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Sentenza

Sentenza del 21/04/2021 n. 546 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - società fallita - legale rappresentante - legittimazione ad agire - presupposto - inerzia del curatore - è tale. Curatore fallimentare - scelta di non impugnare - sopravvenuta legittimazione dell'ex rappresentante - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi per gli anni 2010, 2011 e 2013; l'ex legale rappresentante ha proposto appello contro la decisione della CTP, sostenendo di essere eccezionalmente legittimato ad agire in quanto il curatore fallimentare sarebbe rimasto inerte e quindi non avrebbe esercitato l'azione giudiziale per contestare gli avvisi emessi prima della dichiarazione di fallimento.

La decisione

L'appello principale proposto dall'ex legale rappresentante è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 comma 1 L.F. Il Collegio ha ritenuto che la deroga che abilita l'ex rappresentante ad agire si verifica solo in caso di inerzia degli organi fallimentari; nel caso di specie il curatore non è rimasto inerte, ma ha espressamente e motivatamente deciso di non impugnare la sentenza in considerazione della non utilità per la massa dei creditori. Perciò l'appello dell'ex rappresentante non era ammissibile e l'appello incidentale/contestazioni dell'Ufficio sono state assorbite. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico dell'appellante contribuente (euro 8.000 per compensi oltre rimborso spese forfettarie).

Norme richiamate

  • art. 43 comma 1 Legge Fallimentare (L.F.)

    Stabilisce la rappresentanza e la legittimazione degli organi fallimentari; il Collegio applica tale norma per affermare che l'ex legale rappresentante non ha legittimazione attiva se il curatore ha assunto una decisione motivata di non impugnare.

  • Cass. n. 8132/2018 (giurisprudenza)

    Principio consolidato secondo cui l'eccezionale legittimazione dell'ex rappresentante sussiste solo in caso di inerzia del curatore; non opera se il curatore ha manifestato una presa di posizione negativa motivata circa l'utilità per la massa dei creditori di promuovere la lite fiscale.

  • art. 27 comma 2 D.L. n. 137/2020

    Consente la decisione sulla base degli atti (procedura prevista dal Decreto Presidenziale 21/12/2020); utilizzato per definire il processo sulla documentazione acquisita.

  • art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    Norme sui costi della lite in materia tributaria; applicate per liquidare le spese di giudizio a carico del soccombente.

  • art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. n. 546/1992

    Prevede una riduzione del 20% delle spese quando l'Amministrazione è difesa da un suo funzionario; applicata nella determinazione delle spese a carico dell'appellante.

  • art. 91 c.p.c.

    Principio generale sul pagamento delle spese processuali; richiamato insieme all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 per la liquidazione delle spese.

  • art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002

    La giurisprudenza maggioritaria esclude la possibilità di condanna ai sensi di questa norma nelle ipotesi come quella in esame; il Collegio richiama tale orientamento per escludere altre forme di condanna.

Massime di principio

  • L'ex legale rappresentante di una società fallita può eccezionalmente impugnare atti tributari originati prima del fallimento solo se sussiste una reale inerzia degli organi fallimentari; la mera presenza del fallimento non conferisce automaticamente legittimazione.
  • Se il curatore ha preso una decisione motivata e documentata di non impugnare (valutando la non utilità per la massa dei creditori), l'ex rappresentante non può sostituirsi al curatore e il suo ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione.
  • Prima di proporre un'impugnazione l'ex rappresentante deve verificare e ottenere evidenza documentale dell'inderzia del curatore (es. assenza di azioni, mancata impugnazione entro termini) perché l'onere probatorio sulla sussistenza dell'inerzia grava sull'istante.
  • Occorre valutare il rischio di un eventuale appello incidentale dell'Amministrazione finanziaria: un'azione dell'ex rappresentante potrebbe non solo essere inammissibile ma anche esporre la massa dei creditori a un peggioramento della posizione debitoria se l'Ufficio agisse incidentermente.
  • Nei casi di inammissibilità per mancanza di legittimazione le spese processuali seguono i criteri di D.Lgs. 546/1992 e art. 91 c.p.c.; l'appellante soccombente può essere condannato al pagamento delle spese anche se è un privato ex rappresentante.

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