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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13056/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, nella quale la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento di una prelazione di tipo pignoratizio su alcuni beni della società fallita, richiamando una scrittura privata autenticata del 29 marzo 2007. Il tribunale aveva respinto l'opposizione rilevando che il documento prodotto non costituiva un pegno su beni mobili registrati, ma un privilegio speciale ex art. 46 TUB su beni mobili anche non registrati e descritti in modo generico; inoltre, la domanda era stata formulata come ammissione con privilegio pignoratizio, non come riconoscimento di privilegio speciale. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa valutazione della documentazione prodotta, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto riconoscere la garanzia reale secondo la reale volontà emergente dagli atti; 2) violazione dell'art. 46 TUB, perché il privilegio speciale sorgerebbe ex lege e andrebbe riconosciuto in ragione della causa del credito; 3) violazione dell'art. 46 TUB e delle norme sulle prove, per avere il tribunale ritenuto troppo generica l'indicazione dei beni gravati dal privilegio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale non aveva alterato il petitum, ma si era limitato a verificare che la domanda proposta era diretta al riconoscimento di un pegno, mentre la documentazione prodotta riguardava un privilegio speciale ex art. 46 TUB su beni diversi: il giudice deve attenersi alla domanda come formulata nell'atto, non alla volontà eventualmente diversa non tradotta in domanda giudiziale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la natura ex lege del privilegio speciale non risolveva il problema decisivo, ossia la mancata proposizione di una domanda coerente con quel titolo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché assorbito e comunque riferito ad argomenti svolti dal tribunale ad abundantiam, non decisivi rispetto alla ratio principale. È stato disposto il rigetto senza spese, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    ricorso ex art. 93 l. fall.

    la domanda di insinuazione al passivo deve indicare il titolo di prelazione e, se speciale, descrivere il bene su cui la prelazione si esercita.

  • art. 98 l. fall.

    il ricorso in opposizione allo stato passivo è il mezzo processuale nel quale la parte ha ribadito la pretesa di prelazione.

  • art. 46 T.U.B.

    il privilegio speciale previsto dalla norma è distinto dal pegno e non può essere riconosciuto se la domanda è formulata come pegno su beni diversi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di ultrapetizione; la Corte precisa che non vi è violazione quando il giudice decide entro i confini della domanda proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio, ma la Corte osserva che il tribunale aveva esaminato la documentazione rilevante.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove, senza esito favorevole perché la Corte reputa corretta la lettura del giudice di merito.

  • art. 2703 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'autenticazione della scrittura privata; non incide sulla diversa qualificazione della garanzia e sull'oggetto della domanda.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma non decisivo rispetto alla ragione del rigetto.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 n. 3 c.p.c.; art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma invocata per i vizi di violazione di legge e di procedura dedotti nei tre motivi.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il riconoscimento della prelazione presuppone che il creditore abbia formulato una domanda coerente con il titolo di garanzia effettivamente dedotto e documentato; il giudice non può sostituire d'ufficio un diverso titolo di prelazione a quello richiesto.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice si limita a verificare che la documentazione prodotta non corrisponde al bene giuridico domandato; sarebbe invece violato se il giudice attribuisse una tutela fondata su causa petendi e petitum diversi da quelli introdotti dalla parte.
  • La natura legale di un privilegio speciale non esonera la parte dall'onere di dedurre correttamente in giudizio il relativo titolo e di individuare in modo sufficientemente specifico i beni gravati, quando la prelazione sia di tipo speciale.
  • Le censure di omesso esame della documentazione o di erronea valutazione delle prove non possono superare una decisione che si fonda principalmente sulla non corrispondenza tra domanda proposta e titolo effettivamente risultante dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTitolo esecutivoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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