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Ordinanza

Ordinanza n. 2083/2026 - Napoli, Sezione 4

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA, DEI SEGUENTI ATTI, TUTTI RECENTEMENTE CONOSCIUTI E COMUNICATI AGLI STUDENTI DA PARTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO: - della nota prot. n. -OMISSIS-del 25/05/2026 con cui l’USR Campania ha chiesto la trasmissione, ai fini dell’ammissione ai prossimi esami di maturità, dei fascicoli dei soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.g.n. 4107/2026, quali studenti iscritti alla scuola -OMISSIS-, senza includere anche gli altri studenti odierni ricorrenti, in quanto iscritti alla medesima scuola; - dell’email dell’USR Campania, inviata alla pec dell’istituto, del 9 giugno 2026 di richiesta di trasmissione della documentazione relativa ai soli studenti ricorrenti al Consiglio di Stato nel ricorso R.g.n. 4107/2026 iscritti alle classi quinte del corrente a.s. 2025/2026 all’Istituto Scolastico -OMISSIS-, in ottemperanza all’ordinanza n. 2149/2026 del Consiglio di Stato; - della presupposta decisione dell’USR Campania, di data ed estremi ignoti, con cui è stata preclusa l’ammissione agli imminenti esami di maturità a tutti gli studenti iscritti alla scuola odierna ricorrente; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato al predetto provvedimento, nella parte in cui preclude agli odierni ricorrenti di poter partecipare all’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, anche solo come candidati privatisti.

Giustizia amministrativa202603937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti dell'USR Campania e decisione presupposta relativi alla trasmissione selettiva dei fascicoli e alla preclusione della partecipazione agli esami di maturità dell'a.s. 2025/2026, anche come candidati privatisti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota dell'USR Campania del 25 maggio 2026, l'email del 9 giugno 2026 e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti, nella parte in cui sarebbe stata richiesta la trasmissione della documentazione relativa soltanto agli studenti già ricorrenti davanti al Consiglio di Stato, senza includere gli altri studenti iscritti alla medesima scuola, e sarebbe stata preclusa agli studenti interessati la partecipazione agli imminenti esami di maturità, anche quali candidati privatisti. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma evidenzia la necessità di evitare la compromissione definitiva dell'anno scolastico 2025/2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando integralmente il decreto cautelare monocratico n. 1659 del 23 giugno 2026. Ha disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame, dando continuità alle attività già intraprese dall'Amministrazione dopo l'adozione del decreto monocratico. La misura è stata giustificata dalla necessità di scongiurare l'inevitabile e definitiva compromissione dell'anno scolastico 2025/2026 per i ricorrenti. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 26 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando l'esecuzione dell'atto amministrativo rischia di determinare la compromissione inevitabile e definitiva dell'anno scolastico degli interessati, il giudice può sospenderne l'efficacia ai fini del riesame da parte dell'amministrazione.
  • La conferma di un precedente decreto cautelare monocratico può essere disposta dal collegio quando, alla luce delle difese e della documentazione successivamente acquisita, permangano le esigenze interinali già ravvisate e risultino già intraprese attività amministrative in esecuzione della misura provvisoria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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