Sentenza del 17/03/2016 n. 1565 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notificazione degli atti di accertamento - Notifica a persone giuridiche - Società esterovestite - Luogo della notificazione - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione alla persona fisica rappresentante della società non è validamente eseguita per il solo fatto che essa rivesta tale qualità. Occorre anche che il rappresentante sia identificato nell’atto e risieda nel Comune del domicilio fiscale dell’Ufficio, dopo l’impossibilità di notificare presso la sede sociale. Il principio è conforme a Cass. n. 3618/2006.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione di un atto di accertamento destinato a una società commerciale, anche se esterovestita. In caso di impossibilità di notificare l’atto presso la sede sociale, si discute se sia possibile procedere alla notificazione alla persona fisica che rappresenta la società. La Corte ha precisato che tale criterio sussidiario è ammesso soltanto quando il rappresentante sia identificato nell’atto e risieda nel Comune in cui l’Ufficio notificante ha il proprio domicilio fiscale.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
Norme relative alla notificazione alle persone giuridiche
La notificazione alle società deve essere eseguita prioritariamente presso la sede sociale. Solo quando tale modalità sia impossibile può operare il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che rappresenta la società, purché ricorrano le ulteriori condizioni individuate dalla giurisprudenza.
Cass. n. 3618/2006
La notificazione al rappresentante della società è valida, quale modalità sussidiaria, soltanto se il rappresentante è identificato nell’atto e risiede nel Comune in cui l’Ufficio notificante ha il proprio domicilio fiscale.
Massime di principio
- Per notificare validamente un atto a una società occorre verificare innanzitutto la sede sociale risultante come luogo principale di notificazione.
- La notificazione al legale rappresentante è una modalità sussidiaria e non può essere utilizzata automaticamente in sostituzione della notificazione presso la sede.
- L’atto deve identificare chiaramente la persona fisica destinataria della notificazione e tale persona deve risiedere nel Comune del domicilio fiscale dell’Ufficio notificante.
- La circostanza che la società sia esterovestita o abbia sede all’estero non elimina la necessità di rispettare le condizioni previste per la notificazione alle persone giuridiche.
- In assenza delle condizioni richieste, la notificazione al rappresentante può essere contestata per invalidità o inefficacia, con possibile conseguente annullamento dell’atto se la notificazione non è stata validamente rinnovata.
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