Sentenza del 01/08/2016 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso accertamento Ires - Iva - Irap - Inattendibilità scritture contabili - Elementi gravi precisi econcordanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA e IRAP fondato sull'inattendibilità delle scritture contabili. Gli elementi valorizzati dall'Amministrazione sono l'iscrizione nel conto economico, tra i proventi straordinari, di un versamento dei soci destinato alla copertura di una perdita d'esercizio, anziché nel conto patrimoniale del passivo, la perdurante disponibilità dei soci a sostenere le perdite societarie e l'antieconomicità delle operazioni. Tali circostanze sono state considerate gravi, precise e concordanti ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi o del reddito.
La decisione
La decisione, per come sintetizzata, ha ritenuto che gli elementi indicati fossero sufficienti a dimostrare l'inattendibilità della contabilità societaria e a legittimare l'accertamento fondato su presunzioni. Il testo disponibile non riporta l'importo delle maggiori imposte, l'esito dei singoli rilievi né il dispositivo integrale; tuttavia, l'impostazione descritta è favorevole all'Amministrazione finanziaria e comporta, in sostanza, il rigetto delle contestazioni della società, salvo eventuali ulteriori statuizioni non presenti nella sintesi.
Norme richiamate
Principio delle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
Elementi di gravità, precisione e concordanza
Una pluralità di circostanze oggettive, valutate complessivamente, può giustificare la ricostruzione induttiva o analitico-induttiva del reddito quando rende inattendibili i dati risultanti dalla contabilità.
Disciplina dell'accertamento tributario basato sull'inattendibilità delle scritture contabili
Quando le scritture non rappresentano attendibilmente la situazione economica della società, l'Amministrazione può utilizzare elementi presuntivi per determinare maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP, purché gli indizi siano concretamente verificabili e logicamente collegati alla pretesa.
Regole di corretta rappresentazione contabile dei versamenti dei soci a copertura perdite
La qualificazione contabile di un versamento dei soci destinato a coprire perdite deve essere coerente con la sua natura patrimoniale. La sua esposizione come provento straordinario può costituire, insieme ad altri indizi, un elemento di inattendibilità della contabilità.
Massime di principio
- Un errore o una classificazione contabile isolata non determina automaticamente l'inattendibilità dell'intera contabilità; tuttavia, se si combina con antieconomicità e ulteriori anomalie finanziarie o gestionali, può assumere valore presuntivo rilevante.
- I versamenti dei soci destinati a ripianare perdite devono essere rappresentati coerentemente con la loro funzione patrimoniale; la contabilizzazione come ricavo o provento può essere contestata dall'Amministrazione.
- La disponibilità reiterata dei soci a finanziare perdite non dimostra da sola maggiori ricavi occultati, ma può rafforzare la presunzione quando la società opera sistematicamente in perdita o sostiene operazioni antieconomiche.
- L'antieconomicità è un indice, non una prova automatica di evasione: deve essere valutata insieme ad altri elementi oggettivi e la società può contrastarla fornendo valide ragioni economiche, documentazione e spiegazioni coerenti.
- In caso di accertamento presuntivo, è essenziale verificare che gli indizi siano specifici, convergenti e riferiti concretamente alla società e al periodo d'imposta contestato; presunzioni generiche o meramente astratte possono essere insufficienti.
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