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Provvedimento

Prescrizioni e divieto del Garante n. 786 del 18/12/2025

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Garante Privacy786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro Gedi News Network S.p.A. per la persistente reperibilità online, tramite motore di ricerca, di articoli giornalistici e soprattutto di una fotografia che lo ritraeva in una situazione riconducibile all'arresto e alla conduzione in carcere. Pur prendendo atto della deindicizzazione già effettuata dal titolare, l’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento della specifica immagine, in quanto lesivo della dignità della persona e non essenziale per la cronaca, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, dell’art. 137, comma 3, Codice privacy e dell’art. 8 delle Regole deontologiche. Il Garante ha quindi disposto il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine e di fotografie assimilabili nell’archivio storico online, salvo conservazione per fini giudiziari, e ha rivolto un ammonimento al titolare, senza applicare una sanzione pecuniaria.

Gedi News Network S.p.A. ("La Stampa") sanzionata con divieto e ammonimento per la pubblicazione online di una foto del reclamante in stato di costrizione fisica, ritenuta lesiva della dignità e non essenziale

Gedi News Network S.p.A. – pubblicazione online di immagine lesiva della dignità in contesto di cronaca giudiziaria

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro la testata "La Stampa" per la persistenza online, anche tramite motori di ricerca, di articoli e immagini relativi a una vicenda giudiziaria risalente nel tempo. Il focus del provvedimento riguarda soprattutto una fotografia che ritraeva il reclamante in una situazione riconducibile alla restrizione della libertà personale, ritenuta non essenziale e lesiva della dignità.

Origine del reclamo e oggetto della contestazione

Il reclamante ha segnalato che, associando il proprio nominativo su Google, comparivano articoli riferiti a fatti giudiziari del 2011, poi definiti con patteggiamento, estinzione del reato e riabilitazione nel 2017. Ha evidenziato il danno reputazionale derivante dalla permanenza online di tali contenuti, alcuni corredati da immagini che lo ritraevano in stato di detenzione, e ha chiesto la deindicizzazione e la rimozione delle immagini.

Attività istruttoria e riscontro del titolare

L’Autorità ha richiesto chiarimenti alla società editrice ai sensi dell’art. 157 del Codice. Nel riscontro, il titolare ha sostenuto la liceità dei contenuti in base al diritto di cronaca e alla rilevanza pubblica della vicenda, precisando di avere già deindicizzato i materiali mediante Robots Txt e Robots Meta Tag. In una successiva nota ha comunicato di aver esteso la deindicizzazione anche ad altri URL, oltre quelli inizialmente contestati.

Valutazione sul trattamento delle immagini

Pur dando atto della deindicizzazione, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento dell’immagine oggetto di specifica valutazione. La fotografia, pur senza mostrare in modo diretto le manette, era considerata idonea a rappresentare chiaramente una condizione di coercizione fisica, anche per il contesto visivo e per la postura del soggetto. L’immagine è stata ritenuta lesiva della dignità dell’interessato e priva di essenzialità informativa.

Norme violate e bilanciamento con la cronaca

Il provvedimento qualifica la condotta come in contrasto con:

  • art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • art. 137, comma 3, Codice privacy;
  • art. 8 delle Regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Il Garante richiama anche la giurisprudenza di legittimità in materia di pubblicazione di immagini di persone arrestate, sottolineando che il controllo sulla liceità della foto richiede un vaglio più rigoroso rispetto alla semplice notizia, per la maggiore capacità lesiva dello strumento visivo.

Provvedimenti adottati

Accertata l’illiceità del trattamento, l’Autorità:

  • prende atto della deindicizzazione dei contenuti editoriali e delle immagini, anche ulteriori a quelli oggetto del reclamo;
  • dispone, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento della specifica immagine e di fotografie assimilabili anche nell’archivio storico online, salvo conservazione per eventuale uso in giudizio;
  • rivolge un ammonimento al titolare ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 58, par. 2, lett. b), GDPR;
  • ordina l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.

Sanzione e rimedi

Il Garante ha escluso l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ritenendo sufficiente l’ammonimento come misura necessaria, proporzionata e dissuasiva. È stato ricordato che l’inosservanza del divieto può integrare anche gli effetti sanzionatori previsti dall’art. 170 del Codice e dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.

Opposizione

Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 Codice privacy e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e doglianze dell'interessato

Il procedimento nasce da un reclamo presentato nel gennaio 2024 e regolarizzato nel settembre 2024. L’interessato lamentava la reperibilità su Google, in associazione al proprio nominativo, di articoli pubblicati da "La Stampa" relativi a una vicenda giudiziaria del 2011, conclusa con patteggiamento, estinzione del reato e successiva piena riabilitazione. Contestava inoltre la presenza di fotografie che lo ritraevano in stato di detenzione, ritenute pregiudizievoli per la reputazione.

Difese del titolare e deindicizzazione

La società ha sostenuto la liceità della pubblicazione degli articoli e delle immagini, richiamando il diritto di cronaca, il rilevante interesse pubblico della vicenda e la natura documentaristica dell’archivio online. Ha dichiarato di avere progressivamente deindicizzato gli URL oggetto di contestazione, anche oltre quelli inizialmente indicati, tramite file Robots Txt e Robots Meta Tag. Il Garante ha preso atto della deindicizzazione, rilevando che per tali contenuti non vi erano ulteriori misure da adottare.

Valutazione sulla fotografia del reclamante

L’Autorità ha ritenuto che una delle fotografie pubblicate, pur senza mostrare direttamente le manette, rappresentasse inequivocabilmente il reclamante in una condizione di restrizione della libertà personale, sia per il contesto visivo sia per la postura e gli elementi di contorno. La foto è stata considerata idonea a ledere la dignità dell’interessato e non essenziale ai fini informativi, con conseguente violazione dell’art. 137, comma 3, Codice privacy e dell’art. 8, commi 1, 2 e 3, delle Regole deontologiche.

Misure adottate e conseguenze

Il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine esaminata e di fotografie assimilabili anche nell’archivio storico online dell’editore, fatta salva la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria. In luogo della sanzione pecuniaria, ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 58, par. 2, lett. b), GDPR. È stata anche disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

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