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Circolare

Circolare numero 117 del 02-10-2014

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà notizia della sottoscrizione, in data 16/07/2014, di una convenzione triennale con FEDIMPRESE per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono illustrati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di conferimento, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre all’esonero di responsabilità dell’INPS e alle istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare comunica la stipula della convenzione con FEDIMPRESE per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. L’accordo, approvato con determinazione n. 87 del 06/06/2014 e sottoscritto il 16/07/2014, ha durata triennale dalla data di firma e disciplina in modo puntuale soggetti legittimati, modalità operative, decorrenza, revoca, misura del contributo, rapporti economici e profili contabili.

Soggetti legittimati e ambito di applicazione

L’art. 1 della convenzione individua i pensionati che possono aderire al servizio di riscossione della quota associativa. In base all’art. 23 octies della legge n. 485/72, possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

La facoltà è estesa, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

La circolare precisa espressamente che la norma non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché essa fa riferimento alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

La gestione della delega è quindi formalizzata attraverso un modulo standardizzato, che consente sia la determinazione della quota da trattenere sia la trattazione dei dati connessi al servizio.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

L’art. 4 disciplina la decorrenza della trattenuta in funzione del momento in cui la delega viene presentata.

Se la delega è depositata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. I dati della delega sono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Quando invece la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, essa decorre:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

La convenzione impone all’Organizzazione la trasmissione telematica dei dati secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e l’invio, in formato digitale, della delega acquisita, con obbligo di conservare l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede all’elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso altra Organizzazione, la nuova può produrre effetti soltanto se preceduta dalla revoca della precedente. Tale revoca deve indicare l’Organizzazione revocata e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha efficacia dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Operatività delle procedure telematiche

La circolare segnala che le procedure telematiche previste dalla convenzione diverranno operative dal 1 gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione delle deleghe e delle revoche continua ad avvenire secondo le modalità già in vigore.

Questo passaggio è rilevante perché separa la fase di avvio della nuova disciplina tecnica dalla fase transitoria, nella quale restano applicabili le modalità ordinarie precedenti.

Misura del contributo sindacale

La convenzione stabilisce che il contributo sindacale sia calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima inclusa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote sono così determinate:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti centralmente tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio, calcolati sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2013, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

La circolare specifica inoltre che i rapporti finanziari con l’Organizzazione saranno definiti direttamente dalla Direzione Generale.

Esonero da responsabilità

Con l’art. 10 della convenzione, FEDIMPRESE esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato soggetto a trattenuta sindacale e l’Organizzazione stessa.

In caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione si obbliga a ristorare l’INPS per qualsiasi eventuale effetto negativo derivante da tali controversie. Si tratta quindi di una clausola di salvaguardia che trasferisce all’Organizzazione il rischio connesso a contestazioni sulla delega.

Codice convenzione e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS L6.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute operate sulle pensioni per conto di FEDIMPRESE, vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25402, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27402, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

L’allegato n. 2 riporta i conti istituiti. Anche sotto il profilo contabile, i rapporti finanziari con l’Organizzazione sono demandati alla Direzione Generale.

Punti principali

Convenzione e durata

La convenzione con la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE) è stata sottoscritta il 16/07/2014 ed è stata approvata con determinazione n. 87 del 06/06/2014. Ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La possibilità è estesa anche ai pensionati amministrati dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in forza del rinvio previsto dall’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’art. 23 octies della legge n. 485/72 riguarda le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, che indica anche la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetto dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, ha effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, ovvero, per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se sopravviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha efficacia solo se preceduta dalla revoca della precedente, che deve indicare l’Organizzazione revocata e contenere gli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Operatività delle nuove procedure telematiche

Le modalità telematiche previste dalla convenzione saranno operative dal 1 gennaio 2015; fino ad allora la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità già vigenti. L’Organizzazione deve trasmettere telematicamente i dati della delega secondo le specifiche tecniche INPS e inviare anche il formato digitale della delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Misura del contributo sindacale

La trattenuta è determinata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2013, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.

Esonero da responsabilità

Con l’art. 10 della convenzione, FEDIMPRESE esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, l’Organizzazione si obbliga a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo conseguente.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è L6. Ai fini contabili, per le trattenute operate sulle pensioni per conto di FEDIMPRESE sono istituiti i conti GPA25402, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27402, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.

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