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Circolare

Circolare numero 98 del 7-5-2001

1. Spedizione modelli F24. 2 . Rateizzazione. 3..Compensazione 4. Quadro "RR" del modello UNICO 2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’avvenuta spedizione dei modelli F24 per il versamento dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e liberi professionisti per il 2001, richiamando che l’F24 è l’unico mezzo di pagamento ammesso. Vengono riepilogati termini di versamento, possibilità di pagamento in lire o in euro, regole per la rateizzazione e per la compensazione dei crediti. La parte più ampia fornisce inoltre istruzioni dettagliate per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2001, sia per le gestioni artigiani/commercianti sia per la Gestione separata INPS, con indicazione di basi imponibili, aliquote, scadenze e criteri di calcolo del debito o credito contributivo.

Spedizione dei modelli F24 e istruzioni per versamenti, rateizzazione, compensazione e compilazione del quadro RR UNICO 2001

Spedizione dei modelli F24 e istruzioni per i contributi 2001

La circolare dà comunicazione dell’avvenuta spedizione dei modelli F24 per il pagamento dei contributi dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e, per quanto riguarda il quadro RR, dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. Il documento riepiloga le scadenze di versamento, le modalità di pagamento in lire o in euro, le regole per la rateizzazione e per la compensazione, e fornisce istruzioni operative molto dettagliate per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2001.

Modelli F24: contenuto, formato e unicità del mezzo di pagamento

I modelli F24 inviati riguardano i versamenti dei primi quattro trimestri dell’anno, il saldo 2000 e gli acconti per il 2001. Essi sono corredati da un prospetto di liquidazione e da una lettera esplicativa sulle modalità di determinazione degli importi dovuti, con richiamo alle precedenti circolari n. 70 del 21 marzo 2001, n. 259 del 18 dicembre 1998, n. 76 del 31 marzo 1999 e n. 103 del 12 maggio 1999.

La circolare ribadisce che il modello F24 costituisce il solo mezzo di pagamento previsto per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva da parte dei lavoratori autonomi interessati, titolari o meno di partita IVA.

I modelli spediti sono predisposti per il pagamento in lire, salvo quello relativo al quarto trimestre 2001, con scadenza 16 febbraio 2002. Se il contribuente intende pagare in euro anche per gli altri trimestri, deve richiedere i modelli F24 in euro presso le sedi dell’Istituto.

Termini di versamento e maggiorazione dello 0,40%

Per i contributi dovuti sul minimale di reddito valgono le scadenze previste dall’articolo 18 del d.lgs. n. 241/1997, come modificato dal d.lgs. n. 422/1998:

  • 16 maggio 2001;
  • 16 agosto 2001;
  • 16 novembre 2001;
  • 16 febbraio 2002.

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, il versamento segue le scadenze delle imposte sui redditi: entro il 20 giugno 2001 per saldo 2000 e primo acconto 2001, ed entro il 30 novembre 2001 per il secondo acconto 2001.

È inoltre precisato che il versamento del saldo 2000 e del primo acconto 2001 può essere eseguito entro il 20 luglio 2001, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, secondo D.P.C.M. in corso di pubblicazione. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, con causale contributo "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti, utilizzando il codice INPS già impiegato per il versamento del relativo contributo.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. Restano quindi esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultano a debito nel quadro RR per effetto di mancato o parziale versamento in sede di compilazione del modello UNICO 2001.

Le regole principali sono le seguenti:

  • la prima rata deve essere versata entro il termine di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito;
  • le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA;
  • per gli altri contribuenti, le rate successive devono essere versate entro la fine di ciascun mese;
  • il pagamento rateale deve comunque concludersi entro il mese di novembre.

L’importo di ciascuna scadenza è determinato sommando alla sorte capitale l’eventuale maggiorazione dello 0,40% per differimento, dividendo il totale per il numero delle rate e aggiungendo gli interessi della singola rata calcolati al tasso dello 0,5 mensile, come indicato presso banche, concessionari e agenzie postali.

Gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi e non incidono sulla posizione assicurativa del soggetto. Le causali CP, CPR, AP e APR devono quindi riguardare solo contributi. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% qualora la prima rata sia versata tra il 21 giugno e il 20 luglio; la relativa quota deve essere inclusa nella causale CPI o API, insieme agli interessi sulle rate successive alla prima.

Compensazione dei crediti contributivi

L’eventuale credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2001 può essere portato in compensazione, in tutto o in parte, tramite modello F24, previa compilazione della colonna 5 del rigo RX6 del quadro RX del medesimo modello UNICO 2001.

Per utilizzare la compensazione, il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri del versamento che ha generato l’eccedenza da utilizzare in compensazione, desumibile dal prospetto allegato ai modelli F24;
  • il periodo di riferimento;
  • l’importo da compensare.

Se viene compensata solo una parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS deve essere rideterminato in funzione del nuovo importo.

La circolare chiarisce inoltre che, in base alle procedure contabili del d.lgs. n. 241/1997, le compensazioni sono neutralizzate nei confronti degli enti impositori destinatari degli importi a debito; perciò è irrilevante, nel versamento unitario, a quale entrata tributaria o contributiva venga imputato il credito. Ne consegue che i crediti possono essere utilizzati per tutti i versamenti di imposte e contributi effettuabili con F24. La compensazione è ammessa fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito.

Quadro RR del modello UNICO 2001: gestione artigiani e commercianti

Ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 241/1997, il quadro RR del modello "UNICO 2001 persone fisiche" deve essere compilato per la determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2000 dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nonché dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Per la sezione relativa ad artigiani e commercianti, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per il 2000. Per tale anno sono indicati:

  • reddito minimale annuo: lire 22.688.224, pari a euro 11.717,48;
  • massimale di reddito annuo: lire 110.540.000, pari a euro 57.089,14.

Tali importi devono essere rapportati ai mesi in caso di attività non svolta per l’intero anno. Per gli affittacamere non opera il minimale, ma solo il massimale. Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996, il minimale va rapportato ai mesi, mentre il massimale è pari a lire 144.263.000, euro 74.505,62, e non va rapportato ai mesi.

Se nel corso dell’anno vi è trasferimento tra gestione commercianti e gestione artigiani, devono essere compilati due quadri distinti, uno per ciascuna gestione.

Le aliquote indicate sono:

  • Gestione artigiani: 16,20% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra lire 22.688.224 e lire 66.324.000; 17,20% per i redditi da lire 66.324.001 fino al massimale di lire 110.540.000, ovvero fino a lire 144.263.000 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • Gestione commercianti: 16,59% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra lire 22.688.224 e lire 66.324.000; 17,59% per i redditi da lire 66.324.001 fino al massimale di lire 110.540.000, ovvero fino a lire 144.263.000 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Il quadro RR richiede la separata determinazione dei dati per ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa. Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori o inferiori secondo le regole della dichiarazione.

Le istruzioni di compilazione prevedono, tra l’altro:

  • in RR1 il codice azienda INPS;
  • l’eventuale casella affittacamere;
  • nei righi RR2-RR4 i dati contributivi del titolare e dei collaboratori;
  • nelle colonne dedicate, l’indicazione del codice fiscale, dell’eventuale status di lavoratore senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, dei periodi di contribuzione, delle agevolazioni riconosciute, del reddito d’impresa, del reddito minimale, dei contributi dovuti sul minimale, del contributo maternità, delle quote associative e degli oneri accessori, del reddito eccedente il minimale, dei contributi su tale eccedenza, dei contributi non ancora scaduti e degli eventuali crediti da autoconguaglio riferiti al 1997.

Sono riportate anche le modalità di calcolo del saldo o del credito per ciascun soggetto e per l’intero quadro, nonché l’uso del modello F24 per compensare l’eventuale debito esposto nel rigo RR7 e per utilizzare il credito del rigo RR8 in compensazione dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale.

Quadro RR: agevolazioni e calcoli per artigiani e commercianti

La circolare elenca le agevolazioni contributive da indicare in colonna 5:

  • codice A: riduzione del 50% dei contributi IVS per pensionati ultrasessantacinquenni, ai sensi dell’art. 59, comma 15, L. 449/1997;
  • codice B: riduzione di tre punti dell’aliquota IVS per collaboratori di età inferiore a 21 anni, ai sensi dell’art. 1, comma 7, L. 233/1990;
  • codice C: sospensione del pagamento del 50% dei contributi per soggetti di età inferiore ai 32 anni iscritti per la prima volta alle gestioni nell’anno 1998;
  • codice D: riduzione del pagamento del 50% dei contributi per soggetti di età inferiore ai 32 anni iscritti per la prima volta alle gestioni negli anni 1999 o 2000;
  • codice E: contemporanea spettanza della riduzione B e di una delle riduzioni C o D.

Se nel corso dell’anno cambia il diritto alle agevolazioni, devono essere compilati distinti righi per i singoli periodi di validità, barrando la casella di colonna 9 nei righi successivi al primo. In tal caso, il primo rigo va compilato integralmente, mentre nei successivi vanno compilate solo le colonne 5, 6 e 7. Il contributo complessivo va determinato tenendo conto delle diverse riduzioni riportate nei righi successivi.

Per la determinazione complessiva del quadro, i righi RR5-RR14 raccolgono i totali dei contributi dovuti, versati e delle eccedenze. In particolare, il credito risultante dalla precedente dichiarazione va riportato in RR11, la parte già compensata con F24 in RR12, e il risultato finale determina il debito da indicare in RR13 o il credito da indicare in RR14, da riportare nel corrispondente rigo del quadro RX.

Se i moduli non sono sufficienti per indicare tutti i collaboratori o se vi è trasferimento tra gestioni, è necessario utilizzare moduli aggiuntivi; i righi riepilogativi da RR5 a RR14 devono essere compilati solo nel primo modulo di ciascuna gestione.

In caso di esiti diversi tra una gestione e l’altra, deve essere effettuata la compensazione tra i risultati: se emerge un debito, esso va versato; se emerge un credito, tale importo va riportato nel corrispondente rigo del quadro RX.

Quadro RR: Gestione separata INPS per liberi professionisti

La sezione II del quadro RR riguarda i lavoratori autonomi di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. Non devono iscriversi, e quindi non compilano la sezione, i professionisti già assicurati ad altre casse per i redditi soggetti a contribuzione presso le medesime, nonché coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad altre forme assicurative.

La base imponibile è il reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno cui si riferisce la contribuzione. Per il 2000 il contributo, entro il massimale di lire 144.263.000 pari a euro 74.505,62, si calcola applicando:

  • 13% per i professionisti iscritti esclusivamente alla Gestione separata;
  • 10% per i professionisti pensionati o per coloro che hanno in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo, ad esempio un rapporto di lavoro subordinato.

Nel rigo RR15 vanno indicati reddito imponibile, periodo di percezione, aliquota, contributo dovuto e contributo versato. Se nel corso dell’anno cambia l’aliquota applicabile, ad esempio per l’inizio di un rapporto di lavoro subordinato, devono essere compilati più righi, come RR15 e RR16, distinguendo i diversi periodi e ripartendo il reddito in base ai mesi. Se il reddito supera il massimale, esso deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i mesi di ciascun periodo.

Nel rigo RR17 si riporta il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati; nei righi RR18 e RR19 si indicano rispettivamente il credito derivante dalla precedente dichiarazione e la quota compensata con F24. Il saldo finale si ottiene con la formula RR17 col. 5 – RR17 col. 6 – RR18 + RR19, con esposizione del debito in RR20 o del credito in RR21. Se i righi della sezione non sono sufficienti per tutti i periodi con aliquota diversa, deve essere utilizzato un secondo modulo, compilando i righi da RR17 a RR21 solo nel primo quadro.

Punti principali

Spedizione dei modelli F24 e modalità di pagamento

È stata ultimata la spedizione dei modelli F24 predisposti per il versamento dei contributi dovuti nell’anno corrente dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. I modelli coprono i versamenti relativi ai primi quattro trimestri dell’anno, oltre al saldo 2000 e agli acconti 2001, e sono accompagnati da prospetto di liquidazione e lettera esplicativa. I modelli inviati sono predisposti per il pagamento in lire, salvo quello del quarto trimestre 2001 con scadenza 16 febbraio 2002; per pagare in euro anche gli altri trimestri è necessario richiedere i modelli F24 in euro alle sedi dell’Istituto.

Scadenze di versamento e maggiorazione per differimento

I contributi sul minimale di reddito devono essere versati alle scadenze del 16 maggio 2001, 16 agosto 2001, 16 novembre 2001 e 16 febbraio 2002. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale seguono le scadenze delle imposte sui redditi: entro il 20 giugno 2001 per saldo 2000 e primo acconto 2001, ed entro il 30 novembre 2001 per il secondo acconto 2001. Il saldo 2000 e il primo acconto 2001 possono essere versati entro il 20 luglio 2001 con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, da versare separatamente con causale API o CPI e con il codice INPS del contributo interessato.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione riguarda esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; restano esclusi i contributi sul minimale, anche se risultanti a debito nel quadro RR per mancato o parziale versamento in sede di UNICO 2001. La prima rata va pagata entro la scadenza del saldo e/o acconto, anche se differita; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Il piano rateale deve comunque concludersi entro novembre. Gli interessi di rateazione sono pari allo 0,5 mensile e devono essere esposti separatamente dai contributi; le causali CP, CPR, AP e APR riguardano solo contributi. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è versata tra il 21 giugno e il 20 luglio, con imputazione della relativa quota alla causale CPI o API.

Compensazione dei crediti

L’eventuale credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2001 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione della colonna 5 del rigo RX6 del quadro RX. Per la compensazione devono essere indicati causale contributo, codice sede, codice INPS del versamento che ha generato l’eccedenza, periodo di riferimento e importo compensato. La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui emerge il credito. È inoltre precisato che i crediti possono essere utilizzati indifferentemente per tutti i tributi e contributi versabili con F24.

Quadro RR: gestione artigiani e commercianti

Per il modello UNICO 2001 il quadro RR deve essere compilato per determinare i contributi dovuti per il 2000 dai soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, nonché dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. Per artigiani e commercianti la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini Irpef per il 2000. Sono indicati il minimale annuo di lire 22.688.224 (euro 11.717,48) e il massimale di lire 110.540.000 (euro 57.089,14), rapportabili ai mesi in caso di attività non svolta per l’intero anno. Per i soggetti senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996, il massimale è di lire 144.263.000 (euro 74.505,62) e non va rapportato ai mesi. Sono previste aliquote differenziate tra gestioni e per scaglioni di reddito, nonché istruzioni dettagliate di compilazione delle colonne e dei righi RR1-RR14, con indicazione di agevolazioni, redditi, contributi dovuti, crediti e compensazioni.

Quadro RR: Gestione separata INPS

La sezione II del quadro RR riguarda i lavoratori autonomi di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR tenuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Sono esclusi i professionisti già assicurati ad altre casse per i redditi soggetti a contribuzione presso tali casse e i soggetti assoggettati ad altre forme assicurative per l’attività professionale. Per l’anno 2000 il contributo va calcolato, entro il massimale di lire 144.263.000 (euro 74.505,62), con aliquota del 13% per gli iscritti esclusivi e del 10% per pensionati o soggetti con diverso rapporto assicurativo-contributivo. Sono fornite istruzioni per i righi RR15-RR21, compresa la gestione dei casi in cui in corso d’anno cambi l’aliquota applicabile, la determinazione del credito o debito e l’eventuale utilizzo di un secondo modulo quando i righi non siano sufficienti.

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