Circolare numero 97 del 7-5-2001
Per i minori stranieri adottati o in affidamento preadottivo dal 1.5.2000, i genitori e gli affidatari hanno diritto: a partire dal 1.5.2000, al congedo di maternità (tre mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore) anche se il minore, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni di età; - a partire dal 28.3.2000, al congedo parentale (astensione facoltativa) per il minore che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i dodici anni di età.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione, per le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali, dei benefici introdotti dalla legge n. 476/1998 e coordinati con la legge n. 53/2000. Vengono precisati i diritti al congedo di maternità/paternità indennizzato all’80% e al congedo parentale, i requisiti di età del minore, le condizioni per il padre adottivo/affidatario, nonché le modalità documentali da presentare all’INPS e al datore di lavoro. Sono inoltre disciplinati il periodo transitorio tra 1.5.2000 e 31.10.2000, la funzione degli Enti autorizzati e i termini per la presentazione della documentazione definitiva.
Benefici di maternità/paternità e congedo parentale per adozioni e affidamenti preadottivi di minori stranieri
Benefici per adozioni e affidamenti preadottivi di minori stranieri
La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione dei benefici economici e di astensione dal lavoro connessi alle adozioni e agli affidamenti preadottivi di minori stranieri, alla luce della Convenzione de L’Aja, della legge n. 476/1998 e della legge n. 53/2000. Vengono definiti i diritti spettanti ai lavoratori dipendenti, le condizioni di fruizione, il ruolo degli Enti autorizzati e le regole transitorie per le domande presentate in un periodo intermedio tra l’entrata in vigore della Convenzione e la piena operatività del sistema.
Entrata in vigore della Convenzione e ambito dei benefici
La Convenzione de L’Aja del 29.5.1993, recepita dalla legge n. 476 del 31.12.1998, è entrata in vigore in Italia il 1.5.2000. Da tale data i genitori adottivi e gli affidatari preadottivi di minori stranieri possono fruire dei benefici previsti dall’art. 39 quater, lett. a) e lett. b), della legge n. 184/1983, introdotto dall’art. 3 della legge n. 476/1998.
L’art. 39 quater riconosce:
- l’astensione dal lavoro disciplinata dall’art. 6, primo comma, della legge n. 903/1977, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
- l’assenza dal lavoro disciplinata dall’art. 6, secondo comma, e dall’art. 7 della legge n. 903/1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
- il congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione, che la circolare segnala però come non rilevante per l’Istituto perché non retribuito.
Congedo di maternità/paternità e relativa indennità
Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti genitori adottivi o affidatari preadottivi di minori stranieri è riconosciuto un congedo di maternità, inteso anche come congedo di paternità nei casi in cui subentri il padre, con indennità pari all’80% della retribuzione. Il beneficio spetta per i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, a condizione che il minore, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i 18 anni di età.
Il padre adottivo o affidatario può esercitare il diritto in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi abbia rinunciato. La fruizione da parte del padre è riconosciuta anche nei casi di decesso della madre adottiva o affidataria, sia essa lavoratrice dipendente, autonoma o non lavoratrice, nonché nel caso di affidamento esclusivo del figlio al padre. La circolare richiama a conferma la precedente impostazione della circ. n. 182/1997.
Congedo parentale
Per il congedo parentale, già definito astensione facoltativa, la circolare afferma che trovano applicazione le disposizioni della legge n. 53 dell’8.3.2000, che si applicano alle adozioni e agli affidamenti in generale, nazionali e internazionali, e prevedono un limite di età più ampio rispetto all’art. 39 quater della legge n. 476/1998.
In particolare, il congedo parentale è riferito ai minori che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbiano superato i 12 anni di età. L’indennità è riconosciuta secondo i criteri indicati dalla circ. n. 109/2000 ed è pari al 30% della retribuzione.
Ruolo degli Enti autorizzati e documentazione richiesta
La circolare chiarisce che la Convenzione de L’Aja è divenuta pienamente operativa solo dal 31.10.2000, data di pubblicazione in G.U. dell’albo degli Enti autorizzati approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali. Tali Enti sono autorizzati a curare le procedure di adozione e hanno, tra gli altri, il compito di certificare:
- la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- la durata delle necessarie assenze dal lavoro ai sensi delle lett. a) e b) dell’art. 39 quater, se non determinate da ragioni di salute del bambino;
- l’avvio del procedimento presso il Tribunale italiano per la conferma della validità dell’adozione o dell’affidamento.
Per le adozioni e gli affidamenti intervenuti dopo il 31.10.2000, la domanda di astensione da presentare all’INPS e al datore di lavoro deve essere accompagnata dalla certificazione del competente Ente autorizzato, utilizzando i moduli AST. FAC. o MAT.
Procedimento davanti al Tribunale italiano
La circolare distingue tra il caso in cui il provvedimento straniero sia già di adozione e quello in cui non lo sia. Nel primo caso, il Tribunale italiano ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile, previa verifica di conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Nel secondo caso, il Tribunale riconosce il provvedimento come affidamento preadottivo e, trascorso un anno, se la permanenza nella famiglia è ancora conforme all’interesse del minore, pronuncia l’adozione e ne dispone la trascrizione. Viene precisato che l’adozione successiva a un affidamento preadottivo non dà diritto ad ulteriori astensioni.
Erogazione dell’indennità in via provvisoria e documentazione definitiva
Nell’attesa della definizione del procedimento di competenza del Tribunale italiano, l’indennità può essere erogata sulla base dell’attestazione dell’Ente autorizzato, con riserva di eventuale restituzione se il provvedimento definitivo non venga acquisito. Il richiedente deve rilasciare dichiarazione di impegno alla presentazione della documentazione definitiva.
Per la produzione del provvedimento definitivo la circolare considera sufficiente un termine di 6 mesi. Decorso inutilmente tale termine, il richiedente può presentare una dichiarazione di responsabilità sulla mancata conclusione del procedimento, rinnovando l’impegno a produrre la documentazione non appena disponibile.
Regime transitorio per le domande presentate tra 1.5.2000 e 31.10.2000
Le domande relative ad adozioni o affidamenti intervenuti dopo il 1.5.2000 e prima del 31.10.2000 possono essere accolte anche se la documentazione è stata presentata secondo le precedenti modalità.
Resta però fermo che:
- per l’astensione nei primi tre mesi dall’ingresso del minore in famiglia vale il termine di prescrizione annuale decorrente dal giorno successivo alla fine dell’astensione;
- per il congedo parentale si applicano i limiti di età del minore previsti dalla normativa vigente.
Applicazione della legge n. 53/2000 e criteri di indennizzo
Per le domande di congedo parentale relative ad adozioni o affidamenti intervenuti dopo il 1.5.2000 e prima del 31.10.2000, la circolare dispone l’applicazione della legge n. 53/2000, in vigore dal 28.3.2000. Ne deriva che, dal 28.3.2000, l’indennità per astensione facoltativa spetta a prescindere dalle condizioni di reddito del richiedente, entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato tra i 6 e i 12 anni di età.
Il periodo massimo complessivo di astensione facoltativa tra i due genitori o affidatari è di sei mesi.
Domande sospese o non definite per il congedo di maternità/paternità
Le domande di congedo di maternità/paternità indennizzabile all’80%, non accolte o sospese in attesa dell’entrata in vigore della Convenzione, possono essere accolte se il richiedente si è effettivamente astenuto dal lavoro nel periodo richiesto, anche se per altro titolo, ad esempio ferie o aspettativa.
In tal caso occorre la modifica del titolo dell’assenza, con dichiarazione del datore di lavoro e conseguenti rettifiche delle registrazioni aziendali, anche ai fini del conguaglio con i contributi.
Precisazioni per le lavoratrici autonome e requisito anagrafico
La circolare precisa che le disposizioni richiamate dall’art. 39 quater rinviano alla legge n. 903/1977, relativa alle lavoratrici dipendenti. Per le lavoratrici autonome, artigiane, esercenti attività commerciale, coltivatrici dirette, colone e mezzadre continua a trovare applicazione la legge n. 546/1987, che riconosce, in caso di adozione o affidamento preadottivo, l’indennità di maternità per tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età.
Infine, viene ribadito che il requisito anagrafico dei 6-12 anni deve sussistere al momento dell’adozione o dell’affidamento e non al momento dell’ingresso del minore in famiglia.
Punti principali
Entrata in vigore della Convenzione de L’Aja e decorrenza dei benefici
La Convenzione de L’Aja del 29.5.1993, recepita dalla legge n. 476 del 31.12.1998, è entrata in vigore in Italia il 1.5.2000. Da tale data i genitori adottivi e gli affidatari preadottivi di minori stranieri possono fruire dei benefici previsti dall’art. 39 quater, lett. a) e b), della legge n. 184/1983, come introdotto dalla legge n. 476/1998. La circolare specifica però che la piena operatività della Convenzione si è realizzata solo dal 31.10.2000, con la pubblicazione dell’albo degli Enti autorizzati.
Congedo di maternità/paternità per i primi tre mesi
Ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti, genitori adottivi o affidatari preadottivi di minori stranieri, spetta un congedo di maternità con relativa indennità pari all’80% della retribuzione per i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia. Il minore, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non deve aver compiuto 18 anni. Il padre adottivo o affidatario può fruire del beneficio in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi abbia rinunciato; il diritto del padre è riconosciuto anche in caso di decesso della madre adottiva/affidataria o di affidamento esclusivo al padre. La circolare richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 341/1991 e conferma le indicazioni della circ. n. 182/1997.
Congedo parentale e indennità
Per il congedo parentale, relativo all’astensione facoltativa, la circolare indica che si applicano le norme della legge n. 53 dell’8.3.2000, in quanto più favorevoli e riferite alle adozioni e agli affidamenti in generale, nazionali e internazionali. Il limite di età del bambino è quello dei 12 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento, in luogo del limite dei 6 anni previsto dall’art. 39 quater. L’indennità per astensione facoltativa è riconosciuta secondo i criteri della circ. n. 109/2000, con indennità pari al 30% della retribuzione.
Ruolo degli Enti autorizzati e documentazione da presentare
Per le adozioni e gli affidamenti intervenuti dopo il 31.10.2000, la domanda di astensione all’INPS e al datore di lavoro deve essere accompagnata dalla certificazione dell’Ente autorizzato competente. Tale certificazione deve consentire di rilevare la data di ingresso del minore in famiglia, la durata delle assenze dal lavoro e l’avvio del procedimento presso il Tribunale italiano per la conferma della validità dell’adozione o dell’affidamento. Gli Enti autorizzati, oltre a curare le procedure di adozione, devono certificare tali elementi.
Procedimento del Tribunale italiano e effetti sul beneficio
Se il provvedimento straniero è di adozione, il Tribunale italiano ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile, dopo averne verificato la conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Se invece non è di adozione, il Tribunale lo riconosce come affidamento preadottivo e, dopo un anno, se la permanenza nella famiglia è ancora nell’interesse del minore, pronuncia l’adozione e ne dispone la trascrizione. La circolare precisa che l’adozione successiva a un affidamento preadottivo non dà diritto a ulteriori astensioni.
Erogazione provvisoria dell’indennità e termini per il provvedimento definitivo
In attesa della definizione del procedimento presso il Tribunale italiano, l’indennità può essere erogata sulla base della certificazione dell’Ente autorizzato, con riserva di restituzione nel caso in cui il provvedimento definitivo non venga acquisito. Il richiedente deve rilasciare dichiarazione di impegno alla presentazione del provvedimento definitivo. Per tale presentazione possono essere considerati sufficienti 6 mesi; decorso inutilmente tale termine, il richiedente può presentare una dichiarazione di responsabilità sulla mancata conclusione del procedimento, rinnovando l’impegno a produrre la documentazione definitiva.
Regime transitorio per le domande tra 1.5.2000 e 31.10.2000
Le domande relative ad adozioni o affidamenti intervenuti dopo il 1.5.2000 e prima del 31.10.2000 possono essere accolte anche se la documentazione è stata inoltrata secondo le precedenti modalità. Per l’astensione nei primi tre mesi dall’ingresso del minore in famiglia resta fermo il limite della prescrizione annuale decorrente dal giorno successivo alla fine dell’astensione; per il congedo parentale, invece, valgono i limiti di età del minore previsti dalla normativa applicabile.
Applicazione della legge n. 53/2000 ai congedi parentali nel periodo transitorio
Per le domande di congedo parentale relative ad adozioni o affidamenti intervenuti dopo il 1.5.2000 e prima del 31.10.2000, la circolare dispone l’applicazione della legge n. 53/2000, in vigore dal 28.3.2000. Ne deriva che, dal 28.3.2000, l’indennità per astensione facoltativa spetta a prescindere dalle condizioni di reddito del richiedente, entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato tra 6 e 12 anni di età, per un massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori o affidatari.
Domande di maternità/paternità 80% nel periodo transitorio
Le domande di congedo di maternità/paternità indennizzabile all’80%, riferite ad adozioni o affidamenti avvenuti dopo il 1.5.2000 e prima del 31.10.2000, se non accolte o sospese in attesa dell’entrata in vigore della Convenzione, possono essere accolte a condizione che il richiedente si sia effettivamente astenuto dal lavoro nel periodo richiesto, anche se per altro titolo (ad esempio aspettativa o ferie). Il titolo deve essere modificato mediante dichiarazione del datore di lavoro, con conseguenti rettifiche delle registrazioni aziendali, anche ai fini del conguaglio contributivo.
Precisazioni per lavoratrici autonome e requisito anagrafico
La circolare ricorda che l’art. 39 quater rinvia alla legge n. 903/1977, che riguarda le lavoratrici dipendenti. Per le lavoratrici autonome, artigiane, esercenti attività commerciale, coltivatrici dirette, colone e mezzadre continua a valere la legge n. 546/1987, che riconosce, in caso di adozione o affidamento preadottivo, l’indennità di maternità per tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia, a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età. Si precisa inoltre che il requisito dell’età tra 6 e 12 anni deve essere presente al momento dell’adozione o dell’affidamento e non al momento dell’ingresso del minore in famiglia.
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