Cassazione Civile, Ordinanza n. 09381/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da un pregresso scioglimento di comunione tra fratelli su un compendio immobiliare originariamente unitario, poi diviso in porzioni autonome. Gli odierni ricorrenti hanno affermato di essere proprietari di un fondo confinante con la porzione attribuita al resistente e hanno dedotto che quest'ultimo avesse realizzato, sul proprio fabbricato, una sopraelevazione mediante chiusura di un balcone-lastrico solare posta sul confine, violando sia una pretesa distanza minima di 5 metri dal confine prevista dallo strumento urbanistico vigente al momento dell'intervento, sia il principio secondo cui una nuova costruzione deve rispettare le distanze legali vigenti al tempo della sopraelevazione. In primo grado era stata dichiarata l'autenticità di una scrittura privata tra gli originari danti causa e ordinata soltanto la cessazione di turbative; le ulteriori domande di demolizione/arretramento e risarcimento erano state rigettate. In appello la decisione è stata confermata, ritenendosi costituita per destinazione del padre di famiglia una servitù che consentiva il mantenimento della costruzione sul confine e qualificandosi la sopraelevazione come legittima in allineamento con il manufatto preesistente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione della disciplina sulla servitù per destinazione del padre di famiglia e sulle distanze, sostenendo che la sopraelevazione fosse una nuova costruzione soggetta alle norme vigenti al momento della realizzazione e non al principio di prevenzione; 2) violazione dell'art. 1127 c.c., ritenuto applicabile solo al condominio e non ai rapporti di vicinato tra immobili autonomi; 3) motivazione apparente della sentenza di appello, che si sarebbe limitata a recepire quella di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di procura speciale, richiamando l'orientamento secondo cui la procura apposta a margine del ricorso e riferita alla sentenza impugnata è sufficiente se rilasciata dopo la sentenza e prima della notificazione. Nel merito, ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo per difetto di specificità, perché non indicava con chiarezza la norma asseritamente violata né consentiva di comprendere se la censura investisse l'art. 1062 c.c., gli artt. 873 ss. c.c., il principio di prevenzione o lo strumento urbanistico; il secondo perché non colpiva la ratio decidendi, essendo l'art. 1127 c.c. richiamato dalla sentenza impugnata solo come argomento rafforzativo e non come fondamento decisorio. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente e sufficiente al c.d. minimo costituzionale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
La censura per violazione di legge deve essere specifica e deve indicare chiaramente la norma asseritamente violata.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale radicale; non basta il semplice dissenso sulla sufficienza dell'argomentazione.
art. 366, primo comma, n. 4), c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione delle norme di diritto su cui i motivi si fondano.
art. 1062 c.c.
Richiamato nella controversia in tema di servitù per destinazione del padre di famiglia, ma non esaminato nel merito per difetto di specificità del motivo.
art. 873 c.c.
Richiamato nella controversia sulle distanze tra costruzioni e rispetto delle distanze legali, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.
art. 1127 c.c.
Il richiamo a tale norma è stato considerato dalla sentenza d'appello come argomento rafforzativo; la Cassazione ha escluso che la censura la colpisse nella ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non è sufficiente una critica generica alla soluzione adottata dal giudice di merito: il ricorrente deve indicare puntualmente la norma violata, confrontarne il contenuto precettivo con la decisione impugnata e chiarire il punto di contrasto.
- La censura è inammissibile quando lascia incerto se si contesti una norma sostanziale, un principio applicativo o un atto pianificatorio, impedendo alla Corte di individuare con precisione il thema decidendum.
- Un motivo che attacchi solo un argomento accessorio o rafforzativo della sentenza non coglie la ratio decidendi e non può condurre alla cassazione.
- La motivazione è apparente solo quando manchi davvero un percorso argomentativo riconoscibile o sia radicalmente incomprensibile; non basta che la sentenza d'appello condivida la decisione di primo grado se espone comunque le ragioni essenziali della conferma.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la procura speciale è sufficiente quando risulti conferita dopo la sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso, anche se apposta a margine dell'atto e riferita per relationem alla decisione impugnata.
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