Ordinanza n. 6650/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del verbale dell’Infermeria Presidiaria di Firenze del 10 dicembre 2025, notificato in data 10 gennaio 2026, il giudizio definitivo di “non idoneità quale volontario in ferma per perdita permanente dell’idoneità attitudinale richiesta per il reclutamento”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dell'Infermeria Presidiaria di Firenze recante il giudizio definitivo di non idoneità quale volontario in ferma
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale sanitario del 10 dicembre 2025, notificato il 10 gennaio 2026, con il quale era stato dichiarato definitivamente non idoneo quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità attitudinale richiesta per il reclutamento. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio il difetto di competenza territoriale. Al momento della proposizione del ricorso il militare non era ancora stato prosciolto dalla ferma e risultava quindi formalmente in servizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a., la competenza doveva essere individuata sulla base della sede di servizio, costituita dal Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa – Comando di Pisa, cui il militare era stato assegnato al termine dell'addestramento. Il ricorso non riguardava atti generali o regolamentari, tali da radicare la competenza del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Toscana, nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del militare. La competenza territoriale è stata qualificata come inderogabile e fondata su regole predeterminate, non rimesse alla scelta delle parti. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al TAR Toscana nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a. Le spese del giudizio davanti al TAR Lazio sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 5 c.p.c.
La competenza si determina con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Per le controversie riguardanti militari ancora formalmente in servizio, la competenza territoriale si determina secondo il criterio della sede di servizio, salvo il diverso regime applicabile agli atti generali o regolamentari.
art. 15 c.p.a.
A seguito della declaratoria di incompetenza, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice indicato nei modi e nei termini perentori previsti dalla norma.
Massime di principio
- La competenza territoriale nel processo amministrativo si determina, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
- Quando una controversia riguarda un militare che, al momento della proposizione del ricorso, è ancora formalmente in servizio, la competenza territoriale si individua secondo la sede di servizio prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.a., anche se il militare venga successivamente prosciolto dalla ferma.
- La competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata sulla base di criteri predeterminati, non rimessi alla scelta delle parti.
- La competenza del TAR Lazio non si radica per il solo fatto che siano impugnati atti dell'amministrazione statale, quando non siano impugnati atti generali o regolamentari e la controversia riguardi un militare con sede di servizio collocata nella circoscrizione di un altro TAR.
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