Sentenza del 01/02/2016 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Presupposto è l'istituzione del servizio - Concreta fruizione del servizio - Riduzione del servizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la TARSU per l'anno 2008 sostenendo di non aver potuto usufruire concretamente del servizio di raccolta dei rifiuti, poiché il più vicino cassonetto si trovava a circa due chilometri dalla propria abitazione. Chiedeva quindi l'annullamento totale dell'imposta oppure, in subordine, l'applicazione di una riduzione, evidenziando di essere stato costretto a trasportare i rifiuti in altro luogo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva già rideterminato la TARSU in euro 210,00. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto provata l'estrema difficoltà oggettiva di fruire del servizio, ma ha escluso l'esenzione totale. Ha stabilito che la TARSU fosse dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta. L'appello è stato quindi accolto solo parzialmente e le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 507/1993, articolo 59
la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta
Quando il servizio di raccolta è stato istituito e attivato nella zona, ma l'utente incontra difficoltà oggettive e rilevanti nel fruirne, non spetta l'esenzione totale. È invece applicabile una riduzione della TARSU, fino al limite massimo del 40% della tariffa, da determinare considerando la distanza dal punto di raccolta più vicino.
D.Lgs. 507/1993
Il presupposto della TARSU è principalmente l'istituzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, non la sua effettiva utilizzazione materiale da parte del contribuente. Tuttavia, deve sussistere almeno una concreta possibilità di fruizione del servizio.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9920/2003
Il presupposto impositivo della TARSU si identifica con l'istituzione del servizio e non con la sua materiale fruizione.
Cassazione, Sezione I, sentenza n. 955/1987
Pur essendo sufficiente l'istituzione del servizio ai fini dell'imposizione, deve comunque esistere una possibilità concreta di utilizzazione da parte dell'utente.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 19653/2003
La difficoltà, anche significativa, di utilizzare il servizio, quando questo sia stato istituito e attivato nella zona, non determina l'esenzione, ma comporta l'applicazione della tassa in misura ridotta secondo l'articolo 59 del D.Lgs. 507/1993.
Cassazione, sentenza n. 18022/2013
Conferma l'orientamento secondo cui la concreta difficoltà di accesso al servizio può giustificare una riduzione della TARSU, ma non la sua totale esclusione.
Massime di principio
- Per la TARSU non è normalmente necessario dimostrare l'effettivo utilizzo del servizio: è sufficiente che il servizio sia stato istituito e attivato nella zona dell'immobile.
- L'assenza di utilizzo volontario o la mera scomodità personale non consentono di azzerare il tributo.
- Quando esistono condizioni oggettive che rendono estremamente difficoltoso raggiungere il punto di raccolta, il contribuente può chiedere una riduzione, non l'esenzione totale.
- La riduzione deve essere collegata alla distanza dal più vicino punto di raccolta e può arrivare, secondo la norma richiamata, fino al limite del 40% della tariffa.
- Il contribuente deve fornire prove concrete della difficoltà di fruizione, come planimetrie, cartine, fotografie, misurazioni della distanza e documentazione relativa all'organizzazione del servizio.
- La decisione conferma che il giudice può riconoscere una riduzione anche se il servizio esiste formalmente, purché la sua accessibilità concreta sia gravemente limitata da condizioni oggettive.
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