Cassazione Civile, Ordinanza n. 08383/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente bancario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società correntista per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di addebiti eseguiti su un rapporto di conto corrente succedutosi presso diversi istituti, con richiesta di restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite dalla banca. In primo grado venivano dichiarate nulle le clausole relative alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione degli interessi passivi, oltre che esclusi gli interessi eccedenti il tasso soglia usurario, con determinazione del saldo capitale a credito del correntista. La banca proponeva appello, respinto dalla Corte territoriale, che riteneva utilizzabile, ai fini della ricostruzione del conto, anche documentazione incompleta integrata da consulenza tecnica d'ufficio e confermava il criterio di calcolo del tasso effettivo globale previa inclusione degli interessi anatocistici. In Cassazione la banca deduceva due motivi: primo, violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto assolto l'onere probatorio della correntista nonostante l'assenza di tutti gli estratti conto e una ricostruzione ritenuta artificiosa; secondo, violazione degli artt. 1815 c.c. e 2 l. n. 108/1996 per avere ritenuto corretto, ai fini del giudizio di usura, epurare o comunque trattare in modo non conforme gli interessi anatocistici nel calcolo del TEG.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che, nei rapporti bancari, l'incompletezza della documentazione prodotta dal correntista non impedisce la prova dei movimenti e del saldo, che può essere integrata dal giudice anche mediante consulenza tecnica d'ufficio e altri elementi istruttori, purché idonei a ricostruire in modo certo il rapporto. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui, nella verifica del superamento del tasso soglia nei conti correnti bancari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi costituisce comunque un costo del credito e deve essere considerata nel TEG, a maggior ragione quando sia stata applicata illegittimamente. Non è stata regolata la lite sulle spese per difetto di attività difensiva della parte intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere della prova dei movimenti del conto e dell'indebito grava sul correntista, ma la prova può essere integrata dal giudice con elementi ulteriori, anche officiosi, quando la documentazione prodotta non sia completa.
art. 1815 c.c.
Invocato in relazione agli interessi usurari; la Corte ha ribadito che, nel calcolo del TEG, gli interessi anatocistici incidono comunque come costo del credito.
art. 2 l. n. 108/1996
La verifica dell'usura va condotta considerando tutti i costi del credito, inclusa la capitalizzazione degli interessi, senza escluderne gli effetti se la capitalizzazione è stata pattuita o applicata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 370 c.p.c.
Le note difensive depositate senza controricorso sono state ritenute inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso bancario relativo alla ricostruzione del rapporto di conto corrente, la produzione incompleta degli estratti conto da parte del correntista non preclude l'accertamento giudiziale del dare-avere, potendo il giudice integrare la prova con altri elementi istruttori, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, purché la ricostruzione finale sia logicamente e documentalmente affidabile.
- Ai fini della verifica dell'usura bancaria nei rapporti regolati in conto corrente, gli interessi anatocistici vanno considerati tra i costi del credito e non possono essere esclusi dal calcolo del TEG solo perché siano stati pattuiti o comunque applicati; se applicati illegittimamente, essi incidono a maggior ragione nella valutazione del superamento del tasso soglia.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non è fondato quando si risolve in una critica generica alla valutazione tecnica del CTU senza confrontarsi specificamente con il metodo di ricostruzione recepito dal giudice di merito.
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