Cassazione Penale, Ordinanza n. 16307/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 15/10/2024. La censura investiva la ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e la qualificazione della propria condotta, mentre la Corte di merito aveva già valorizzato una condotta oppositiva e violenta, consapevolmente posta in essere, tale da incidere concretamente sulla funzione istituzionale svolta dal personale di polizia penitenziaria, costretto a mutare il luogo di destinazione del detenuto sottoposto ad isolamento.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte conferma la ritenuta configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale in presenza di una condotta oppositiva e violenta idonea a incidere concretamente sulla funzione istituzionale esercitata dal pubblico servizio.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di fatto o di motivazione già specificamente confutate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante può consistere in un'opposizione violenta e consapevole che concretamente interferisca con l'esercizio della funzione istituzionale del pubblico ufficiale, anche senza necessità di un impedimento definitivo dell'attività.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può applicare la conseguente sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre al pagamento delle spese processuali.
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