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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 14014 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.P. ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta da Enel sulla prestazione previdenziale integrativa liquidata in forma di capitale. Sosteneva che l'intera somma non dovesse essere tassata come TFR, poiché comprendeva anche una componente di rendimento derivante dall'investimento sul mercato finanziario dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. Ha inoltre contestato l'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia e la qualificazione della prestazione come meramente retributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondata soltanto la censura relativa alla specificità dell'appello dell'Agenzia. Ha invece rilevato che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente assimilato l'intera prestazione al TFR, senza distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Genova, che dovrà verificare il funzionamento del fondo PIA/FONDENEL, l'effettivo investimento sul mercato dei contributi, l'eventuale rendimento conseguito e la sua attribuzione alla posizione individuale. Alla quota di rendimento netto maturata fino al 31 dicembre 2000 dovrà applicarsi, se provata, la ritenuta del 12,5%; sulla parte residua resta applicabile la tassazione separata prevista per il capitale. Il giudice del rinvio dovrà inoltre liquidare l'eventuale credito restitutorio e decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    L'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione".

    Nel processo tributario l'onere di specificità può essere assolto anche mediante la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, quando l'appellante intenda contestare integralmente la decisione e il gravame consenta il riesame della controversia.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    La disciplina fiscale prevista per le prestazioni dei fondi pensione istituiti dopo l'entrata in vigore del decreto non si applica automaticamente agli iscritti a forme previdenziali aziendali anteriori al decreto.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17, nel testo applicabile ratione temporis

    Le somme costituenti la sorte capitale della prestazione previdenziale integrativa sono assoggettate al regime della tassazione separata, analogamente alle somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 41, lett. g-quater, nel testo applicabile ratione temporis

    La disposizione è rilevante per la qualificazione fiscale dei proventi derivanti da contratti assicurativi o di capitalizzazione; tuttavia, per la componente di rendimento del fondo, ciò che rileva è l'effettivo modello gestionale assicurativo e l'investimento del capitale sul mercato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. n-bis, nel testo applicabile ratione temporis

    La norma concorre alla disciplina della tassazione separata delle prestazioni previdenziali e delle somme erogate in relazione alla cessazione del rapporto, senza impedire la distinta tassazione della componente finanziaria effettivamente maturata.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Ritenuta del 12,50% sui rendimenti, con la riduzione prevista dalla norma per gli anni successivi al decimo.

    Per gli iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124/1993, la quota di rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, maturata fino al 31 dicembre 2000, è tassata con ritenuta del 12,5%, mentre la sorte capitale segue la tassazione separata.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

    La norma interpretativa contribuisce a delimitare il regime fiscale applicabile alle prestazioni in capitale delle forme pensionistiche complementari.

  • Cass., Sezioni Unite, 22 giugno 2011, n. 13642

    Ha stabilito la distinzione fondamentale tra sorte capitale e rendimento: la prima è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, è soggetto alla ritenuta del 12,5%.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 102/E del 26 novembre 2012

    La ritenuta del 12,5% può essere riconosciuta soltanto sulla quota certificata e dimostrata come rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione del capitale sui mercati finanziari; non è sufficiente una differenza contabile meramente residuale tra capitale erogato e contributi versati.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni previdenziali integrative aziendali erogate in forma di capitale, occorre distinguere sempre tra sorte capitale, derivante dai contributi, e rendimento netto derivante dall'investimento finanziario del capitale.
  • Per gli iscritti a fondi aziendali anteriori al D.Lgs. n. 124/1993, la quota di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare della tassazione del 12,5%, mentre la parte capitale resta soggetta a tassazione separata.
  • Il rendimento agevolato non coincide automaticamente con la differenza tra importo erogato e contributi versati: deve essere dimostrato l'effettivo investimento sul mercato, il risultato conseguito e il criterio di attribuzione alla posizione individuale.
  • La certificazione del fondo è utile ma non vincola automaticamente il giudice, che deve valutarne l'idoneità probatoria e può disporre ulteriori accertamenti o una consulenza tecnica.
  • Quando la sentenza di merito non distingue adeguatamente le diverse componenti della prestazione, la decisione può essere cassata con rinvio per una nuova quantificazione dell'imposta e dell'eventuale rimborso.
  • Nel processo tributario, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado può integrare motivi specifici di appello, soprattutto quando l'impugnazione mira al riesame complessivo della controversia.

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