Circolare numero 33 del 8-2-2001
1. minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori; 2. retribuzioni convenzionali in genere; 3. rapporti di lavoro a tempo parziale; 4. quota di retribuzione soggetta nell'anno 2001 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438; 5. aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile; 6. limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi; 7. valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; 8. regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2/9/1997, n. 314); 9. contributo apprendisti per l'anno 2001; 10. regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2001, i minimali di retribuzione e i principali imponibili/contributi ai fini previdenziali e assistenziali, applicando l'indice ISTAT del 2,6% e richiamando le regole generali del D.L. n. 338/1989, della legge n. 638/1983 e della normativa collegata. Vengono indicati i valori minimi giornalieri, le retribuzioni convenzionali per specifiche categorie di lavoratori, il massimale contributivo e pensionabile, il limite per l'accredito dei contributi, gli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, il regime di decontribuzione per il secondo livello, gli importi per gli apprendisti e le modalità di regolarizzazione delle differenze contributive per gennaio 2001.
Minimali e retribuzioni convenzionali per l'anno 2001 ai fini contributivi
Minimali di retribuzione e basi contributive per l'anno 2001
La circolare aggiorna i principali valori contributivi e retributivi da applicare dal periodo di paga in corso al 1/1/2001, sulla base della variazione ISTAT del 2,6% rilevata per l'anno 2000. Il documento richiama i criteri generali in materia di base imponibile contributiva, i minimali di retribuzione giornaliera, le retribuzioni convenzionali di specifiche categorie, i massimali e i limiti utili per l'accredito contributivo, nonché gli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente e le regole per la regolarizzazione delle eventuali differenze contributive.
Quadro normativo generale
La circolare ribadisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore agli importi stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. Tale principio si applica anche ai datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva.
La norma interpretativa dell'art. 2, comma 25, della legge 28/12/1995, n. 549, chiarisce che, in presenza di più contratti collettivi per la medesima categoria, occorre fare riferimento a quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La circolare precisa inoltre che questa disciplina non sostituisce i minimali di retribuzione giornaliera già esistenti, che restano oggetto di rivalutazione annuale.
Minimali di retribuzione giornaliera
Per la generalità dei lavoratori, il minimale giornaliero per il 2001 è fissato in L. 39.060 (€ 20,17), rispetto al precedente importo di L. 38.070 (€ 19,66). Il valore deriva dall'adeguamento previsto dall'art. 1 della legge 26/9/1981, n. 537, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita.
Ai fini dell'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, il limite di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, come modificata dalla legge n. 389/1989, è pari al 40% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore al 1/1/2001. Poiché tale trattamento minimo è indicato in L. 740.350 (€ 382,36), il limite settimanale è pari a L. 296.140 (€ 152,94) e il corrispondente minimo giornaliero è L. 70.333 (€ 36,32).
Riposi per allattamento
In materia di indennità di allattamento ex art. 8 della legge n. 903/1977, la circolare richiama il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge 8/3/2000, n. 53, che ha modificato gli artt. 10 e 15 della legge 30/12/1971, n. 1204. Viene evidenziato che, per effetto della copertura figurativa dei riposi per allattamento e della possibilità di integrare i relativi periodi, vengono meno le precedenti istruzioni in materia di osservanza del minimale richiamate dalla circolare n. 806/1986.
Retribuzioni convenzionali in genere
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera è determinato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981. Tale importo, rivalutabile secondo l'art. 22 della legge n. 160/1975, passa per il 2001 da L. 38.070 (€ 19,66) a L. 39.060 (€ 20,17).
Cooperative ex DPR n. 602/1970
Per i lavoratori soci di società e organismi cooperativi rientranti nel DPR 30/4/1970, n. 602, la circolare distingue tra imponibile giornaliero ai fini IVS e imponibile giornaliero ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS.
Per i contributi IVS, il D.M. 3/12/1999 prevede che l'imponibile medio giornaliero non possa essere inferiore al limite necessario per coprire 52 settimane utili ai fini pensionistici. Tale limite corrisponde al 40% del trattamento minimo di pensione FPLD. Con trattamento minimo 2001 pari a L. 740.350 (€ 382,36), il limite settimanale è L. 296.140 (€ 152,94) e l'imponibile giornaliero convenzionale è L. 49.360 (€ 25,49), con imponibile mensile convenzionale pari a L. 839.120 (€ 433,37) su 17 giornate e a L. 1.283.360 (€ 662,80) su 26 giornate.
Per le contribuzioni diverse dall'IVS, l'imponibile giornaliero resta pari al minimale di legge di L. 39.060 (€ 20,17), con imponibile mensile convenzionale di L. 664.020 (€ 342,94) su 17 giornate e di L. 1.015.560 (€ 524,49) su 26 giornate. La circolare precisa che restano ferme eventuali determinazioni di miglior favore adottate con decreto ministeriale.
Quanto ai periodi di occupazione media mensile, è confermato il criterio generale delle 26 giornate; per i territori del Mezzogiorno e per Campania e Basilicata è previsto il piano di riallineamento con 17 giornate nel 2001, 20 nel 2002, 23 nel 2003 e 26 nel 2004, salvo facoltà delle cooperative di optare per i periodi stabiliti per il restante territorio nazionale in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli.
Cooperative sociali
Per i soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi, in assenza di decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 35 del T.U. A.F., la contribuzione va versata sulle retribuzioni effettive, con applicazione dei minimali generali e dei limiti di retribuzione giornaliera previsti dalla normativa ordinaria.
Il D.M. 22/9/2000 stabilisce che dal 1/1/2001 l'imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici. Anche in questo caso, il trattamento minimo FPLD di L. 740.350 (€ 382,36) comporta un limite settimanale di L. 296.140 (€ 152,94) e un imponibile giornaliero convenzionale di L. 49.360 (€ 25,49), con imponibile mensile convenzionale di L. 1.283.360 (€ 662,80) su 26 giornate.
Lo stesso decreto fissa inoltre a 26 giornate il periodo di occupazione media mensile dal 1/1/2001, elevando a tale valore eventuali periodi inferiori previsti da precedenti decreti ministeriali.
Equipaggi delle navi da pesca e piccola pesca cooperativa
Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 26/7/1984, n. 413, la circolare rinvia alle retribuzioni convenzionali stabilite per il 2001 dalle organizzazioni sindacali di categoria in base al rinnovo biennale intermedio del CCNL e riportate nelle tabelle della circolare n. 116/1999. Tali importi, se inferiori, vanno adeguati ai minimali di legge dello specifico settore.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13/3/1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per il 2001 è fissata in L. 977.000 mensili (€ 504,58), calcolata come 25 giornate da L. 39.060.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio, il minimo di retribuzione giornaliera segue l'adeguamento annuale previsto dalla legge n. 537/1981. Con la variazione ISTAT del 2,6%, l'importo per il 2001 passa a L. 39.060 (€ 20,17), rispetto a L. 38.070 (€ 19,66). Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 638/1983, il limite deve essere comunque ragguagliato a L. 70.333 (€ 36,32). Rimane inoltre applicabile la disciplina sulla retribuzione minima imponibile di cui al D.L. n. 338/1989.
Lavoro a tempo parziale
Anche nei rapporti di lavoro part-time si applica il principio della retribuzione minima imponibile previsto dal D.L. n. 338/1989, in coordinamento con la nozione di retribuzione imponibile di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. La retribuzione ai fini contributivi non può essere inferiore ai livelli previsti dalla contrattazione collettiva più rappresentativa.
La circolare ricorda inoltre l'esistenza di specifici minimali contributivi che vanno rispettati anche nel part-time. Per la determinazione del minimale orario, si applica il criterio previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 338/1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000. In caso di orario normale di 40 ore settimanali, il calcolo esemplificato porta a L. 10.550 (€ 5,45) orarie.
Settori con disciplina particolare e abrogazione del lavoro a orario ridotto
L'art. 11 del D.Lgs. n. 61/2000 ha abrogato l'art. 5 del D.L. n. 726/1984, eliminando la precedente particolare occupazione a orario ridotto non superiore a quattro ore giornaliere senza contratto part-time formale e il relativo "minimo dei minimi" pari al 4% del trattamento minimo mensile FPLD. La circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 123/2000.
Contributo aggiuntivo dell'1%
Ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14/11/1992, n. 438, per i regimi pensionistici con aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10% è dovuta, dal 1/1/1993, un'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per il 2001 la prima fascia è determinata in L. 68.048.000 (€ 35.660,32), ossia L. 5.671.000 (€ 2.928,83) mensili. Il versamento deve seguire il criterio della mensilizzazione. La circolare richiama, per il settore marittimo e per i pubblici servizi di trasporto, le precedenti istruzioni di prassi.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 e per chi opta per il sistema contributivo, è rivalutato al 2,6% e fissato per il 2001 in L. 148.014.000 (€ 76.442,85).
Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione FPLD in vigore al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Per il 2001 il trattamento minimo è L. 740.350 (€ 382,36), con limite settimanale di L. 296.140 (€ 152,94) e limite annuale di L. 15.399.280 (€ 7.953,06). La circolare precisa che, dal 1/1/2001, l'art. 7 del D.L. n. 463/1983 non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958, per effetto dell'art. 69, comma 7, della legge n. 388/2000.
Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente
Per il 2001 rimangono invariati gli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente stabiliti dal D.Lgs. n. 314/1997. La circolare elenca, tra gli altri:
- erogazioni liberali: tetto L. 500.000 (€ 258,23);
- prestazioni e indennità sostitutive della mensa: L. 10.240 (€ 5,29);
- fringe benefit: tetto L. 500.000 (€ 258,23);
- indennità di trasferta in Italia: intera L. 90.000 (€ 46,48), 2/3 L. 60.000 (€ 30,99), 1/3 L. 30.000 (€ 15,49);
- indennità di trasferta all'estero: intera L. 150.000 (€ 77,47), 2/3 L. 100.000 (€ 51,65), 1/3 L. 50.000 (€ 25,82);
- indennità di trasferimento: tetto Italia L. 3.000.000 (€ 1.549,37) ed estero L. 9.000.000 (€ 4.648,11);
- azioni offerte ai dipendenti: tetto L. 4.000.000 (€ 2.065,83).
Decontribuzione delle erogazioni di secondo livello
Per l'anno 2001 l'importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, ai sensi dell'art. 6, lettera e), del D.Lgs. n. 314/1997 e della legge n. 135/1997, è confermato nella misura del 3% della retribuzione annua, in forza dell'art. 49, comma 3, della legge n. 448/1999. Le modalità di calcolo rinviano a precedente prassi.
Contributi per gli apprendisti
In base alla variazione ISTAT del 2,6%, dal 1/1/2001 risultano aggiornati i contributi fissi dovuti per gli apprendisti. I valori indicati sono:
- contributo settimanale base FPLD: L. 148 (€ 0,08);
- contributo settimanale di adeguamento: L. 4.770 (€ 2,46);
- CUAF: L. 60 (€ 0,03);
- maternità: L. 32 (€ 0,02);
- INAIL: L. 180 (€ 0,09);
- totale settimanale esclusa INAIL: L. 5.010 (€ 2,59);
- totale settimanale compresa INAIL: L. 5.190 (€ 2,68).
Per le aziende artigiane il contributo di maternità resta fisso a L. 32 settimanali (€ 0,02) a carico del datore di lavoro. L'aliquota a carico dell'apprendista per il FPLD resta al 5,54% per i settori diversi dall'agricolo, mentre per l'apprendista operaio dipendente da aziende agricole sale al 5,04% (4,54% + 0,50%).
Regolarizzazione delle differenze contributive
Le aziende che non abbiano potuto applicare i nuovi valori nel versamento dei contributi relativi a gennaio 2001 possono regolarizzare il periodo entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Le differenze a debito vanno maggiorate degli interessi al tasso legale del 3,5%, calcolati dal 16/2/2001 fino al versamento, con utilizzo del codice "Q900" nel mod. DM10/2.
Per la regolarizzazione, la circolare fornisce istruzioni distinte:
- per le differenze generali di retribuzione imponibile, le aziende devono confrontare gli imponibili in vigore al 1/1/2001 con quelli già assoggettati a contribuzione e portare le differenze in aumento o diminuzione nelle retribuzioni del mese di regolarizzazione;
- per gli organismi cooperativi ex DPR n. 602/1970, le differenze IVS a debito vanno indicate nei quadri B/C del DM10/2 con la dicitura "Diff. IVS ex art. 2 DM 3/12/1999" e il codice "M188";
- per le differenze relative alle contribuzioni diverse dall'IVS va usato il codice "M301" con la dicitura "Diff. ex art. 3 DM 3/12/1999";
- per le differenze a credito di cui al punto 4, da restituire al lavoratore, si utilizzano i righi del quadro D del DM10/2 e i codici previsti dalla circolare n. 298/1992;
- per i contributi fissi degli apprendisti si usa il codice "M189" con la dicitura "Diff. Appr." nei quadri B/C.
Nota finale e valore dei dati
La circolare precisa che l'indice del 2,6% è utilizzato ai soli fini della determinazione provvisoria dei valori contributivi, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto per la loro definitività. In allegato sono riportate le tabelle A e B con i valori retributivi giornalieri per i diversi settori e qualifiche, con le specifiche note di adeguamento ai minimali di legge o ai limiti previsti per alcune categorie.
Punti principali
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
La base imponibile contributiva non può essere inferiore ai trattamenti retributivi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Per il 2001, alla luce dell'incremento ISTAT del 2,6%, il minimale giornaliero sale a L. 39.060 (€ 20,17). Tale importo va comunque coordinato con il minimale settimanale per l'accredito contributivo, pari al 40% del trattamento minimo di pensione FPLD, cioè L. 296.140 (€ 152,94), e con il relativo minimale giornaliero di L. 70.333 (€ 36,32).
Retribuzioni convenzionali e categorie particolari
La circolare disciplina i valori 2001 per lavoratori a domicilio, cooperative, pesca e altre categorie speciali. Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimo giornaliero è L. 39.060 (€ 20,17). Per i soci di cooperative ex DPR n. 602/1970 e per le cooperative sociali operanti nei servizi socio-assistenziali ed educativi, l'imponibile giornaliero IVS è L. 49.360 (€ 25,49), mentre per le contribuzioni diverse dall'IVS è L. 39.060 (€ 20,17). Sono inoltre fissati i periodi medi di occupazione mensile, con 26 giornate come regola generale e 17 giornate per il Mezzogiorno nel piano di riallineamento 2001. Per la piccola pesca cooperativa la retribuzione mensile è L. 977.000 (€ 504,58).
Part-time e settori a orario ridotto
Per i rapporti part-time continua ad applicarsi il criterio del minimale orario contributivo, derivante dal minimale giornaliero ragguagliato all'orario normale. La circolare richiama inoltre l'abrogazione, per effetto del D.Lgs. n. 61/2000, della particolare disciplina del lavoro con orario non superiore alle quattro ore giornaliere senza contratto part-time formale, inclusi il precedente minimo specifico e la relativa regolamentazione per l'istruzione prescolare.
Quota soggetta al contributo aggiuntivo dell'1%
Ai sensi dell'art. 3-ter della legge n. 438/1992, per il 2001 la prima fascia di retribuzione pensionabile è fissata in L. 68.048.000 (€ 35.660,32), pari a L. 5.671.000 (€ 2.928,83) mensili. Sulla quota eccedente tale soglia si applica il contributo aggiuntivo dell'1%, con criterio di mensilizzazione. La circolare ricorda anche l'estensione dell'obbligo ad alcuni dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo.
Massimale contributivo e limite per l'accredito dei contributi
Per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 e per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2001 è pari a L. 148.014.000 (€ 76.442,85). Il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi resta ancorato al 40% del trattamento minimo FPLD e corrisponde a L. 296.140 settimanali (€ 152,94), con un limite annuale di L. 15.399.280 (€ 7.953,06).
Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente
Per il 2001 restano invariati gli importi previsti dal D.Lgs. n. 314/1997 relativi a erogazioni liberali, mensa, fringe benefit, trasferte, trasferimenti e azioni offerte ai dipendenti. Sono indicati, tra gli altri, il tetto di L. 500.000 per erogazioni liberali e fringe benefit, le soglie per le indennità di trasferta in Italia e all'estero, i tetti per le indennità di trasferimento e il limite per le azioni offerte ai dipendenti, pari a L. 4.000.000 (€ 2.065,83).
Decontribuzione dei contratti di secondo livello
Per l'anno 2001 la misura massima della decontribuzione prevista per le erogazioni dei contratti collettivi di secondo livello resta confermata nel 3% della retribuzione annua. La circolare rinvia alle istruzioni di calcolo già fornite con precedenti documenti di prassi.
Apprendisti
A seguito della variazione ISTAT del 2,6%, sono aggiornati dal 1/1/2001 i contributi fissi per apprendisti: contributo base FPLD, contributo di adeguamento, CUAF, maternità e INAIL, con totale settimanale di L. 5.010 (€ 2,59) esclusa INAIL e L. 5.190 (€ 2,68) compresa INAIL. Per le aziende artigiane resta fisso il contributo maternità a carico del datore di lavoro; si confermano inoltre le aliquote a carico dell'apprendista, con specifica distinzione tra settori diversi dall'agricolo e settore agricolo.
Regolarizzazione dei mesi di gennaio 2001
Le aziende che non hanno applicato tempestivamente i nuovi valori possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Le differenze contributive a debito vanno maggiorate degli interessi al tasso legale del 3,5% dal 16/2/2001 fino al versamento. La circolare dettaglia le modalità di compilazione del mod. DM10/2 per le diverse ipotesi: differenze generali, differenze IVS per cooperative, differenze per contribuzioni diverse dall'IVS, recuperi a credito per il contributo aggiuntivo e differenze sui contributi fissi degli apprendisti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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