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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30345/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello avverso un preavviso di fermo amministrativo. Con il primo motivo deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR avesse rigettato il secondo motivo di appello senza adeguata motivazione. Con il secondo motivo denunciava, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come "domanda nuova" il secondo motivo di appello, quando in realtà esso si limitava a riproporre censure già formulate in primo grado e non esaminate dal giudice di prime cure. Le censure riproposte attenevano alla legittimità del preavviso di fermo, con riferimento all'art. 50 d.P.R. 602/1973, all'art. 86 d.P.R. 602/1973, alla normativa di settore e alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.lgs. 193/2001, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione sufficiente e controllabile, quindi non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, riqualificandolo come denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva erroneamente dichiarato inammissibili come nuove questioni che risultavano invece ritualmente introdotte e riproposte. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per l'omessa pronuncia su domande, eccezioni o istanze ritualmente introdotte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura formulata come violazione di legge è stata riqualificata, nel suo contenuto effettivo, come deduzione di nullità per omessa pronuncia.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha escluso che ricorresse una vera "domanda nuova", poiché le questioni erano già state dedotte nel ricorso introduttivo e riproposte in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su motivi di appello ritualmente devoluti integra nullità della sentenza.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    La contribuente ne invocava la violazione in relazione alla legittimità del preavviso di fermo amministrativo.

  • art. 86 d.P.R. 602/1973

    La contribuente ne invocava la violazione e la falsa applicazione, nonché la legittimità costituzionale della norma come modificata.

  • d.lgs. n. 193/2001

    Richiamato quale intervento modificativo dell'art. 86 d.P.R. 602/1973 oggetto della questione proposta dalla contribuente.

  • artt. 3, 24, 76 e 97 Cost.

    Richiamati ai fini della prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 86 d.P.R. 602/1973.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se invece la ratio decidendi è sufficiente a rendere controllabile la decisione, il vizio non sussiste.
  • Se il giudice di appello dichiara inammissibili come nuove censure che erano già state proposte in primo grado e ritualmente riproposte, incorre in omessa pronuncia e la sentenza è nulla ex art. 112 c.p.c.
  • La deduzione di un errore consistito nell'avere qualificato come nuova una questione già devoluta va scrutinata in base al suo contenuto sostanziale, potendo essere riqualificata come motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • L'omessa pronuncia su uno dei motivi di appello non comporta una mera erronea valutazione, ma una nullità processuale della sentenza che impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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