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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2297

Regolamento (UE) 2017/2297 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32017R2297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato al Belgio per lo stock di scampo nelle zone indicate e dispone la chiusura immediata della pesca per le navi interessate. Dal 10.10.2017 sono vietate non solo le attività di pesca, ma anche la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del regolamento (UE) 2017/127 sulle possibilità di pesca 2017.

Divieto di pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga, per esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio che pescano lo stock NEP/8ABDE di scampo (Nephrops norvegicus) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. L’ambito temporale è collegato all’esaurimento del contingente di pesca 2017: il contingente si considera esaurito e le attività di pesca sono vietate a decorrere dal 10.10.2017. Il regolamento opera nell’ambito della politica comune della pesca e del regime unionale di controllo delle catture; non introduce esclusioni espresse.

Divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi belghe

Il regolamento interviene nel quadro della gestione dei contingenti ittici per il 2017 e della disciplina unionale di controllo delle catture. Sulla base delle informazioni pervenute alla Commissione, viene constatato che il contingente assegnato al Belgio per lo stock di scampo interessato è stato esaurito, rendendo necessario chiudere la pesca per evitare prelievi oltre il limite autorizzato.

Base giuridica e contesto

Il provvedimento è adottato dalla Commissione europea sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che stabilisce per il 2017 le possibilità di pesca e quindi i contingenti applicabili.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il divieto riguarda le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto del divieto è lo stock NEP/8ABDE, corrispondente allo scampo (Nephrops norvegicus), nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. Non sono previste deroghe o esclusioni nel testo fornito.

Esaurimento del contingente e data di chiusura

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato si considera esaurito a decorrere dalla data riportata nell’allegato. Tale data è il 10.10.2017, che costituisce anche la data di chiusura delle attività di pesca per lo stock in questione.

Divieti operativi

A partire dal 10.10.2017, l’articolo 2 vieta le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi belghe. Il divieto è esteso anche alle operazioni successive alla cattura, e in particolare:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle. Il divieto si applica alle catture effettuate dopo la data di chiusura.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema giuridico nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e presupposto

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il considerando richiama il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2017, e rileva che le informazioni ricevute dalla Commissione attestano l’esaurimento del contingente assegnato al Belgio per lo stock indicato.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nell’allegato stesso, ossia il 10.10.2017.

Divieto di pesca e operazioni correlate

L’articolo 2 vieta, a decorrere dal 10.10.2017, le attività di pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture dello stock effettuate dopo tale data.

Allegato: stock, zona e data di chiusura

L’allegato identifica lo stock NEP/8ABDE, corrispondente allo scampo (Nephrops norvegicus), nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, con data di chiusura fissata al 10.10.2017.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle catturecontingenti ittici

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