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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.Spo.) n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto al ricorrente, ex art. 6, l.n. 401/89, per il periodo di un anno, di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, per la durata di un anno a decorrere dalla notifica del provvedimento; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente, ed in particolare: - della proposta per l'applicazione del DASPO della Legione Carabinieri “Toscana”, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore della Provincia di Firenze, della durata di un anno, con divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione. Il DASPO gli vietava per un anno l'accesso a numerosi luoghi di svolgimento di incontri e manifestazioni calcistiche. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la proposta della Legione Carabinieri Toscana e la comunicazione di notizia di reato. In sede cautelare, il giudice ha rilevato l'incertezza, allo stato degli atti, circa la partecipazione del ricorrente all'episodio di violenza posto a fondamento della misura e il pregiudizio derivante dall'impedimento alla pratica dell'attività sportiva agonistica.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo incerta la partecipazione del ricorrente all'episodio violento alla base del DASPO, con conseguente sussistenza del fumus boni iuris, e ravvisando il periculum in mora nel fatto che la misura impediva al ricorrente di praticare attività sportiva agonistica. Ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento impugnato e fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Costituisce la base normativa del DASPO adottato dal Questore, la cui legittimità è stata sottoposta a scrutinio cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha accolto la domanda e sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'incertezza circa la partecipazione dell'interessato all'episodio di violenza posto a fondamento di un DASPO può integrare il fumus boni iuris necessario per la sospensione del provvedimento.
  • Il periculum in mora può ravvisarsi nell'impedimento concreto alla pratica dell'attività sportiva agonistica derivante dall'esecuzione del DASPO.
  • Quando sono presenti fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere in via cautelare gli effetti del DASPO, rinviando la verifica piena della legittimità della misura alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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