Circolare numero 28 del 6-2-2001
Decorrenza degli effetti della riduzione dell’aliquota del contributo ex CUAF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, a parziale modifica delle precedenti istruzioni in materia di regolarizzazioni, che per le imprese autorizzate dalle Agenzie con c.a. 3V ma prive dei requisiti individuati dalla circolare n. 190/2000, trova applicazione il principio di irretroattività previsto dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995. La revoca dell’agevolazione non opera quindi in modo retroattivo, ma decorre dalla data di emanazione della circolare n. 190/2000, che ha definito i criteri per qualificare come "commerciale" l’attività svolta nel settore terziario e quindi per ammetterla alla riduzione del contributo CUAF.
Revoca del c.a. 3V e decorrenza degli effetti per le imprese senza titolo alla riduzione CUAF
Revoca del c.a. 3V e decorrenza degli effetti per le imprese senza titolo alla riduzione CUAF
La circolare interviene a parziale modifica delle istruzioni contenute nella circolare n. 190 del 17 novembre 2000, limitatamente alle operazioni di regolarizzazione collegate all’assegnazione del c.a. 3V. L’obiettivo è chiarire la decorrenza degli effetti della revoca per le imprese che, pur autorizzate dalle Agenzie con c.a. 3V, non risultano in possesso dei requisiti per l’aliquota ridotta del contributo ex CUAF.
Ambito di applicazione
La precisazione riguarda la generalità delle imprese che hanno ottenuto l’attribuzione del c.a. 3V ma che non rientrano tra i soggetti aventi titolo secondo i criteri già definiti ai punti 1) e 2) della circolare n. 190/2000. In altri termini, si tratta dei casi in cui l’autorizzazione era stata concessa, ma successivamente è emersa l’assenza dei presupposti richiesti per beneficiare della riduzione del contributo destinato al finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare.
Quadro normativo richiamato
Per questi soggetti viene richiamato l’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, nella parte in cui stabilisce che le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale e riferiti a intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio di irretroattività, dalla data fissata dall’INPS. Il richiamo serve a fondare la scelta di non attribuire effetti retroattivi alla revoca.
Decorrenza della revoca del c.a. 3V
La conseguenza operativa è che la revoca dell’attribuzione del c.a. 3V per tali soggetti decorre dalla data di emanazione della circolare n. 190/2000. Da tale data, infatti, sono stati individuati i criteri che qualificano come "commerciale", nell’ambito del settore terziario, l’attività svolta dalle imprese e che giustificano, in base alla lettura comparata delle norme succedutesi nel tempo, l’ammissione alla riduzione del contributo per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare.
Effetti pratici
La circolare conferma quindi che, per le imprese prive del titolo sostanziale alla riduzione, la revoca non opera retroattivamente ma solo dal momento in cui la disciplina di riferimento è stata chiarita con la circolare n. 190/2000. In questo modo viene precisato il trattamento delle posizioni già autorizzate e si delimitano gli effetti delle regolarizzazioni contributive.
Punti principali
Oggetto della modifica
Viene rivisto, in parte, il contenuto degli ultimi due capoversi della circolare n. 190 del 17 novembre 2000, con specifico riferimento alle operazioni di regolarizzazione delle posizioni contributive.
Soggetti interessati
La precisazione riguarda la generalità delle imprese autorizzate dalle Agenzie con attribuzione del c.a. 3V, ma che non hanno diritto all’aliquota ridotta del contributo ex CUAF sulla base dei criteri di cui ai punti 1) e 2) della circolare n. 190/2000.
Principio applicato
Per tali soggetti si applica l’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, secondo cui le variazioni di inquadramento disposte con provvedimenti di efficacia generale per intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio di irretroattività, dalla data fissata dall’INPS.
Decorrenza della revoca
La revoca dell’attribuzione del c.a. 3V produce effetti dalla data di emanazione della circolare n. 190/2000, e non da un momento precedente.
Criterio sostanziale richiamato
La circolare n. 190/2000 ha individuato i criteri che qualificano come "commerciale", nell’ambito del settore terziario, l’attività svolta dalle imprese; tale qualificazione consente l’accesso alla riduzione del contributo per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare sulla base della lettura comparata delle norme succedutesi nel tempo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 feb 2001Circolare numero 29 del 6-2-2001
- Circolare · 6 feb 2001Circolare numero 30 del 6-2-2001
- Circolare · 6 feb 2001Circolare numero 31 del 6-2-2001
- Circolare · 7 feb 2001Circolare numero 32 del 7-2-2001
- Circolare · 8 feb 2001Circolare numero 33 del 8-2-2001
- Circolare · 8 feb 2001Circolare numero 23Bis del 8-2-2001
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →