempimenti per i Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo
Obbligo contributivo e regime applicabile ai Fondi di solidarietà del credito e del credito cooperativo
La circolare interviene per chiarire il coordinamento tra i Fondi di solidarietà istituiti per il personale del credito e del credito cooperativo e il sistema ordinario degli ammortizzatori sociali. In particolare, definisce i criteri per l’individuazione dei soggetti obbligati al contributo e risolve il problema della possibile duplicazione contributiva per alcune aziende che, pur applicando il contratto del credito, risultano inquadrate in settori diversi dal credito.
Quadro normativo e finalità dei Fondi
La nota richiama i decreti interministeriali 28 aprile 2000 n. 157 e n. 158, con cui sono stati approvati i regolamenti istitutivi dei due Fondi di solidarietà: uno per il personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo e uno per il personale dipendente dalle imprese di credito. I Fondi sono stati istituiti in attuazione del D.M. 27 novembre 1997 n. 477, che ha definito principi e criteri per consentire anche a soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali di accedere a misure di sostegno del reddito e dell’occupazione. La finalità è quella di offrire un supporto ai lavoratori dei gruppi creditizi, applicanti i contratti collettivi del credito e del credito cooperativo e i relativi contratti complementari, coinvolti in processi di ristrutturazione.
Criterio per l’ambito di applicazione
La circolare ribadisce un principio già affermato in precedenti interventi: per stabilire se un’azienda rientri nell’ambito di applicazione dei regolamenti occorre guardare esclusivamente alla disciplina contrattuale applicata al rapporto di lavoro del personale interessato. Non assumono rilievo né l’oggetto dell’attività svolta dall’impresa né il suo inquadramento previdenziale. Tale impostazione è decisiva per identificare correttamente i soggetti tenuti al versamento del contributo ai Fondi.
Aziende del credito inquadrate in altri settori e problema della doppia contribuzione
La questione affrontata riguarda alcune aziende, ad esempio quelle nate da scorporo di attività già svolte da imprese di credito destinatarie dei decreti, che applicano il contratto del credito ma sono previdenzialmente inquadrate in settori già coperti dal sistema ordinario di ammortizzatori sociali, con obbligo contributivo per CIGS e mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. In tali casi si sarebbe determinata una duplice disciplina e, di fatto, un doppio onere contributivo.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, interpellato sul punto, ha chiarito che la doppia imposizione contributiva non è contemplata dalla legislazione previdenziale e che, nel caso specifico, essa sarebbe contraria alla ratio della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In coerenza con l’articolo 2 del decreto interministeriale, il criterio determinante resta il contratto applicato al personale, cioè quello del credito.
Effetti operativi: sospensione di CIGS e mobilità
Per le aziende interessate, limitatamente al periodo in cui continuano ad applicarsi i decreti interministeriali n. 157 e n. 158/2000, viene stabilito che resta fermo l’obbligo contributivo per la CIG di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché per la disoccupazione ordinaria. Al tempo stesso, tali imprese sono sospese dall’ordinario regime concernente la cassa integrazione guadagni straordinaria e la mobilità previsto dalla legge n. 223/1991.
Adempimenti procedurali e codifica delle posizioni contributive
Le posizioni contributive delle aziende rientranti nell’ambito dei decreti ministeriali sono quelle già contraddistinte dai codici di autorizzazione "3D" e/o "3F", istituiti con le circolari n. 193 e n. 194 del 2000. Per le aziende destinatarie dei decreti e inquadrate nel ramo "Industria", la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, oltre alla contribuzione dovuta per i Fondi Credito e/o Credito Cooperativo, richiede obbligatoriamente la contribuzione per CIG ed esclude automaticamente i contributi per CIGS e mobilità.
Versamenti non dovuti e rimborsi
La circolare precisa inoltre che eventuali somme già versate a titolo di CIGS e mobilità e non più dovute in base ai chiarimenti forniti possono essere oggetto di rimborso, purché venga presentata apposita richiesta. Per le modalità di versamento della contribuzione dovuta ai Fondi, invece, si rinvia a quanto già indicato nelle precedenti circolari richiamate.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dei Fondi
Sono richiamati i decreti interministeriali 28 aprile 2000 n. 157 e n. 158, con cui sono stati approvati i regolamenti istitutivi del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo e del corrispondente Fondo per il personale dipendente dalle imprese di credito. I Fondi, previsti in attuazione del D.M. 27 novembre 1997 n. 477, costituiscono un nuovo ammortizzatore sociale destinato ai lavoratori dei gruppi creditizi e delle imprese che applicano i contratti collettivi del credito e del credito cooperativo, coinvolti in processi di ristrutturazione e in precedenza esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali.
Criterio di applicazione e soggetti obbligati
La circolare ribadisce che, per determinare l’ambito di applicazione dei regolamenti, occorre fare riferimento esclusivamente alla disciplina contrattuale applicata al rapporto di lavoro del personale interessato. Non rilevano né l’oggetto dell’attività aziendale né l’inquadramento previdenziale. Questo principio è decisivo per individuare i soggetti tenuti al contributo ai Fondi.
Esclusione della doppia contribuzione per alcune aziende del credito
Viene affrontato il caso di aziende sorte da scorporo di attività di imprese di credito, le quali applicano il contratto del credito ma sono inquadrate previdenzialmente in settori diversi dal credito, già assoggettati agli ammortizzatori sociali con obbligo contributivo per CIGS e mobilità ai sensi della legge n. 223/1991. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la doppia imposizione contributiva non è prevista dall’ordinamento e che, in tali ipotesi, per il periodo di applicazione dei decreti n. 157 e n. 158/2000, resta fermo l’obbligo contributivo per CIG di cui alla legge n. 164/1975 e per la disoccupazione ordinaria, mentre viene sospeso il regime ordinario relativo a CIGS e mobilità.
Adempimenti procedurali e codifica aziendale
Le posizioni contributive interessate dai decreti ministeriali n. 157 e n. 158/2000 sono individuate dai codici di autorizzazione "3D" e/o "3F", già istituiti con le circolari n. 193 e n. 194 del 2000. Per le aziende del ramo "Industria" destinatarie dei decreti, la procedura di controllo dei modelli DM10/2 richiede obbligatoriamente la contribuzione per CIG, escludendo automaticamente i contributi per CIGS e mobilità, oltre alla contribuzione di finanziamento dei Fondi Credito e/o Credito Cooperativo.
Rimborsi e modalità di versamento
Le contribuzioni eventualmente già versate a titolo di CIGS e mobilità e non più dovute in forza dei chiarimenti forniti possono essere rimborsate su richiesta dell’interessato. Per il versamento della contribuzione dovuta ai Fondi si rinvia alle modalità già indicate nelle precedenti circolari richiamate dalla nota.
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