Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 30 del 6-2-2001

Disposizioni in materia di estensione e proroga dell’indennità di mobilità per l’anno 2001. Nuove disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del decreto-legge n. 346/2000 e della legge finanziaria 2001 n. 388/2000 in materia di indennità di mobilità e di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. Vengono disciplinate proroghe al 31 dicembre 2001, estensioni a specifiche categorie di lavoratori e imprese, riduzioni percentuali delle prestazioni, limiti di spesa e unità massime indennizzabili. Per alcune fattispecie si rinvia a successive istruzioni, mentre per altre sono indicati i criteri operativi e i termini per le domande.

Indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia: proroghe, estensioni e nuove disposizioni 2001

Indennità di mobilità e trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia: proroghe e nuove misure per il 2001

La circolare esamina l’impatto del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), sulle prestazioni di sostegno al reddito. Il documento ricostruisce le proroghe dell’indennità di mobilità, le estensioni a categorie specifiche di lavoratori e le nuove disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, indicando anche limiti di spesa, platee beneficiarie e modalità applicative.

Quadro normativo e effetti della legge finanziaria 2001

Il decreto-legge n. 346/2000 aveva introdotto nuove regole in materia di indennità di mobilità; successivamente la legge n. 388/2000, all’art. 78, ne ha modificato il contenuto e ha introdotto ulteriori misure per il settore edilizio. Rileva, in particolare, il comma 33 dell’art. 78, che fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 346, con efficacia dal 27 gennaio 2001.

Proroghe dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001

La circolare elenca diverse ipotesi di proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001, sempre entro limiti di spesa predeterminati e spesso per lavoratori già individuati in precedenti atti o elenchi.

  • Art. 1, comma 6, lett. c): proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all’art. 62, comma 1, lett. b), della legge n. 488/1999, in favore di 1.900 unità, entro lire 46,4 miliardi.

    • La platea riguarda lavoratori che avevano beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, della legge n. 608/1996.
    • I nominativi erano già stati individuati con vari decreti ministeriali; l’elenco è richiamato nel messaggio n. 33820 dell’11 giugno 1999.
    • L’indennità di mobilità, già ridotta del 10% ai sensi della legge n. 488/1999, subisce un’ulteriore riduzione del 10% per effetto del comma 17 dell’art. 1 del decreto-legge n. 346.
  • Art. 1, comma 6, lett. g): estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai lavoratori sospesi o licenziati entro il 31 dicembre 2001 da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e da imprese di vigilanza con più di 15 addetti, entro lire 10,83 miliardi.

    • La circolare precisa che la disposizione non riguarda le imprese commerciali, per le quali rinvia al punto F.
    • Per le agenzie di viaggio, i tour operator e la vigilanza si riserva successive istruzioni, anche alla luce dell’art. 78, comma 33, della legge n. 388/2000.
  • Art. 1, comma 6, lett. h): proroga dei trattamenti di mobilità ex art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, e di disoccupazione speciale per l’edilizia ex art. 11, comma 2, della stessa legge, in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del SULCIS.

    • La proroga è fino al 31 dicembre 2001, entro lire 9,1 miliardi.
    • La Sede regionale INPS per la Sardegna deve far prorogare i trattamenti soltanto ai lavoratori già individuati, nel limite di 350 unità previsto dalla legge n. 144/1999.
    • Anche qui si applica l’ulteriore riduzione del 10%, che porta a una riduzione complessiva del 20% rispetto agli importi originari.
  • Art. 1, comma 6, lett. i): proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001 per due categorie di lavoratori.

    • Lavoratori che avevano già beneficiato fino al 31 dicembre 2000 della proroga ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. i), della legge n. 488/1999.
    • Lavoratori di cui all’art. 45, comma 17, lett. c), della legge n. 144/1999.
    • Per il primo gruppo, i beneficiari sono lavoratori con mobilità scaduta entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate dalla legge n. 219/1981, per le quali siano state avviate le procedure per i contratti d’area.
    • Per il secondo gruppo, si tratta di lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi della legge n. 64/1986 (Valbasento).
    • I numeri massimi indennizzabili sono 336 unità per il primo gruppo e 380 per il secondo, con spese rispettivamente pari a lire 8,5 miliardi e lire 7,5 miliardi.
    • Anche in questo caso la prestazione subisce una decurtazione complessiva del 20%.

Indennità di mobilità in casi particolari

La circolare disciplina ulteriori fattispecie connesse a situazioni aziendali o territoriali specifiche.

  • Art. 1, comma 10: proroga per un massimo di 12 mesi dell’indennità di mobilità in scadenza nel corso del 2001 per lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate da interventi derivanti da graduatorie speciali richiamate dalla normativa del 1992, dalle delibere CIPE e dal decreto ministeriale 22 luglio 1999.

    • Per l’applicazione della norma si attendono successive istruzioni ministeriali per l’esatta individuazione dei destinatari.
    • L’importo dell’indennità è ridotto del 10%.
  • Art. 1, comma 13: riconoscimento dell’indennità di mobilità a lavoratori dipendenti da aziende fallite dopo mancata approvazione di una precedente istanza di concordato preventivo con cessione dei beni.

    • Si tratta di lavoratori che avevano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, collocati in mobilità entro il 1996 e già destinatari del trattamento salariale previsto dal decreto-legge n. 478/1993, convertito dalla legge n. 56/1994.
    • Il periodo indennizzabile corrisponde alla durata effettiva del trattamento salariale concesso ai sensi della legge n. 56/1994.
    • La domanda va presentata alle sedi INPS territorialmente competenti entro 60 giorni dal 26 gennaio 2001.
    • Le sedi devono trasmettere al Progetto Prestazioni a Sostegno del Reddito – Area disoccupazione e mobilità l’elenco delle istanze con cognome e nome, data di nascita, periodo indennizzabile e importo mensile.
    • Il pagamento è subordinato all’esplicita autorizzazione della Direzione generale.
  • Art. 1, comma 14: proroga al 31 dicembre 2001 dell’indennità di mobilità per lavoratori con scadenza entro il 14 febbraio 2000, dipendenti da aziende interessate da accordi di programma ex legge n. 64/1986 e operanti alla data di approvazione dell’accordo (Valbasento).

    • La disposizione originaria prevedeva 145 beneficiari entro un limite di lire 7 miliardi.
    • L’art. 78, comma 29, della legge n. 388/2000 estende il beneficio a 289 lavoratori, con limite di spesa complessivo pari a lire 14 miliardi.
    • I nominativi sono acquisibili presso la Direzione provinciale del lavoro di Matera.
  • Ulteriore proroga per contratti d’area: la stessa norma proroga fino al 31 dicembre 2001 l’indennità di mobilità per lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge n. 219/1981, per le quali siano stati avviati contratti d’area.

    • Il limite di spesa è pari a lire 3,2 miliardi.
    • I beneficiari sono 51, come da elenco trasmesso dalla Sede di Potenza.
    • Anche qui trovano applicazione le riduzioni previste dal comma 17 dell’art. 1 del decreto-legge n. 346: 10% per l’anno 2000 e 20% per l’anno 2001.

Imprese commerciali, turismo e vigilanza

Il punto F della circolare si concentra sulle imprese commerciali e, in parte, sul turismo e sulla vigilanza.

  • Il comma 15 dell’art. 1 del decreto-legge n. 346 aveva esteso l’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2000 ai lavoratori licenziati da imprese commerciali con 51-200 dipendenti, da agenzie di viaggio e turismo con oltre 50 dipendenti e da imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
  • Le istruzioni erano state già fornite con il messaggio n. 1201 del 1° dicembre 2000.
  • L’art. 78, comma 15, lett. a), della legge n. 388/2000 ha poi esteso al 31 dicembre 2001 il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità limitatamente ai lavoratori sospesi o licenziati dalle aziende commerciali che occupino da 51 a 200 dipendenti.
  • Poiché la norma ha stanziato lire 50 miliardi per coprire l’onere differenziale tra prestazioni e contributi, le sedi possono riconoscere il trattamento di mobilità solo per i lavoratori licenziati entro il 31 marzo 2001.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

La legge n. 388/2000 introduce anche misure specifiche per il settore edilizio.

  • Art. 78, comma 15, lett. e) – trattamento anticipato: i lavoratori edili licenziati nel periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001, beneficiari del trattamento speciale di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991, possono chiedere la corresponsione anticipata secondo le regole della mobilità anticipata ex art. 7, comma 5, della stessa legge.

  • La disposizione si applica anche ai beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994.

  • Il limite di spesa è pari a lire 2 miliardi.

  • Per la corresponsione anticipata si rinvia alle circolari n. 124/1993, n. 74/1994, n. 70/1996 e n. 32/2000.

  • Art. 78, comma 22 – contribuzione figurativa: la contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000, relativi al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, è utile sia per il diritto sia per la misura dei trattamenti pensionistici diretti, compreso quello di anzianità.

Aspetti procedurali

La circolare preannuncia che le disposizioni relative alla procedura automatizzata saranno comunicate separatamente dalla Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.

In diversi punti è inoltre richiesto l’uso della procedura automatizzata per applicare le riduzioni percentuali delle prestazioni, mentre per alcune fattispecie è necessaria la successiva autorizzazione della Direzione generale o l’attesa di ulteriori istruzioni ministeriali.

Punti principali

Quadro normativo e salvezza degli atti del decreto-legge n. 346/2000

La circolare segnala che il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, ha introdotto nuove disposizioni in materia di indennità di mobilità; la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, ha poi modificato tali disposizioni e introdotto norme sul trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. Il comma 33 dell’art. 78 salva atti, provvedimenti, effetti e rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 346, con efficacia dal 27 gennaio 2001.

Proroghe e riduzioni dell’indennità di mobilità

Sono richiamate diverse proroghe fino al 31 dicembre 2001 per lavoratori già individuati in precedenti provvedimenti o elenchi, con specifici limiti di spesa e numeri massimi di beneficiari. In più casi la prestazione subisce una riduzione aggiuntiva del 10 per cento per effetto dell’art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 346, che si somma alla riduzione già applicata ai sensi della legge n. 488/1999, determinando una decurtazione complessiva del 20 per cento per alcune fattispecie.

Misure per settori e casi specifici

La circolare distingue le proroghe e gli ampliamenti relativi a lavoratori di agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza, alle imprese commerciali, ai lavoratori del SULCIS, ai lavoratori di aree con contratti d’area e ai casi legati a crisi industriali o fallimentari. Per alcune categorie, come quelle del turismo e della vigilanza, si rinvia a successive istruzioni; per altre, come il caso dei lavoratori falliti o delle aree VALBASENTO, sono indicati termini di domanda, elenchi nominativi e autorizzazioni preventive.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

La legge n. 388/2000 introduce una disciplina favorevole per i lavoratori edili: mobilità anticipata per chi sia licenziato nel 2001 e benefici del trattamento speciale di disoccupazione in relazione alla contribuzione figurativa. La circolare precisa che il trattamento anticipato può essere richiesto anche da chi percepisce il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 451/1994, nel rispetto di un limite di spesa di lire 2 miliardi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.