Ordinanza n. 674/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, che aveva accolto il ricorso contro l'esclusione da concorsi
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di un candidato escluso da procedure concorsuali, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98, comma 1, c.p.a. Il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevoli di considerazione, allo stato cautelare, i motivi d'appello fondati sul tenore testuale delle norme applicabili, analoghe a quelle previste per le Forze armate dall'art. 635 c.m. e per la Guardia di finanza dall'art. 20 d.lgs. n. 199 del 1995, nonché sulla loro interpretazione secondo la tradizionale giurisprudenza del Consiglio di Stato. È stata inoltre valorizzata la circostanza che l'originario ricorrente non aveva impugnato le graduatorie dei concorsi dai quali era stato escluso e che non era stato integrato il contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti i graduati; tali omissioni erano state ritenute idonee a determinare l'inammissibilità dell'impugnativa dell'esclusione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale dal Ministero e ha sospeso gli effetti esecutivi della sentenza del TAR impugnata. La sospensione è stata giustificata dal fumus boni iuris, ravvisato nella consistenza dei motivi d'appello alla luce del testo delle norme e della giurisprudenza tradizionale, nonché dal rilievo delle possibili carenze processuali consistenti nella mancata impugnazione delle graduatorie e nella mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei graduati. Nel bilanciamento degli interessi è risultato prevalente l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure concorsuali e l'interesse dei controinteressati a non essere pretermessi senza contraddittorio. La trattazione del merito è stata fissata al 27 ottobre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari; nel caso concreto tali presupposti sono stati ravvisati nella consistenza dei motivi d'appello e nella prevalenza degli interessi pubblico e dei controinteressati.
art. 98 c.p.a.
È stato richiamato per la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione del merito dell'appello.
art. 55 c.p.a.
È stato richiamato insieme all'art. 98, comma 2, c.p.a. per la fissazione dell'udienza pubblica di merito.
art. 635 c.m.
Norma indicata come analoga, per le Forze armate, alle disposizioni applicate nella controversia e rilevante per l'interpretazione testuale posta a fondamento dei motivi d'appello.
art. 20 d.lgs. n. 199 del 1995
Norma indicata come analoga, per la Guardia di finanza, alle disposizioni applicate nella controversia e richiamata quale riferimento interpretativo.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando i motivi d'appello presentano, allo stato degli atti, una consistente plausibilità giuridica fondata sul tenore testuale delle norme applicabili e sull'orientamento giurisprudenziale consolidato.
- L'impugnazione dell'esclusione da una procedura concorsuale può risultare inammissibile quando il candidato non impugni anche la graduatoria dalla quale è stato escluso, qualora la contestazione incida sulla posizione degli altri graduati.
- Quando l'esito dell'impugnativa di un'esclusione concorsuale può incidere sulle posizioni di tutti i graduati, è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, anche mediante pubblici proclami; la sua omissione può giustificare, in sede cautelare, la sospensione della sentenza favorevole al candidato escluso.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure concorsuali e l'interesse dei controinteressati a non essere pretermessi senza contraddittorio possono prevalere sull'interesse individuale all'esecuzione immediata della sentenza di primo grado.
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