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Ordinanza

Ordinanza n. 4263/2026 - Milano, Sezione 2

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla “istanza e sollecito delle verifiche spettanti all’Amministrazione ex art. 19, commi 3 e 6-ter, della legge 7.8.1990, n. 241” formulata via p.e.c. il 21 aprile 2026 al Comune di Rho con riferimento ai lavori edilizi oggetto della C.I.L.A. prot. n. 74709 del 10 novembre 2025 presentata dai controinteressati; nonché e per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere alla istanza suindicata e alle relative verifiche di legge; nonché per la condanna del Comune di Rho ad operare le verifiche di legge sulla legittimità dei lavori oggetto della suddetta Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) prot. n. 74709 del 10 novembre 2025 entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, o nel termine che risulterà equo e ragionevole e previa nomina, ove occorra, di un commissario ad acta; nonché per l’annullamento e/o disapplicazione; di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi allo stato non conosciuti dal ricorrente, comunque collegati e denominati; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’accertamento della nullità sia della prima C.I.L.A. presentata dai Controinteressati al Comune di Rho, prot. n. 74709 del 10 novembre 2025 che la seconda C.I.L.A. n. 279/2026 in variante o, in subordine, della invalidità, inefficacia e comunque illegittime delle stesse; nonché per l’annullamento e/o disapplicazione della comunicazione del Comune di Rho, Sportello Unico Edilizia, prot. n. 42153 del 19 giugno 2026 con la quale si comunica che a seguito della segnalazione inviata dal ricorrente, “si è comunque provveduto ad eseguire istruttoria tecnica dalla quale è emerso che la Comunicazione in argomento (C.I.L.A. prot. n. 74709 del 10 novembre 2025 presentata dai controinteressati Belloni Stefano Luigi e Di Rocco Giulia) risulta conforme alle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti in materia”; della successiva comunicazione del Comune di Rho prot. n. 47115 del 9 luglio 2026 con la quale – a seguito di nota nell’interesse del ricorrente del 29 giugno 2026 a riscontro della precedente comunicazione del Comune di Rho del 19 giugno 2026 – l’Ente territoriale ha formulato talune precisazioni; di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi allo stato non conosciuti dal ricorrente, comunque collegati e denominati.

Giustizia amministrativa202602144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito le domande né la legittimità del silenzio o delle CILA. Ha rilevato che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti cumulano domande soggette in parte al rito camerale e in parte al procedimento ordinario; ai sensi dell’art. 32, primo comma, c.p.a., ha quindi disposto che l’intero giudizio prosegua con rito ordinario, convertendo il rito speciale, e ha fissato l’udienza pubblica del 21 aprile 2027.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Rho sull’istanza del 21 aprile 2026 volta a sollecitare le verifiche sulla CILA presentata da terzi; con motivi aggiunti, comunicazioni comunali del 19 giugno e 9 luglio 2026 sull’esito delle verifiche e le CILA del 10 novembre 2025 e n. 279/2026 in variante

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune sull’istanza e sollecito del 21 aprile 2026, con cui chiedeva le verifiche di legge sui lavori oggetto della CILA prot. n. 74709 del 10 novembre 2025, presentata da due controinteressati, nonché la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la condanna del Comune a svolgere tali verifiche entro un termine, eventualmente con nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha chiesto la declaratoria di nullità, o in subordine l’accertamento dell’invalidità o inefficacia, della CILA originaria e della successiva CILA n. 279/2026 in variante; ha inoltre impugnato le comunicazioni comunali del 19 giugno 2026, che riferiva l’esito favorevole dell’istruttoria tecnica, e del 9 luglio 2026, contenente precisazioni successive.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto quindi che, ai sensi dell’art. 32, primo comma, cod. proc. amm., l’intero giudizio debba proseguire con il procedimento ordinario e che di conseguenza sia necessario disporre la conversione dal rito speciale al rito ordinario;

    In presenza, in un unico giudizio, di una pluralità di domande alcune soggette al rito camerale e altre al procedimento ordinario, il giudice dispone la prosecuzione dell’intero giudizio con rito ordinario, convertendo il rito speciale.

Massime di principio

  • Quando in un unico giudizio sono cumulate domande soggette in parte al rito camerale e in parte al rito ordinario, ai sensi dell’art. 32, primo comma, c.p.a., l’intero giudizio prosegue con il rito ordinario mediante conversione dal rito speciale.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia

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