Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 32 del 7-2-2001

: 1. Premessa. Legge 12 novembre 2000, n.342. a) art.34 b) art.37 3. Contributi 2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge n. 342/2000 sul trattamento fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative e sul relativo regime contributivo presso la Gestione separata, con decorrenza dal 1° gennaio 2001. Vengono chiariti l’imponibile contributivo, l’aliquota 2001, il massimale, gli adempimenti di denuncia e il termine di versamento del 16 febbraio 2001, con una disciplina provvisoria per il calcolo dei contributi al lordo della quota a carico del collaboratore. La circolare affronta inoltre la nuova qualificazione, come redditi diversi, dei compensi per attività sportive dilettantistiche, precisando che tali emolumenti non sono più soggetti a contribuzione nella Gestione separata. Sono confermati i termini per le denunce GLA e richiamate alcune esclusioni e regole applicative già chiarite dal Ministero delle Finanze.

Nuove regole fiscali e contributive per le collaborazioni coordinate e continuative e per i compensi sportivi dilettantistici

Nuove disposizioni fiscali e contributive per collaborazioni coordinate e continuative e compensi sportivi dilettantistici

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative della legge 12 novembre 2000, n. 342, con effetto dal 1° gennaio 2001, in materia di redditi da collaborazione coordinata e continuativa e di contribuzione dovuta alla Gestione separata. Vengono inoltre chiariti gli effetti della nuova qualificazione fiscale dei compensi per attività sportive dilettantistiche e i conseguenti riflessi previdenziali.

Inquadramento normativo delle collaborazioni coordinate e continuative

L’art. 34 della legge n. 342/2000 ridefinisce i redditi da collaborazione coordinata e continuativa, qualificandoli come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tramite l’inserimento della lettera c-bis) nel comma 1 dell’art. 47 del TUIR. Da tale modifica derivano l’abrogazione della lettera a) del comma 2 dell’art. 49 e del primo periodo del comma 8 dell’art. 50 del TUIR.

La circolare precisa che tutti i rinvii normativi previgenti all’art. 49, comma 2, lettera a), contenuti in disposizioni anteriori, devono ora intendersi riferiti all’art. 47, comma 1, lettera c-bis). Ne consegue la modifica dei richiami contenuti anche nella disciplina della legge n. 335/1995 e nelle relative disposizioni attuative, con il venir meno del rinvio all’art. 50, comma 8, ai fini della base imponibile contributiva.

Base imponibile contributiva e disciplina provvisoria per il 2001

Resta fermo il principio di cui all’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995, secondo cui il contributo previdenziale va applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri previsti ai fini IRPEF, come risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi.

Nel nuovo assetto normativo, l’imponibile ai fini contributivi per i collaboratori coordinati e continuativi, dal 1° gennaio 2001, coincide con il reddito assimilato al lavoro dipendente determinato ai sensi dell’art. 48-bis del TUIR e, per il richiamo in esso contenuto, dell’art. 48. La circolare sottolinea tuttavia che i compensi corrisposti dal gennaio 2001, per effetto del criterio di cassa, non sono più redditi di lavoro autonomo e non possono essere determinati con il vecchio meccanismo dell’art. 50, comma 8, del TUIR, che prevedeva anche la riduzione forfetaria del 5%.

Contributi previdenziali: criterio provvisorio di calcolo

La circolare evidenzia una possibile incongruenza tra imponibile fiscale e imponibile contributivo, poiché l’art. 48, comma 2, del TUIR esclude dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati per effetto di disposizioni di legge. In astratto, ciò porterebbe a determinare i contributi sulla base dell’imponibile IRPEF del collaboratore, già al netto della quota di contributo a suo carico.

Poiché la questione è stata sottoposta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la circolare autorizza, in via provvisoria e salvo conguagli, i committenti a calcolare i contributi dovuti sugli emolumenti erogati nel gennaio 2001 ai sensi dell’art. 48 del TUIR ma al lordo della quota contributiva a carico del collaboratore. Tale deroga riguarda esclusivamente il trattamento dei contributi previdenziali e non incide sugli altri criteri di determinazione dell’imponibile previsti dall’art. 48.

Regole fiscali richiamate dall’art. 48 del TUIR

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, la circolare richiama il principio secondo cui concorrono al reddito tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. La quantificazione in denaro dei valori è disciplinata dai commi da 3 a 9 dell’art. 48 del TUIR.

Non concorrono invece, in tutto o in parte, alla formazione del reddito le somme e i valori elencati nel comma 2 del medesimo articolo. A titolo esemplificativo vengono richiamati:

  • le erogazioni liberali non superiori a lire 500.000;
  • la somministrazione di vitto;
  • le prestazioni di trasporto collettivo;
  • il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro il limite complessivo di lire 4.000.000 nel periodo d’imposta.

Indennità di trasferta e sede di lavoro

La circolare richiama i chiarimenti del Ministero delle Finanze sulla disciplina delle indennità di trasferta. Per applicare il comma 5 dell’art. 48 del TUIR è necessario verificare se la prestazione sia stata resa fuori dalla sede di lavoro, normalmente individuata dal datore di lavoro nella lettera o nel contratto di assunzione.

Quando, per la natura dell’attività di collaborazione, non sia possibile determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificarla con quella della società, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del lavoratore. Il criterio è indicato come utilizzabile, ad esempio, per gli amministratori di società o enti, salvo diversa indicazione nell’atto di nomina.

Ambito delle collaborazioni coordinate e continuative

La nuova definizione contenuta nell’art. 47, comma 1, lettera c-bis), del TUIR chiarisce che possono rientrare nelle collaborazioni coordinate e continuative anche attività manuali e operative, purché sussistano tutti gli altri presupposti della collaborazione.

La circolare ritiene inoltre che la modifica non alteri in modo sostanziale l’esclusione già operante per le fattispecie nelle quali gli uffici o le attività rientrano nell’oggetto della professione esercitata dal soggetto. Viene invece evidenziato come elemento maggiormente innovativo il riferimento alle prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente, ai fini della loro esclusione dall’area delle collaborazioni coordinate e continuative.

Compensi per attività sportive dilettantistiche

L’art. 37 della legge n. 342/2000 qualifica come redditi diversi i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque altro organismo riconosciuto con le medesime finalità. Tali compensi vengono inseriti nell’art. 81, comma 1, del TUIR.

Poiché la disciplina previdenziale novellata riguarda esclusivamente i redditi di cui all’art. 47, comma 1, lettera c-bis), questi emolumenti non sono più assoggettabili alla contribuzione della Gestione separata. Restano quindi superate le istruzioni della circolare n. 121 del 27 giugno 2000.

La circolare precisa tuttavia che, pur essendo il nuovo inquadramento decorso dal 1° gennaio 2000, non possono essere rimborsati i contributi previdenziali eventualmente versati nel 2000 in applicazione della disciplina previgente, in forza della salvezza degli atti compiuti prima dell’entrata in vigore della legge.

Aliquote, massimale e ambito soggettivo nel 2001

Per l’anno 2001 la misura complessiva del contributo resta fissata al 13%, ripartita in:

  • 12,50% per invalidità, vecchiaia e superstiti;
  • 0,50% per maternità, assegni per il nucleo familiare e assistenza di malattia in caso di ricovero ospedaliero.

Per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e per i pensionati l’aliquota continua a essere pari al 10%. Il massimale imponibile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è indicato per il 2001 in lire 148.014.000.

La circolare precisa inoltre che le nuove disposizioni non si applicano ai liberi professionisti privi di cassa previdenziale né ai venditori porta a porta.

Criterio di cassa e decorrenza della deroga sui pagamenti a cavallo d’anno

Resta confermato il criterio di cassa quale principio generale della Gestione separata. La deroga dell’art. 48, comma 1, del TUIR, secondo cui si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo, troverà applicazione solo a decorrere dall’anno 2002.

Adempimenti dichiarativi e scadenze

Nulla cambia quanto a modalità e termini di versamento dei contributi. La quota di rivalsa a carico del collaboratore resta pari a un terzo dell’onere complessivo.

Sul piano degli adempimenti, la circolare stabilisce che entro il 31 marzo 2001 i committenti devono presentare la denuncia degli emolumenti corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nei secondi, terzi e quarti trimestri del 2000 mediante i modelli GLA di nuova istituzione. Per chi utilizza supporto magnetico, il termine è prorogato al 30 aprile 2001.

Per gli emolumenti corrisposti nel 2001, la denuncia dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2002, ovvero entro il 30 aprile 2002 in caso di supporto magnetico. La circolare precisa che tali termini si riferiscono al periodo di corresponsione degli emolumenti e non al periodo di svolgimento della prestazione.

Chiusura operativa

La circolare si conclude richiamando l’attenzione sui chiarimenti già emanati dal Ministero delle Finanze e annunciando ulteriori comunicazioni sulle questioni ancora soggette a determinazioni ministeriali, in particolare per gli aspetti contributivi provvisoriamente regolati.

Punti principali

Riforma fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative

L’art. 34 della legge n. 342/2000 qualifica i redditi da collaborazione coordinata e continuativa come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inserendo la lettera c-bis) nel comma 1 dell’art. 47 del TUIR e abrogando i previgenti rinvii all’art. 49, comma 2, lettera a), e all’art. 50, comma 8. Dal 1° gennaio 2001 tali compensi non sono più redditi di lavoro autonomo e non si applica più il vecchio criterio forfetario di determinazione dell’imponibile.

Base imponibile contributiva e criterio provvisorio

In via ordinaria, il contributo previdenziale dovrebbe essere determinato sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, con esclusione dei contributi stessi per la quota a carico del lavoratore. Poiché ciò creava un’incongruenza, la circolare autorizza provvisoriamente i committenti a versare i contributi sugli emolumenti corrisposti nel mese di gennaio 2001 calcolati ai sensi dell’art. 48 del TUIR ma al lordo della quota contributiva a carico del collaboratore, in attesa di eventuali conguagli e di chiarimenti ministeriali.

Regole di determinazione del reddito imponibile

Restano ferme le regole dell’art. 48 del TUIR per la determinazione dell’imponibile: costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta, anche in forma di erogazioni liberali, mentre le esclusioni sono quelle previste dal comma 2. La circolare richiama, tra gli esempi, le erogazioni liberali fino a lire 500.000, la somministrazione di vitto, i trasporti collettivi e il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro lire 4.000.000 annue.

Indennità di trasferta e sede di lavoro

Viene richiamata la circolare del Ministero delle Finanze n. 7 del 26 gennaio 2001, che per l’applicazione delle regole sulle trasferte richiede di verificare se la prestazione sia resa fuori dalla sede di lavoro. Quando la sede non sia determinabile contrattualmente, si può fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore, criterio utilizzabile, ad esempio, per amministratori di società o enti salvo diversa individuazione nell’atto di nomina.

Ambito delle collaborazioni coordinate e continuative

La nuova definizione normativa chiarisce che possono rientrare nelle collaborazioni coordinate e continuative anche attività manuali e operative, purché ricorrano gli altri presupposti della collaborazione. La circolare ritiene inoltre sostanzialmente invariata l’esclusione delle attività che rientrano nell’oggetto della professione esercitata dal soggetto, mentre segnala come più innovativo il riferimento alle prestazioni rientranti nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente.

Compensi per attività sportive dilettantistiche

L’art. 37 della legge n. 342/2000 qualifica come redditi diversi i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da altri organismi riconosciuti. Poiché la norma previdenziale riguarda solo i redditi di cui all’art. 47, comma 1, lettera c-bis), tali compensi non sono più soggetti alla contribuzione alla Gestione separata. Restano superate le istruzioni della circolare n. 121 del 27 giugno 2000.

Decorrenza e rimborsi dei contributi sui compensi sportivi

Sebbene il nuovo inquadramento decorra dal 1° gennaio 2000, la circolare precisa che non possono essere rimborsati i contributi eventualmente versati nel 2000 in applicazione della normativa precedente, richiamando la salvezza degli atti adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge.

Aliquote, massimale e soggetti interessati nel 2001

Per il 2001 l’aliquota complessiva resta fissata al 13%, di cui il 12,50% per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,50% per maternità, assegni per il nucleo familiare e assistenza di malattia in caso di ricovero ospedaliero. Per i soggetti iscritti ad altre gestioni obbligatorie e per i pensionati l’aliquota continua a essere del 10%. Il massimale imponibile per il 2001 è pari a lire 148.014.000. La disciplina non si applica ai liberi professionisti privi di cassa previdenziale né ai venditori porta a porta.

Criterio di cassa e decorrenza della deroga

Resta fermo il criterio di cassa proprio della Gestione separata. La deroga dell’art. 48, comma 1, del TUIR, che considera percepite nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo, si applicherà solo dal 2002.

Denunce e scadenze operative

Entro il 31 marzo 2001 i committenti devono presentare la denuncia degli emolumenti corrisposti ai collaboratori nei secondi, terzi e quarti trimestri del 2000, tramite i modelli GLA; chi utilizza supporto magnetico può rinviare l’adempimento al 30 aprile 2001. Per gli emolumenti corrisposti nel 2001 la denuncia dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2002, ovvero entro il 30 aprile 2002 con supporto magnetico. I termini sono riferiti al periodo di corresponsione degli emolumenti e non al periodo di svolgimento delle prestazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.