Cassazione Civile, Ordinanza n. 20321/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per più annualità, sostenendo che parte dei compensi derivasse da attività di sindaco e revisore contabile svolta in forma individuale, con esclusivo apporto personale e beni strumentali minimi, senza utilizzo dell'organizzazione di uno studio associato di cui era socio. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Ufficio e il rigetto nei gradi di merito, la causa era stata cassata con rinvio una prima volta affinché si verificasse l'esistenza dell'autonoma organizzazione. Nel giudizio di rinvio la domanda era stata nuovamente respinta per difetto di prova dello svolgimento dell'attività individuale e dell'assenza di autonoma organizzazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione del giudicato interno e delle norme sul rinvio, assumendo che la precedente ordinanza di cassazione avesse già presupposto lo svolgimento dell'attività di sindaco/revisore; 2) violazione del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo l'irrilevanza IRAP dei redditi prodotti da tale attività svolta separatamente dallo studio associato; 3) violazione delle regole su prova e interpretazione contrattuale, richiamando lo statuto dello studio associato per affermare che le funzioni di sindaco e amministratore erano estranee allo studio; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la sentenza considerato l'assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile; 5) erronea regolazione delle spese, perché la condanna avrebbe dovuto tener conto del fatto che il ricorrente era risultato vittorioso nel precedente giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: la precedente ordinanza di cassazione aveva rimesso al giudice di rinvio anche la verifica del tipo specifico di attività svolta e della relativa prova; nel giudizio di rinvio gravava sul contribuente, che chiedeva il rimborso, l'onere di dimostrare sia lo svolgimento dell'attività asseritamente non imponibile sia l'assenza di autonoma organizzazione, onere non assolto secondo la valutazione di merito insindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, trattandosi di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sull'omesso esame di fatti decisivi. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, affermando che la regolazione delle spese va compiuta in base alla soccombenza complessiva dell'esito finale della lite, non in base al risultato dei singoli gradi. La Corte ha inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'Agenzia, rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di giudicato interno; la Corte esclude che vi fosse un giudicato sulla prova dello svolgimento dell'attività specifica, perché il giudice di rinvio doveva verificare anche quel profilo.
art. 384, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai limiti segnati dalla precedente cassazione, che nel caso includevano l'accertamento dell'attività svolta.
art. 177 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sul giudicato; non è ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata per la dedotta violazione del giudicato e del regime del rinvio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame è dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme.
artt. 2 e 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamati per sostenere la non debenza dell'IRAP; la Corte ritiene però non dimostrata in fatto l'attività autonoma e l'assenza di autonoma organizzazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ricorda che la valutazione di fatto del giudice di merito è insindacabile se sorretta da motivazione.
artt. 1362, 1363, 1366 c.c.
richiamati dal ricorrente per l'interpretazione dello statuto dello studio associato; non conducono all'accoglimento perché mancava comunque la prova dell'attività specifica.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte afferma che, nel giudizio di rimborso, l'onere probatorio grava sul contribuente.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati dal ricorrente; non incidono sull'esito per difetto di prova dell'allegazione principale.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per le spese del processo tributario; la Corte applica il criterio della soccombenza complessiva.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati per la regolazione delle spese; la Corte conferma la liquidazione secondo soccombenza finale.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, esclude l'ammissibilità della censura per omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere-dovere di accertare i fatti che la precedente decisione gli abbia rimesso, compresa la verifica dell'esistenza e della prova del presupposto fattuale rilevante.
- In tema di rimborso di IRAP, il contribuente che invoca la non debenza dell'imposta ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto restitutorio, e quindi anche l'effettivo svolgimento dell'attività asseritamente esclusa dall'imposizione e l'assenza di autonoma organizzazione.
- Quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado, opera la preclusione alla censura per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti della disciplina della c.d. doppia conforme.
- La regolazione delle spese processuali va effettuata sulla base dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza finale, non in funzione dell'esito separato dei singoli gradi di giudizio.
- La contestazione delle valutazioni di merito in ordine alla prova e alla ricostruzione fattuale non può essere veicolata in cassazione come censura di violazione di legge quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
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