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Sentenza

Sentenza del 13/01/2015 n. 611 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale notificata il 12 maggio 2015, relativa alla TARSU per gli anni 2007-2011, per un importo complessivo di 1.013,66 euro. Ha contestato l’irregolarità o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento prodromico, sostenendo che la relata fosse assente e che la cartolina di ricevimento fosse priva di timbro. Ha inoltre dedotto l’inesistenza delle notifiche postali, la prescrizione del tributo, la decadenza dell’amministrazione e l’inidoneità probatoria della documentazione prodotta in fotocopia, chiedendo l’annullamento della cartella, la sospensione dell’esecuzione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

La decisione

La Commissione tributaria ha rigettato il ricorso. Ha accertato che la relata di notifica dell’avviso di accertamento era sottoscritta, timbrata e datata e che la cartolina di ricevimento richiamava il numero cronologico indicato nell’avviso. Poiché l’avviso era stato ritualmente notificato e non era stato tempestivamente impugnato, le contestazioni della ricorrente sono state respinte. È stata respinta anche l’eccezione relativa alla produzione in fotocopia: ai sensi dell’art. 2719 c.c. e della disciplina processuale richiamata, la copia ha efficacia probatoria pari all’originale se non viene disconosciuta in modo specifico e puntuale. La Commissione ha inoltre ritenuto che l’avviso fosse stato notificato in tempo utile, escludendo sia la prescrizione sia la decadenza. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 22, comma 4, D.Lgs. 546/1992

    Il ricorrente, in occasione della costituzione in giudizio, deposita i documenti che produce "in originale o in fotocopia".

    La norma è stata interpretata nel senso che anche i documenti prodotti dalle altre parti, o depositati in momenti diversi, possono essere prodotti in copia e non necessariamente in originale.

  • Art. 24, D.Lgs. 546/1992

    Poiché non specifica che i documenti debbano essere depositati esclusivamente in originale, la disposizione è stata letta sistematicamente insieme all’art. 22, comma 4, per ammettere la produzione di copie.

  • Art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, anche se non autenticate, salvo un disconoscimento espresso, puntuale e specifico della conformità all’originale.

  • Artt. 214 e 215 c.p.c.

    Il disconoscimento della copia deve essere effettuato secondo modalità processuali idonee e con contestazione chiara e specifica; una generica eccezione sull’uso della fotocopia non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando si contesta una cartella per omessa o irregolare notifica dell’atto presupposto, è decisivo verificare concretamente la relata, la cartolina di ricevimento, le date e i riferimenti identificativi della notificazione. La mera affermazione di irregolarità non è sufficiente se la documentazione dimostra una notifica regolare.
  • La mancata impugnazione tempestiva di un avviso di accertamento ritualmente notificato può renderlo definitivo e impedire di contestare successivamente, in sede di impugnazione della cartella, vizi propri dell’accertamento o della sua notifica.
  • La produzione di un documento in fotocopia non ne elimina automaticamente il valore probatorio. Occorre un disconoscimento specifico e puntuale della conformità all’originale, non una contestazione generica della copia.
  • Per far valere prescrizione o decadenza è necessario ricostruire le date degli atti e delle notifiche e dimostrare il superamento dei termini applicabili; la sola deduzione astratta non è sufficiente.
  • Se il contribuente chiede l’esibizione degli originali, deve indicare con precisione quale documento contesta e per quale ragione, altrimenti la copia può essere ritenuta probatoriamente efficace.
  • La compensazione delle spese è possibile quando la natura delle questioni o il comportamento processuale delle parti lo giustifica, anche se il ricorso viene integralmente rigettato.

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