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Circolare

Circolare numero 29 del 6-2-2001

Con il decreto del 18 dicembre 2000 il Ministero del lavoro ha riconosciuto la personalità giuridica al Fondo bilaterale "FORMA TEMP" e ha autorizzato lo stesso all’esercizio delle attività di cui all’art.5 della legge 196/1997. La Finanziaria 2000 ha previsto la riduzione dell’aliquota DS dovuta dai prestatori di lavoro interinale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal periodo di paga dicembre 2000, la contribuzione per la formazione professionale dei lavoratori temporanei non va più versata all’Istituto, poiché è operativo il Fondo bilaterale "FORMA TEMP" autorizzato dal Ministero del lavoro. Inoltre, dal 1 gennaio 2001, le imprese fornitrici di lavoro temporaneo non sono più tenute al versamento dell’aliquota contributiva prevista per il Fondo di rotazione ex legge n. 845/1978 per i prestatori di lavoro interinale. Viene anche riportata la tabella aggiornata delle contribuzioni dovute per i lavoratori interinali e si precisa che per il personale assunto per il funzionamento della struttura continuano ad applicarsi le regole ordinarie.

Formazione professionale dei lavoratori temporanei e aliquota contributiva DS per il lavoro interinale

Fondo per la formazione professionale e aliquota contributiva DS nel lavoro interinale

La circolare interviene su due aspetti del lavoro temporaneo/interinale: il finanziamento della formazione professionale dei lavoratori temporanei e il regime contributivo DS applicabile alle imprese fornitrici. Vengono inoltre fornite le aliquote aggiornate al 1 gennaio 2001 per i prestatori di lavoro interinale.

Fondo per la formazione professionale

La legge 24 giugno 1997, n. 196, che aveva introdotto il lavoro interinale, prevedeva all’art. 5 l’istituzione di un Fondo per la formazione professionale dei lavoratori temporanei, finanziato da un contributo a carico delle imprese fornitrici pari al 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori temporanei.

Successivamente, la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha modificato il quadro originario, stabilendo all’art. 64:

  • la costituzione, da parte delle parti stipulanti il CCLN delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, di un Fondo bilaterale nel quale far confluire tutta la contribuzione per la formazione professionale;
  • la riduzione del contributo al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori temporanei.

L’attivazione del Fondo bilaterale era subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro, previa verifica della congruità con le finalità istituzionali previste dalla legge.

Passaggio transitorio e cessazione del versamento all’Istituto

Con nota del 2 febbraio 2000, prot. n. 7408, il Ministero del lavoro aveva chiesto all’Istituto di continuare a riscuotere la contribuzione per la formazione professionale, al fine di garantire continuità nel passaggio dal regime autorizzativo provvisorio a quello definitivo.

Successivamente, con decreto del 18 dicembre 2000, il Ministero ha:

  • riconosciuto la personalità giuridica al Fondo denominato "FORMA TEMP";
  • autorizzato il Fondo all’esercizio delle attività previste dall’art. 5 della legge n. 196/1997, come sostituito dall’art. 64 della legge n. 488/1999.

Da tale autorizzazione deriva che la contribuzione destinata alla formazione professionale dei lavoratori temporanei non deve più essere versata all’Istituto a partire dal periodo di paga dicembre 2000.

Aliquota contributiva DS e modifica normativa

L’art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha modificato l’art. 9 della legge n. 196/1997, inserendo il comma 3-ter.

In base a tale modifica, dal 1 gennaio 2001 le imprese fornitrici di lavoro temporaneo non sono più tenute a versare l’aliquota contributiva prevista dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relativa al Fondo di rotazione, per i prestatori di lavoro interinale.

Contribuzioni dovute per il personale della struttura

La circolare precisa che, per il personale assunto per il funzionamento della struttura, le contribuzioni restano dovute secondo le misure e le modalità generali già richiamate nella circolare n. 153 del 15/7/1998.

Aliquote aggiornate al 1/1/2001 per i prestatori di lavoro interinale

Per le società di fornitura di lavoro temporaneo, identificate con CSC 7.07.08 e CA 9A e con ISTAT 74.50.0 attività di servizi, la circolare riporta una tabella aggiornata delle contribuzioni dovute per i prestatori di lavoro interinale.

Per operai/impiegati e dirigenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, risultano indicati i seguenti valori:

  • Fondo Pensioni: 32,70%;
  • Disoccupazione: 1,31%;
  • TFR (L. 297/1982): 0,20%;
  • Contributo ANF: 2,48%;
  • Indennità Economica Malattia: 2,44% per operai/impiegati;
  • Indennità Economica Maternità: 0,24% per operai/impiegati.

Il totale è pari a:

  • 39,37% per operai/impiegati;
  • 36,69% per dirigenti.

La quota a carico del lavoratore è indicata nella misura dell’8,89%.

Note finali sulla tabella

La circolare specifica inoltre che:

  • per i codici 97T e 397T opera una deroga alla normativa sui minimali;
  • il contributo ANF subirà, dal 1 febbraio 2001, una riduzione pari a 0,80% ai sensi dell’art. 120 della legge n. 388/2000.

Punti principali

Fondo per la formazione professionale dei lavoratori temporanei

La legge n. 196/1997 aveva istituito un Fondo per la formazione professionale dei lavoratori temporanei, alimentato da un contributo del 5% della retribuzione corrisposta ai lavoratori temporanei. La legge n. 488/1999 ha poi previsto la costituzione di un Fondo bilaterale da parte delle parti stipulanti il CCLN delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, con confluenza di tutta la contribuzione e riduzione del contributo al 4%.

Autorizzazione e nascita di FORMA TEMP

L’attivazione del Fondo bilaterale era subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro. Con decreto del 18 dicembre 2000 il Ministero ha riconosciuto la personalità giuridica al Fondo denominato "FORMA TEMP" e lo ha autorizzato all’esercizio delle attività previste dalla normativa. Di conseguenza, la contribuzione per la formazione professionale dei lavoratori temporanei non deve più essere versata all’Istituto dal periodo di paga dicembre 2000.

Esenzione dall’aliquota contributiva DS per il lavoro interinale

L’art. 117 della legge n. 388/2000 ha modificato la legge n. 196/1997 introducendo il comma 3-ter all’art. 9. Dal 1 gennaio 2001 le imprese fornitrici di lavoro temporaneo non sono più tenute al versamento dell’aliquota contributiva di cui all’art. 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 (Fondo di rotazione) per i prestatori di lavoro interinale.

Contribuzioni per il personale della struttura

Per il personale assunto per il funzionamento della struttura, le contribuzioni restano dovute secondo le misure e modalità ordinarie già indicate nella circolare n. 153 del 15/7/1998.

Tabella aggiornata delle contribuzioni per i prestatori di lavoro interinale

La circolare riporta l’aggiornamento delle aliquote contributive al 1/1/2001 per società di fornitura di lavoro temporaneo con CSC 7.07.08 e CA 9A, ISTAT 74.50.0 attività di servizi. Per operai/impiegati e dirigenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, sono indicati Fondo Pensioni 32,70%, Disoccupazione 1,31%, TFR 0,20%, contributo ANF 2,48%, indennità economica malattia 2,44% per operai/impiegati e indennità economica maternità 0,24% per operai/impiegati; totali 39,37% per operai/impiegati e 36,69% per dirigenti, con quota a carico lavoratore pari all’8,89%.

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