Cassazione Penale, Sentenza n. 23465/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione derivante da sentenza irrevocabile n. 1982/2001. Ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge in relazione all'art. 34 del DPR 380/2001 e carenza di motivazione, sostenendo che l'intervento fosse in "parziale difformità" rispetto a una preesistente unità immobiliare lecita; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione in relazione alla presunta impossibilità tecnica di demolire senza arrecare pregiudizio alla restante parte lecita dell'edificio. Inoltre la ricorrente affermava l'assenza di vincoli paesaggistici e la pendenza di una domanda di sanatoria non ancora esaminata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto errata la premessa giuridica della ricorrente: un intervento realizzato tempo dopo su opera preesistente, che esca dall'ambito di operatività del titolo originario ormai decaduto, non può essere qualificato come 'parziale difformità' ai sensi dell'art. 34 DPR 380/2001 ma va considerato come intervento totalmente abusivo che richiede un nuovo titolo. Le asserzioni sulla mancata esistenza di vincoli paesaggistici sono state ritenute mere affermazioni prive di documentazione puntuale e quindi inammissibili in sede di cassazione ed esecutiva. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di ammettere il condono, ove ostativo per la presenza di vincoli. Le censure relative alla presunta impossibilità tecnica della demolizione sono state rigettate in assenza del presupposto (art. 34) ritenuto non applicabile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e valutata equitativamente la somma, tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 34
L'art. 34 si applica alle ipotesi di 'parziale difformità' rispetto a un titolo abilitativo ancora vigente. La Corte ha ritenuto che non possa trovare applicazione quando l'intervento è stato realizzato dopo la scadenza/decadenza del titolo precedente o costituisce un nuovo intervento autonomo: in tali casi l'opera è pienamente abusiva e va demolita.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede l'onere delle spese a carico della parte che propone ricorso inammissibile. La Corte ha imposto alla ricorrente il pagamento delle spese del procedimento ai sensi di questa disposizione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza n. 186/2000 del 13/06/2000
Citata in relazione al criterio per valutare se il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere la ricorrente colpevole e tuttavia ha comunque disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un intervento realizzato successivamente e al di fuori dell'ambito di operatività del titolo edilizio precedente (decaduto o non più efficace) si qualifica come opera completamente abusiva e non come 'parziale difformità'; pertanto l'art. 34 DPR 380/2001 non è applicabile.
- In sede di esecuzione e di cassazione non bastano affermazioni generiche sulla mancata esistenza di vincoli paesaggistici: deve essere fornita documentazione puntuale e probatoria per mettere in discussione questioni già affrontate o per sospendere un ordine demolitorio.
- La semplice pendenza di una domanda di sanatoria non sospende automaticamente l'esecuzione né garantisce l'ammissione al condono: è necessario il concreto accoglimento della domanda e l'assenza di ostativi (es. vincoli paesaggistici) per escludere la demolizione.
- La contestazione dell'impossibilità tecnica di demolire senza arrecare danno ad altre parti richiede valutazioni tecniche documentate; mere affermazioni di impossibilità non sono sufficienti per superare il presupposto giuridico (come l'applicabilità dell'art. 34).
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il giudice può condannare la parte soccombente alle spese processuali e disporre somme a titolo equitativo alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti che il ricorso sia stato proposto con colpa grave.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23409/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23414/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →