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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 148/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 148/2026, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante assegnataria ERP)

Prevale il privato

La controversia

L'interessata ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo controverso, relativo alla valutazione dei punteggi nell'ambito di una procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, ha dedotto il mancato riconoscimento di due punti per avere subito un procedimento di sfratto e di tre punti spettanti alle famiglie monoparentali con figlio minorenne, oltre al riconoscimento della riserva prevista per la famiglia monoparentale e dei cinque punti per la presenza di un figlio minore con handicap. Il CGARS ha esaminato tali pretese cautelari alla luce del decreto presidenziale del 5 agosto 2004, dell'art. 7 del d.P.R. n. 1035 del 1972 e del divieto di cumulo previsto dall'articolo unico, comma 2, lett. b), del medesimo decreto presidenziale.

La decisione

Il CGARS ha ritenuto che le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate ai sensi e nei limiti dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado, limitatamente ai profili relativi alla richiesta di due punti per il procedimento di sfratto e alla richiesta di tre punti per la condizione di famiglia monoparentale con figlio minorenne, da valutare tenendo conto, rispettivamente, della disciplina richiamata e del divieto di cumulo tra benefici. Non ha disposto una piena definizione della controversia, ma ha ordinato alla Segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo; il provvedimento è adottato dal CGARS in sede di riforma dell'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di accordare la tutela cautelare anche mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito; il CGARS ha utilizzato tale strumento per accogliere la domanda cautelare nei limiti indicati e ordinare al TAR la sollecita fissazione del merito.

  • art. 7 d.P.R. n. 1035/1972

    È richiamato quale riferimento normativo per la valutazione del punteggio connesso al procedimento di sfratto nell'ambito della procedura di assegnazione di alloggi ERP.

  • articolo unico, comma 2, lett. b), decreto presidenziale del 5 agosto 2004

    Prevede il divieto di cumulo rilevante ai fini della richiesta di tre punti per le famiglie monoparentali con figlio minorenne, oltre alla riserva e agli ulteriori punti per la presenza di un figlio minore con handicap.

  • decreto presidenziale del 5 agosto 2004

    Disciplina i criteri e i benefici rilevanti per l'attribuzione dei punteggi nella procedura di assegnazione ERP, compreso il divieto di cumulo richiamato dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, il giudice può accogliere la domanda soltanto nei limiti necessari a tutelare le esigenze cautelari concretamente prospettate, rinviando la piena definizione delle questioni all'udienza di merito.
  • Quando una procedura di assegnazione di alloggi ERP prevede più punteggi o benefici collegati a condizioni familiari coincidenti o sovrapponibili, la loro attribuzione deve rispettare il divieto di cumulo previsto dalla disciplina applicabile.
  • La tutela cautelare può essere accordata anche mediante l'ordine di sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché attraverso una sospensione piena e immediata dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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