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Circolare

Circolare numero 31 del 6-2-2001

Importi massimi da corrispondere nell’anno 2001 ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell’assegno per attività socialmente utili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi aggiornati per il 2001 dei massimali mensili relativi ai trattamenti di integrazione salariale, all’indennità di mobilità, al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, all’indennità ordinaria di disoccupazione e all’assegno per attività socialmente utili. Indica inoltre le soglie retributive di riferimento per l’applicazione dei massimali più elevati e precisa gli importi ancora vigenti per alcune prestazioni del settore edilizio e per i lavori di pubblica utilità. Gli importi sono espressi al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, ove applicabile.

Aggiornamento 2001 dei massimali per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU

Aggiornamento 2001 dei massimali per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e ASU

La circolare aggiorna per il 2001 gli importi massimi mensili di diverse prestazioni di sostegno al reddito e specifica le relative soglie retributive di riferimento. Vengono inoltre richiamate le regole di rivalutazione annuale basate sull’indice ISTAT e precisate alcune eccezioni per il settore edilizio e per i lavori di pubblica utilità.

Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, sono incrementati dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80 per cento della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La circolare, tenuto conto della variazione accertata per l’anno 2000, fissa per il 2001 i seguenti massimali, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,54 per cento:

  • primo massimale: lire 1.471.235 lorde e lire 1.389.729 nette, pari a euro 759,83 e euro 717,74;
  • secondo massimale: lire 1.768.283 lorde e lire 1.670.320 nette, pari a euro 913,24 e euro 862,65.

Per i trattamenti di integrazione salariale concessi a imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi massimi sono maggiorati di un ulteriore 20 per cento:

  • primo massimale: lire 1.765.482 lorde e lire 1.667.674 nette, pari a euro 911,80 e euro 861,29;
  • secondo massimale: lire 2.121.940 lorde e lire 2.004.384 nette, pari a euro 1.059,89 e euro 1.035,18.

La retribuzione mensile di riferimento oltre la quale si applica il secondo massimale è fissata, dal 1° gennaio 2001, in lire 3.182.908, pari a euro 1.643,83.

Indennità di mobilità

Per l’indennità di mobilità, da applicare alla misura iniziale spettante per i primi dodici mesi e da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2000, i massimali mensili sono fissati nei medesimi importi previsti per l’integrazione salariale:

  • lire 1.471.235 lorde e lire 1.389.729 nette, pari a euro 759,83 e euro 717,74;
  • lire 1.768.283 lorde e lire 1.670.320 nette, pari a euro 913,24 e euro 862,65.

Anche per questa prestazione la soglia retributiva per l’applicazione del massimale più elevato è pari a lire 3.182.908, corrispondenti a euro 1.643,83.

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

Gli importi indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Resta invece invariato anche per il 2001 l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fissato in:

  • lire 1.122.040 lorde, pari a euro 579,49;
  • lire 1.050.229 nette mensili, pari a euro 542,39.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, i massimali mensili sono pari a:

  • lire 1.471.235;
  • lire 1.768.283; correspondenti rispettivamente a euro 759,83 e euro 913,24.

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola, sia con requisiti normali sia ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2000, continuano ad applicarsi gli importi già stabiliti per tale anno e richiamati nella circolare n. 23 del 3 febbraio 2000.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Per il 2001 l’assegno è fissato in lire 878.337 mensili, pari a euro 453,62. La circolare precisa che su tale prestazione non si applica la riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per i lavori di pubblica utilità eventualmente ancora in corso, di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, non opera né la rivalutazione né l’aumento previsto dall’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; l’assegno resta pertanto fissato in lire 800.000 mensili.

Punti principali

Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale vengono rivalutati per il 2001 sulla base della variazione ISTAT dell’anno 2000. Sono fissati due massimali, con valori indicati sia al lordo sia al netto della riduzione del 5,54% prevista dalla legge n. 41/1986. Per il settore edile e lapideo per intemperie stagionali è previsto un incremento ulteriore del 20%.

Indennità di mobilità

Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2000, la misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi è aggiornata nei medesimi importi dei massimali dell’integrazione salariale. Anche qui sono indicati i valori lordi e netti e la soglia retributiva per l’accesso al massimale più elevato è fissata a lire 3.182.908 (euro 1.643,83).

Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

Gli importi previsti per l’indennità di mobilità si applicano anche a taluni trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia richiamati dalla legge n. 223/1991 e dalla legge n. 451/1994. Rimane invece fermo per il 2001 l’importo specifico previsto dalla legge n. 427/1975: lire 1.122.040 lorde (euro 579,49) e lire 1.050.229 nette mensili (euro 542,39).

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per la disoccupazione non agricola con requisiti normali i massimali mensili sono pari a lire 1.471.235 e lire 1.768.283. Per le prestazioni non agricole con requisiti ridotti e per le prestazioni agricole con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2000, restano applicabili gli importi già stabiliti per tale anno nella circolare n. 23 del 3 febbraio 2000.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è rivalutato dal 1° gennaio 2001 e ammonta a lire 878.337 mensili (euro 453,62), senza applicazione della riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità eventualmente ancora in corso, invece, non opera alcuna rivalutazione né l’aumento previsto dalla legge n. 144/1999 e l’assegno resta fisso a lire 800.000 mensili.

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