Cassazione Civile, Ordinanza n. 04785/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società, rideterminando le ritenute IRPEF dichiarate per l'anno d'imposta 1997 e irrogando sanzioni, sulla base di verifiche fiscali che avevano riguardato anche i movimenti di conti correnti bancari intestati alla società e a un'altra società collegata, amministrate dalla stessa persona e con sede coincidente. La CTP aveva annullato l'atto, la CTR aveva confermato, ma la Cassazione, con sentenza rescindente, aveva cassato la decisione per carenza di motivazione sul punto della imputabilità a introiti imponibili dei versamenti e dei prelievi. Nel successivo giudizio di rinvio la CTR aveva di nuovo accolto l'appello della contribuente valorizzando una CTU che, secondo il suo ragionamento, dimostrava che la differenza tra assegni incassati dai dipendenti e retribuzioni dovute fosse dovuta a una prassi aziendale di cassa e non a retribuzioni "in nero". Con il nuovo ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe solo apparentemente applicato i principi della Cassazione, riproducendo in sostanza la motivazione già censurata; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c. e dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 sul riparto dell'onere della prova negli accertamenti bancari. La contribuente ha resistito eccependo giudicato esterno e inammissibilità del ricorso per carenza del requisito espositivo di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società: ha escluso il giudicato esterno perché le decisioni invocate riguardavano tributi diversi (IRPEG, ILOR, IVA) e non la lite sulle ritenute IRPEF; ha escluso l'inammissibilità del ricorso perché i fatti di causa erano esposti in modo sufficiente a consentire la comprensione della vicenda processuale e del thema decidendum. Nel merito, ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la CTR, nel giudizio di rinvio, non si fosse conformata a quanto statuito dalla precedente sentenza di cassazione, poiché quest'ultima le imponeva di verificare specificamente se la contribuente avesse provato la provenienza dei prelevamenti e la contabilizzazione delle operazioni da cui traevano provvista, mentre la CTR si era limitata a una motivazione sostanzialmente reiterativa e non aderente al perimetro del rinvio. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
testo applicabile ratione temporis anteriormente alle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022
Il ricorso non è inammissibile se l'esposizione dei fatti consente di comprendere l'evoluzione della vicenda processuale e il thema decidendum del giudizio di rinvio.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
"e comunque" a quanto statuito dalla Corte
Il giudice di rinvio deve conformarsi non solo al principio di diritto eventualmente enunciato, ma anche alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente; se la cassazione è avvenuta per vizio di motivazione, il giudice del rinvio deve riesaminare i fatti e offrire una motivazione coerente con i rilievi della Corte.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della denuncia di nullità per motivazione apparente, ma il motivo è stato assorbito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della denuncia di motivazione apparente, ma il motivo è stato assorbito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme processuali civili per dedurre la nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente, ma il motivo è stato assorbito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova negli accertamenti bancari; la censura è rimasta assorbita ma la sentenza rescindente richiamata nella motivazione pone a carico del contribuente l'onere di provare la provenienza e la contabilizzazione delle somme.
art. 2728 c.c.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni nel giudizio sull'accertamento bancario; il motivo è rimasto assorbito.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Nei controlli bancari, versamenti e prelevamenti possono fondare presunzioni di ricavi non contabilizzati; il contribuente deve provare la diversa origine o la non imponibilità delle somme, non essendo sufficiente la mera registrazione contabile delle movimentazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato non solo al principio di diritto eventualmente enunciato dalla Cassazione, ma anche al contenuto sostanziale della decisione rescindente; se la cassazione è avvenuta per difetto di motivazione, il rinvio deve tradursi in una nuova valutazione dei fatti conforme ai rilievi della Corte.
- Nelle controversie tributarie basate su indagini bancarie, la mera registrazione contabile delle movimentazioni non basta a superare la presunzione di imponibilità: il contribuente deve dimostrare la provenienza delle somme e la loro già avvenuta contabilizzazione o non imponibilità.
- L'eccezione di giudicato esterno richiede identità o rilevanza decisiva delle statuizioni invocate rispetto al tributo e al rapporto dedotto; decisioni riferite a imposte diverse non spiegano automaticamente efficacia preclusiva sul diverso accertamento oggetto di causa.
- Il ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di esposizione dei fatti quando, nel suo complesso, consente di ricostruire la vicenda processuale e di individuare chiaramente il thema decidendum.
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