Sentenza del 27/01/2016 n. 1466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Veneto che aveva rigettato la loro istanza di revocazione. Sostenevano che la precedente sentenza d’appello fosse fondata su un errore di fatto revocatorio, poiché aveva erroneamente ritenuto che il motivo relativo al metodo di accertamento utilizzato dall’Ufficio non fosse stato adeguatamente riproposto in appello e dovesse quindi considerarsi abbandonato. Le ricorrenti deducevano inoltre vizi di motivazione, errori in procedendo, violazione delle regole sulla revocazione e omesso esame di un motivo d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze e ha rigettato il ricorso. In primo luogo, i motivi non rispettavano i requisiti dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, relativi al quesito di diritto e al momento di sintesi. Inoltre, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata: l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile dal confronto tra la sentenza e gli atti di causa, essere decisivo ed estraneo ai punti controversi già oggetto di valutazione. La contestazione delle ricorrenti richiedeva invece un’interpretazione della realtà processuale e degli atti difensivi, configurando eventualmente un errore di diritto o di giudizio, non un errore di fatto revocatorio. Le ricorrenti sono state condannate alla rifusione delle spese, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, gli errori processuali e l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Art. 366-bis c.p.c.
Requisiti del quesito di diritto e del momento di sintesi
I motivi di ricorso per cassazione dovevano contenere una specifica formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi; la loro assenza o inadeguatezza comportava l’inammissibilità del motivo.
Art. 398 c.p.c.
Disciplina della revocazione e del rapporto con gli altri mezzi di impugnazione
È stato richiamato dalle ricorrenti per sostenere la possibile concorrenza tra revocazione e ricorso per cassazione, ma la Corte non ha accolto le relative censure.
Art. 112 c.p.c.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato
È stato invocato in relazione alla denunciata omessa pronuncia su un motivo d’appello; tuttavia, tale censura non ha consentito di trasformare la contestata valutazione processuale in un errore revocatorio.
Disciplina della revocazione delle sentenze
Errore di fatto revocatorio
La revocazione è ammessa per un errore percettivo evidente, essenziale e decisivo, estraneo ai punti controversi e rilevabile immediatamente dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa. Non sono sufficienti errori di diritto, errori di giudizio o valutazioni controverse del contenuto degli atti.
Massime di principio
- La revocazione non è un ulteriore grado di giudizio per riesaminare l’interpretazione degli atti processuali o la correttezza della motivazione: è utilizzabile solo quando il giudice abbia percepito in modo oggettivamente errato un fatto non controverso.
- Per distinguere l’errore revocatorio dall’errore di giudizio, occorre verificare se l’errore sia dimostrabile immediatamente confrontando la sentenza con gli atti, senza alcuna attività interpretativa o valutativa.
- Se la contestazione riguarda l’omessa pronuncia, la qualificazione di un motivo come abbandonato o l’interpretazione del contenuto dell’appello, la censura deve normalmente essere proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione, come il ricorso per cassazione per violazione dell’art. 112 c.p.c. o per error in procedendo, non mediante revocazione.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale formulare in modo autonomo e specifico il quesito di diritto o la sintesi del fatto decisivo, quando richiesti dalla disciplina applicabile; in caso contrario il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La parte che propone revocazione deve dimostrare non solo l’esistenza dell’errore, ma anche la sua decisività rispetto alla pronuncia e la sua estraneità a una questione già esaminata e valutata dal giudice.
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