Sentenza del 21/04/2021 n. 546 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - società fallita - legale rappresentante - legittimazione ad agire - presupposto - inerzia del curatore - è tale. Curatore fallimentare - scelta di non impugnare - sopravvenuta legittimazione dell'ex rappresentante - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi per gli anni 2010, 2011 e 2013; l'ex legale rappresentante ha proposto appello contro la decisione della CTP, sostenendo di essere eccezionalmente legittimato ad agire in quanto il curatore fallimentare sarebbe rimasto inerte e quindi non avrebbe esercitato l'azione giudiziale per contestare gli avvisi emessi prima della dichiarazione di fallimento.
La decisione
L'appello principale proposto dall'ex legale rappresentante è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 comma 1 L.F. Il Collegio ha ritenuto che la deroga che abilita l'ex rappresentante ad agire si verifica solo in caso di inerzia degli organi fallimentari; nel caso di specie il curatore non è rimasto inerte, ma ha espressamente e motivatamente deciso di non impugnare la sentenza in considerazione della non utilità per la massa dei creditori. Perciò l'appello dell'ex rappresentante non era ammissibile e l'appello incidentale/contestazioni dell'Ufficio sono state assorbite. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico dell'appellante contribuente (euro 8.000 per compensi oltre rimborso spese forfettarie).
Norme richiamate
art. 43 comma 1 Legge Fallimentare (L.F.)
Stabilisce la rappresentanza e la legittimazione degli organi fallimentari; il Collegio applica tale norma per affermare che l'ex legale rappresentante non ha legittimazione attiva se il curatore ha assunto una decisione motivata di non impugnare.
Cass. n. 8132/2018 (giurisprudenza)
Principio consolidato secondo cui l'eccezionale legittimazione dell'ex rappresentante sussiste solo in caso di inerzia del curatore; non opera se il curatore ha manifestato una presa di posizione negativa motivata circa l'utilità per la massa dei creditori di promuovere la lite fiscale.
art. 27 comma 2 D.L. n. 137/2020
Consente la decisione sulla base degli atti (procedura prevista dal Decreto Presidenziale 21/12/2020); utilizzato per definire il processo sulla documentazione acquisita.
art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
Norme sui costi della lite in materia tributaria; applicate per liquidare le spese di giudizio a carico del soccombente.
art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. n. 546/1992
Prevede una riduzione del 20% delle spese quando l'Amministrazione è difesa da un suo funzionario; applicata nella determinazione delle spese a carico dell'appellante.
art. 91 c.p.c.
Principio generale sul pagamento delle spese processuali; richiamato insieme all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 per la liquidazione delle spese.
art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
La giurisprudenza maggioritaria esclude la possibilità di condanna ai sensi di questa norma nelle ipotesi come quella in esame; il Collegio richiama tale orientamento per escludere altre forme di condanna.
Massime di principio
- L'ex legale rappresentante di una società fallita può eccezionalmente impugnare atti tributari originati prima del fallimento solo se sussiste una reale inerzia degli organi fallimentari; la mera presenza del fallimento non conferisce automaticamente legittimazione.
- Se il curatore ha preso una decisione motivata e documentata di non impugnare (valutando la non utilità per la massa dei creditori), l'ex rappresentante non può sostituirsi al curatore e il suo ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione.
- Prima di proporre un'impugnazione l'ex rappresentante deve verificare e ottenere evidenza documentale dell'inderzia del curatore (es. assenza di azioni, mancata impugnazione entro termini) perché l'onere probatorio sulla sussistenza dell'inerzia grava sull'istante.
- Occorre valutare il rischio di un eventuale appello incidentale dell'Amministrazione finanziaria: un'azione dell'ex rappresentante potrebbe non solo essere inammissibile ma anche esporre la massa dei creditori a un peggioramento della posizione debitoria se l'Ufficio agisse incidentermente.
- Nei casi di inammissibilità per mancanza di legittimazione le spese processuali seguono i criteri di D.Lgs. 546/1992 e art. 91 c.p.c.; l'appellante soccombente può essere condannato al pagamento delle spese anche se è un privato ex rappresentante.
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